Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

CCNL Call Center e BPO: apprendistato 2026

Durata, formazione obbligatoria, periodo di prova e retribuzione dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: la guida completa aggiornata al rinnovo 2025.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO dura massimo 36 mesi, in due periodi da 18 mesi: nel primo si è inquadrati due livelli sotto quello finale, nel secondo un livello sotto. La formazione professionalizzante è di almeno 80 ore medie annue. Il periodo di prova è massimo 3 mesi (livelli 1-4) o 6 mesi (livelli 5-7). Al termine il lavoratore acquisisce il livello contrattuale finale. Il datore deve aver confermato almeno il 70% degli apprendisti precedenti prima di assumerne di nuovi.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL applicabile
Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
Parti firmatarie
Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
Ultimo rinnovo
11 novembre 2025
Vigenza
Trienni 2023-2025 e 2026-2028
Ambito
Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
Aspetto Disciplina contrattuale
Durata massima 36 mesi: 18 mesi due livelli sotto il livello finale, 18 mesi un livello sotto
Laureati Livello finale raggiunto dopo 30 mesi (laurea inerente o richiesta all’assunzione)
Livelli di destinazione 3° e 4° (qualifica tecnico-operativa) oppure 5°, 6° e 7°; con destinazione 3° si parte dal 2°
Formazione professionalizzante Minimo 80 ore medie annue (inclusa sicurezza)
Periodo di prova Massimo 3 mesi (livelli 1-4); massimo 6 mesi (livelli 5-7)
Proroga per assenza Sì, per assenza >30 gg (malattia, maternità, aspettativa)
Recesso al termine Preavviso di 15 giorni per entrambe le parti
Tasso di conferma minimo 70% degli apprendisti precedenti confermati

Cos’è l’apprendistato professionalizzante e quando si usa

L’apprendistato professionalizzante è una delle tipologie contrattuali disciplinate dal d.lgs. 81/2015 e dalle relative previsioni del CCNL Telecomunicazioni. È un contratto di lavoro subordinato a causa mista: il lavoratore presta la propria attività lavorativa e, al contempo, acquisisce competenze professionali certificate tramite formazione in azienda e eventuale formazione esterna.

Nel settore call center e BPO viene utilizzato per:

  • inserire giovani lavoratori (fino a 29 anni di età) privi di esperienza nei ruoli di operatore inbound/outbound, team leader o back-office;
  • formare risorse interne sulle specifiche tecnologie, piattaforme CRM e processi aziendali;
  • beneficiare degli incentivi contributivi previsti dalla legge per i contratti di apprendistato.

Durata e piano formativo individuale

La durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni è di 36 mesi. La retribuzione segue il sotto-inquadramento: nei primi 18 mesi l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione, nei 18 successivi un livello sotto (art. 20); chi ha come destinazione il 3° livello parte dal 2°. I lavoratori con laurea inerente alle mansioni, o richiesta all’assunzione, raggiungono il livello finale dopo 30 mesi: la durata del contratto non cambia, cambia l’inquadramento.

Prima dell’inizio del rapporto deve essere redatto il Piano Formativo Individuale (PFI), che indica:

  • il livello di inquadramento finale da raggiungere;
  • le competenze tecniche e trasversali da acquisire;
  • la distribuzione della formazione nell’arco del contratto;
  • il nome del tutor aziendale (responsabile della formazione on the job).

Formazione obbligatoria: 80 ore medie annue

Il CCNL Telecomunicazioni prevede che la formazione professionalizzante dell’apprendista sia di almeno 80 ore medie annue. Questo monte ore comprende:

  • la formazione teorica iniziale sul rischio specifico (sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008);
  • la formazione tecnico-professionale sulle mansioni previste dal PFI;
  • la formazione su sistemi informatici, piattaforme CRM, procedure di qualità e normativa di settore.

La formazione può essere erogata interamente in azienda (sotto la guida del tutor) oppure in parte esternamente (enti accreditati, istituti di formazione). Il datore è responsabile del rispetto del piano formativo.

Pubblicita

Periodo di prova e proroga per assenza

Anche il contratto di apprendistato prevede un periodo di prova, con durata massima pari a quella degli altri contratti (3 mesi per i livelli 1-4; 6 mesi per i livelli 5-7). Le proroghe per malattia o infortunio seguono le stesse regole dei contratti ordinari.

In caso di assenza superiore a 30 giorni di calendario per malattia, infortunio, maternità, paternità o aspettativa per motivi familiari documentati, è possibile prolungare il periodo di apprendistato di una durata pari al periodo dell’evento. Ciò garantisce che l’apprendista completi effettivamente il percorso formativo previsto.

Recesso al termine dell’apprendistato

Al termine del periodo di apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni (ai sensi dell’art. 2118 c.c.). Se nessuna delle parti recede, il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato con l’inquadramento al livello finale previsto dal PFI.

Il vincolo del 70% di conferma

Il CCNL Telecomunicazioni prevede che le aziende debbano aver confermato a tempo indeterminato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto è scaduto nei 36 mesi precedenti prima di poter attivare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante. Questa previsione mira a evitare l’uso distorto dell’apprendistato come forma di lavoro temporaneo a basso costo.

Casi pratici

Tizio – Apprendistato in call center inbound, 24 anni
Tizio ha 24 anni e viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante con destinazione finale al 3° livello, quello d’ingresso dell’addetto al customer care. Il contratto dura 36 mesi, con almeno 80 ore medie annue di formazione. Per l’art. 20 del CCNL, con destinazione 3° livello è inquadrato al 2° livello e ne percepisce il minimo; al termine dei 36 mesi, se nessuno recede, è confermato a tempo indeterminato al 3° livello.
Caia – Laurea e riduzione a 30 mesi
Caia è laureata in Scienze della Comunicazione. Viene assunta con apprendistato per il livello 4 di destinazione. Il contratto dura 36 mesi: nei primi 18 è inquadrata al 2° livello, poi al 3°; grazie alla laurea attinente raggiunge il 4° livello già dopo 30 mesi (art. 20). Al termine, Caia è inquadrata al livello 4 con il relativo minimo tabellare e matura l’anzianità contrattuale a partire dalla data di assunzione.
Sempronio – Proroga per maternità
Sempronio… in questo caso l’esempio riguarda una collega: Giorgia è in apprendistato da 18 mesi quando rimane incinta. L’assenza per maternità dura 5 mesi. Poiché l’assenza è superiore a 30 giorni, il suo contratto di apprendistato viene prorogato di 5 mesi: da 36 a 41 mesi complessivi. Questo non costituisce una sanzione ma una garanzia: Giorgia completa il percorso formativo previsto e ottiene l’inquadramento finale previsto dal PFI.
Pubblicita

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato in un call center o BPO?
Massimo 36 mesi, in due periodi da 18. I laureati con titolo inerente non hanno un contratto più breve: raggiungono il livello finale dopo 30 mesi. In caso di assenze superiori a 30 giorni (malattia, maternità, aspettativa), il contratto può essere prorogato di pari durata.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, comprensiva della formazione sul rischio specifico per la sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).
L’apprendista ha periodo di prova?
Sì. Massimo 3 mesi per i livelli di destinazione 1-4; massimo 6 mesi per i livelli 5-7. Le proroghe per malattia o infortunio seguono le stesse regole dei contratti ordinari.
Quale retribuzione spetta all’apprendista?
Il CCNL Telecomunicazioni non usa percentuali ma il sotto-inquadramento: nei primi 18 mesi si percepisce il minimo del livello due gradini sotto quello di destinazione, nei 18 successivi di quello un gradino sotto (art. 20). I minimi per livello sono nelle tabelle retributive del CCNL call center.
Il datore può sempre assumere nuovi apprendisti?
No. Deve aver confermato almeno il 70% degli apprendisti precedenti a tempo indeterminato. Se la soglia non è raggiunta, nuovi contratti di apprendistato non sono consentiti (salvo eccezioni di legge).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina dell’apprendistato si basa sul d.lgs. 81/2015 e sulle previsioni del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.