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Apprendistato professionalizzante nel CCNL Formazione Professionale Enti
Durata, retribuzione, piano formativo individuale e quote di conferma per l’apprendistato negli enti di formazione professionale accreditati: tutto quello che serve sapere prima di assumere o essere assunti.
Il CCNL Formazione Professionale prevede l’apprendistato professionalizzante con durata di 36 mesi (livelli II-VI) e 24 mesi (livello VII). La retribuzione è all’85% del minimo del livello di destinazione nel primo anno, al 90% nel secondo, al 100% nel terzo. Il piano formativo individuale va redatto entro 30 giorni dall’assunzione. La quota minima di conferma è del 30% degli apprendisti degli ultimi 24 mesi.
Tabella riepilogativa
| Anno | % del minimo | Esempio livello V (min. 2.057,63 €) |
|---|---|---|
| 1° anno | 85% | 1.748,99 €/mese lordi |
| 2° anno | 90% | 1.851,87 €/mese lordi |
| 3° anno | 100% | 2.057,63 €/mese lordi |
Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (quello che l’apprendista raggiungerà a fine apprendistato). La base di calcolo include il minimo tabellare. La retribuzione è al lordo di contributi e imposte.
L’apprendistato professionalizzante nel settore
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione delle qualifiche e competenze professionali richieste dal CCNL. Nel settore della formazione professionale è particolarmente adatto per inserire giovani in ruoli di formatore, tutor, operatore di segreteria e coordinamento.
Il contratto di apprendistato è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e dalla relativa normativa regionale. Il CCNL ne disciplina la durata, le percentuali retributive, il piano formativo individuale e le quote di conferma.
Il piano formativo individuale (PFI)
Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce il percorso di formazione dell’apprendista. Il CCNL prevede che il PFI sia redatto entro 30 giorni dall’assunzione e contenga:
- Le competenze tecnico-professionali da acquisire (formazione professionalizzante);
- Le competenze trasversali (sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, comunicazione);
- Il piano di alternanza tra formazione interna e attività lavorativa;
- Il nome del tutor aziendale responsabile del percorso.
La formazione trasversale può essere erogata dall’ente stesso o tramite le strutture formative regionali. Il CCNL fa riferimento alle normative regionali sull’apprendistato, che possono differire da Regione a Regione in materia di ore di formazione esterna obbligatoria.
Limiti quantitativi: quanti apprendisti si possono assumere
Il CCNL fissa i seguenti limiti per le assunzioni in apprendistato:
- Enti con meno di 10 dipendenti: possono assumere apprendisti fino al 100% dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio;
- Enti con 10 o più dipendenti: possono assumere apprendisti fino ai 2/3 dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio;
- Per assumere nuovi apprendisti, l’ente deve aver confermato (trasformato a tempo indeterminato) almeno il 30% degli apprendisti assunti nei 24 mesi precedenti.
Malattia e infortunio dell’apprendista
Il CCNL prevede un trattamento specifico per l’apprendista malato o infortunato:
- Malattia: l’apprendista riceve il 60% della retribuzione lorda per i primi 3 giorni di ciascun evento (fino a 6 eventi per anno); dal 7° evento in poi nessuna indennità contrattuale integrativa. In caso di ricovero ospedaliero l’integrazione è al 60%.
- Infortunio: conservazione del posto per 180 giorni; integrazione dell’indennità INAIL (60% nei giorni 1-3, 65% nei giorni 4-20, 70% dal 21° giorno).
- La malattia o l’infortunio sospende il computo della durata dell’apprendistato, che si prolunga di conseguenza.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Formazione Professionale?
Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Formazione Professionale?
Cosa deve contenere il piano formativo individuale?
Quale quota di apprendisti deve essere confermata prima di assumerne nuovi?
L’apprendista ha diritto alle ferie nel CCNL Formazione Professionale?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (istituto di legge) e dalle normative regionali; il CCNL ne definisce la durata, le percentuali retributive e la quota di conferma. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Formazione Professionale?
L'apprendistato professionalizzante dura 36 mesi per i livelli II-VI e 24 mesi per il livello VII. Al termine dell'apprendistato il rapporto si trasforma a tempo indeterminato se il datore non recede.
Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Formazione Professionale?
La retribuzione dell'apprendista è pari all'85% del minimo tabellare del livello di destinazione nel primo anno, al 90% nel secondo anno e al 100% nel terzo anno.
Cosa deve contenere il piano formativo individuale nell'apprendistato?
Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto entro 30 giorni dall'assunzione e indicare le competenze da acquisire, le modalità di formazione, il tutor aziendale responsabile e il percorso di qualificazione. Il CCNL richiede la formazione trasversale (sicurezza, organizzazione del lavoro) e quella professionalizzante specifica.
Quale quota di apprendisti deve essere confermata prima di assumerne nuovi?
Il CCNL prevede che almeno il 30% degli apprendisti assunti nei 24 mesi precedenti debba essere stato confermato a tempo indeterminato per poter procedere a nuove assunzioni di apprendisti.
L'apprendista ha diritto alle ferie nel CCNL Formazione Professionale?
Sì, l'apprendista ha diritto alle stesse ferie previste per i lavoratori ordinari (32 giorni lavorativi). Ha diritto anche ai permessi retribuiti per eventi familiari, malattia (con trattamento specifico) e agli altri istituti contrattuali.
Vedi anche