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Apprendistato professionalizzante nel CCNL Formazione Professionale Enti
Durata, retribuzione, piano formativo individuale e quote di conferma per l’apprendistato negli enti di formazione professionale accreditati: tutto quello che serve sapere prima di assumere o essere assunti.
Il CCNL Formazione Professionale prevede l’apprendistato professionalizzante con durata di 36 mesi (livelli II-VI) e 24 mesi (livello VII). La retribuzione è all’85% del minimo del livello di destinazione nel primo anno, al 90% nel secondo, al 100% nel terzo. Il piano formativo individuale va redatto entro 30 giorni dall’assunzione. La quota minima di conferma è del 30% degli apprendisti degli ultimi 24 mesi.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Anno | % del minimo | Esempio livello V (min. 2.057,63 €) |
|---|---|---|
| 1° anno | 85% | 1.748,99 €/mese lordi |
| 2° anno | 90% | 1.851,87 €/mese lordi |
| 3° anno | 100% | 2.057,63 €/mese lordi |
Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (quello che l’apprendista raggiungerà a fine apprendistato). La base di calcolo include il minimo tabellare. La retribuzione è al lordo di contributi e imposte.
L’apprendistato professionalizzante nel settore
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione delle qualifiche e competenze professionali richieste dal CCNL. Nel settore della formazione professionale è particolarmente adatto per inserire giovani in ruoli di formatore, tutor, operatore di segreteria e coordinamento.
Il contratto di apprendistato è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e dalla relativa normativa regionale. Il CCNL ne disciplina la durata, le percentuali retributive, il piano formativo individuale e le quote di conferma.
Il piano formativo individuale (PFI)
Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce il percorso di formazione dell’apprendista. Il CCNL prevede che il PFI sia redatto entro 30 giorni dall’assunzione e contenga:
- Le competenze tecnico-professionali da acquisire (formazione professionalizzante);
- Le competenze trasversali (sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, comunicazione);
- Il piano di alternanza tra formazione interna e attività lavorativa;
- Il nome del tutor aziendale responsabile del percorso.
La formazione trasversale può essere erogata dall’ente stesso o tramite le strutture formative regionali. Il CCNL fa riferimento alle normative regionali sull’apprendistato, che possono differire da Regione a Regione in materia di ore di formazione esterna obbligatoria.
Limiti quantitativi: quanti apprendisti si possono assumere
Il CCNL fissa i seguenti limiti per le assunzioni in apprendistato:
- Enti con meno di 10 dipendenti: possono assumere apprendisti fino al 100% dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio;
- Enti con 10 o più dipendenti: possono assumere apprendisti fino ai 2/3 dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio;
- Per assumere nuovi apprendisti, l’ente deve aver confermato (trasformato a tempo indeterminato) almeno il 30% degli apprendisti assunti nei 24 mesi precedenti.
Malattia e infortunio dell’apprendista
Il CCNL prevede un trattamento specifico per l’apprendista malato o infortunato:
- Malattia: l’apprendista riceve il 60% della retribuzione lorda per i primi 3 giorni di ciascun evento (fino a 6 eventi per anno); dal 7° evento in poi nessuna indennità contrattuale integrativa. In caso di ricovero ospedaliero l’integrazione è al 60%.
- Infortunio: conservazione del posto per 180 giorni; integrazione dell’indennità INAIL (60% nei giorni 1-3, 65% nei giorni 4-20, 70% dal 21° giorno).
- La malattia o l’infortunio sospende il computo della durata dell’apprendistato, che si prolunga di conseguenza.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Formazione Professionale?
Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Formazione Professionale?
Cosa deve contenere il piano formativo individuale?
Quale quota di apprendisti deve essere confermata prima di assumerne nuovi?
L’apprendista ha diritto alle ferie nel CCNL Formazione Professionale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (istituto di legge) e dalle normative regionali; il CCNL ne definisce la durata, le percentuali retributive e la quota di conferma. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato professionalizzante e il principale strumento di ingresso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro, e nel comparto degli enti di formazione professionale accreditati assume un significato particolare: l'ente che forma terzi diventa esso stesso formatore del proprio personale. La disciplina di riferimento e l'art. 44 del D.Lgs. 81/2015, che inquadra l'apprendistato di secondo tipo come contratto a causa mista - lavoro e formazione - finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale.
La natura dell'apprendistato professionalizzante
L'art. 44 del D.Lgs. 81/2015 definisce l'apprendistato professionalizzante come contratto di lavoro a tempo indeterminato a causa mista: alla prestazione lavorativa si affianca un obbligo formativo a carico del datore, finalizzato all'acquisizione di competenze tecnico-professionali. La formazione si svolge sotto la responsabilita dell'ente, integrata da quella di base e trasversale eventualmente regolata dalla Regione.
La durata
Il CCNL Formazione Professionale fissa la durata in 36 mesi per i livelli II-VI e in 24 mesi per il livello VII. Resta fermo il limite ordinario di legge di 36 mesi (elevabile a 60 per le figure ad alta professionalita di alcuni settori). La durata e funzionale al completamento del percorso formativo previsto dal piano individuale.
La retribuzione progressiva
La retribuzione dell'apprendista cresce nel tempo, secondo il meccanismo del sottoinquadramento o della percentualizzazione previsto dal contratto: si parte da una percentuale del minimo del livello di destinazione e si sale progressivamente fino al 100% al termine del periodo. E un riconoscimento della crescente competenza acquisita. Le percentuali e i minimi esatti si leggono nelle tabelle del CCNL vigente.
Il piano formativo individuale
Il piano formativo individuale (PFI) e l'elemento che distingue l'apprendistato da un rapporto ordinario: definisce obiettivi, contenuti e tempi della formazione. Il contratto ne impone la redazione in forma scritta entro 30 giorni dall'assunzione. La sua assenza o inadeguatezza espone il datore a sanzioni e al rischio di riqualificazione del rapporto.
La quota di conferma
La possibilita di assumere nuovi apprendisti e condizionata al rispetto di una quota minima di conferma in servizio degli apprendisti gia formati nei periodi precedenti. E un meccanismo che mira a evitare l'uso meramente sostitutivo dell'apprendistato e a premiarne la finalita stabilizzante. La percentuale di conferma e fissata dal contratto.
Tutele e recesso
Durante l'apprendistato si applicano le tutele del lavoro subordinato. Al termine del periodo formativo ciascuna parte puo recedere con preavviso ex art. 2118 c.c.; in mancanza di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato. La violazione degli obblighi formativi grava sul datore e puo comportare la conversione del rapporto.
Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Formazione Professionale?
Trentasei mesi per i livelli II-VI e ventiquattro mesi per il livello VII, entro il limite ordinario di legge di 36 mesi. La durata e funzionale al completamento del percorso formativo definito nel piano individuale.
Come cresce la retribuzione dell'apprendista?
In modo progressivo, secondo il meccanismo del sottoinquadramento o della percentualizzazione: si parte da una percentuale del minimo del livello di destinazione e si sale fino al 100% al termine del periodo. Le percentuali esatte sono nelle tabelle del CCNL vigente.
Entro quando va redatto il piano formativo individuale?
Entro 30 giorni dall'assunzione e in forma scritta. Il piano formativo individuale e l'elemento che distingue l'apprendistato da un rapporto ordinario; la sua assenza espone il datore a sanzioni e al rischio di riqualificazione del rapporto.
Cos'e la quota minima di conferma?
E la percentuale minima di apprendisti gia formati che il datore deve aver confermato in servizio per poter assumere nuovi apprendisti. Serve a evitare un uso meramente sostitutivo dell'apprendistato e a premiarne la finalita stabilizzante.
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Ciascuna parte puo recedere con preavviso ex art. 2118 c.c.; in mancanza di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato. La violazione degli obblighi formativi grava sul datore e puo comportare la conversione del rapporto.