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La guida
Apprendistato professionalizzante nel CCNL Formazione Professionale Enti
Durata, retribuzione, piano formativo individuale e quote di conferma per l’apprendistato negli enti di formazione professionale accreditati: tutto quello che serve sapere prima di assumere o essere assunti.
Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 ammette l’apprendistato professionalizzante come contratto a tempo indeterminato (art. 7) e affida all’ente bilaterale EBiNFoP la definizione dei profili per i piani formativi: nel testo non ci sono durate, percentuali retributive o quote di conferma proprie. Valgono quindi le regole del D.Lgs. 81/2015: età 18-29 anni, durata da 6 mesi a 3 anni, retribuzione fino a due livelli sotto quello di destinazione o in percentuale crescente, piano formativo individuale nel contratto scritto, 3 apprendisti ogni 2 qualificati.
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Apprendistato nel CCNL Formazione Professionale: le regole in tabella
| Regola | Cosa prevede | Fonte |
|---|---|---|
| Tipo di contratto | Apprendistato professionalizzante, a tempo indeterminato, stipulato direttamente dall’ente | art. 7 CCNL |
| Profili e piani formativi | Da definire tramite l’ente bilaterale nazionale EBiNFoP; il testo non fissa durate né percentuali | art. 7, c. 3 CCNL |
| Età | Da 18 a 29 anni; da 17 anni con una qualifica professionale | art. 44 D.Lgs. 81/2015 |
| Durata | Minimo 6 mesi, massimo 3 anni | artt. 42 e 44 D.Lgs. 81/2015 |
| Retribuzione | Fino a due livelli sotto quello di destinazione, oppure in percentuale crescente con l’anzianità; vietato il cottimo | art. 42, c. 5 D.Lgs. 81/2015 |
| Forma e piano formativo | Contratto scritto con il piano formativo individuale in forma sintetica; tutor o referente aziendale | art. 42, cc. 1 e 5 D.Lgs. 81/2015 |
| Formazione di base e trasversale | Offerta pubblica regionale, fino a 120 ore nel triennio | art. 44, c. 3 D.Lgs. 81/2015 |
| Quanti apprendisti | Al massimo 3 ogni 2 qualificati o specializzati; non oltre il 100% sotto i 10 dipendenti; fino a 3 se i qualificati sono meno di 3 | art. 42, c. 7 D.Lgs. 81/2015 |
| Conferma in servizio | Solo per chi ha almeno 50 dipendenti: per nuovi apprendisti va confermato il 20% di quelli dei 36 mesi precedenti | art. 42, c. 8 D.Lgs. 81/2015 |
| Fine dell’apprendistato | Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.); senza recesso il rapporto prosegue a tempo indeterminato | art. 42, c. 4 D.Lgs. 81/2015 |
Il testo del CCNL 2024-2027 non contiene una scala retributiva per gli apprendisti né durate per livello: non riportiamo percentuali che non abbiamo trovato in una fonte aperta. Fonti: art. 7 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP) e art. 42 D.Lgs. 81/2015.
L’apprendistato professionalizzante nel settore
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione delle qualifiche e competenze professionali richieste dal CCNL. Nel settore della formazione professionale può servire a inserire giovani in ruoli di formatore, tutor, operatore di segreteria e coordinamento.
Il contratto è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e, per la formazione di base, dalla normativa regionale. Il CCNL Formazione Professionale (art. 7) lo riconosce come strumento di occupazione giovanile e affida all’EBiNFoP la proposta dei profili cui riferire i piani formativi individuali.
Il piano formativo individuale (PFI)
Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce il percorso di formazione dell’apprendista. Per legge il contratto di apprendistato si stipula per iscritto e contiene il PFI in forma sintetica, anche sulla base di moduli della contrattazione collettiva o degli enti bilaterali (art. 42, c. 1 D.Lgs. 81/2015). Di norma indica:
- Le competenze tecnico-professionali da acquisire (formazione professionalizzante);
- Le competenze di base e trasversali (sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, comunicazione);
- L’alternanza tra formazione interna e attività lavorativa;
- Il tutor o referente aziendale.
La formazione di base e trasversale è offerta dalle Regioni, fino a 120 ore nel triennio, e può differire da Regione a Regione.
Limiti quantitativi: quanti apprendisti si possono assumere
Il testo del CCNL non fissa limiti propri, quindi valgono quelli di legge (art. 42, cc. 7-8 D.Lgs. 81/2015):
- al massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati e specializzati in servizio;
- per gli enti con meno di 10 dipendenti non oltre il 100% dei qualificati; chi ne ha meno di 3 può assumere fino a 3 apprendisti;
- solo per gli enti con almeno 50 dipendenti: per assumere nuovi apprendisti va confermato a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti terminati nei 36 mesi precedenti (esclusi recessi in prova, dimissioni e licenziamenti per giusta causa); se la quota manca, si può comunque assumere un apprendista.
Malattia e infortunio dell’apprendista
Il CCNL non prevede un trattamento separato per gli apprendisti: si applica la disciplina di malattia e infortunio del personale dipendente (artt. 50 e 52), con conservazione del posto per 18 mesi e retribuzione al 100% per 12 mesi e al 75% per altri 6. Per legge gli apprendisti hanno la tutela previdenziale per malattia e infortunio (art. 42, c. 6 D.Lgs. 81/2015), e la contrattazione può prevedere il prolungamento dell’apprendistato per malattia, infortunio o altra sospensione involontaria oltre 30 giorni (art. 42, c. 5).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Formazione Professionale?
Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Formazione Professionale?
Cosa deve contenere il piano formativo individuale?
Quale quota di apprendisti deve essere confermata prima di assumerne nuovi?
L’apprendista ha diritto alle ferie nel CCNL Formazione Professionale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (istituto di legge) e dalle normative regionali; il CCNL (art. 7) affida all’ente bilaterale EBiNFoP la definizione dei profili formativi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.