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La guida
CCNL Call Center e BPO: apprendistato 2026
Durata, formazione obbligatoria, periodo di prova e retribuzione dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: la guida completa aggiornata al rinnovo 2025.
L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO dura massimo 36 mesi, in due periodi da 18 mesi: nel primo si è inquadrati due livelli sotto quello finale, nel secondo un livello sotto. La formazione professionalizzante è di almeno 80 ore medie annue. Il periodo di prova è massimo 3 mesi (livelli 1-4) o 6 mesi (livelli 5-7). Al termine il lavoratore acquisisce il livello contrattuale finale. Il datore deve aver confermato almeno il 70% degli apprendisti precedenti prima di assumerne di nuovi.
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Tabella riepilogativa
| Aspetto | Disciplina contrattuale |
|---|---|
| Durata massima | 36 mesi: 18 mesi due livelli sotto il livello finale, 18 mesi un livello sotto |
| Laureati | Livello finale raggiunto dopo 30 mesi (laurea inerente o richiesta all’assunzione) |
| Livelli di destinazione | 3° e 4° (qualifica tecnico-operativa) oppure 5°, 6° e 7°; con destinazione 3° si parte dal 2° |
| Formazione professionalizzante | Minimo 80 ore medie annue (inclusa sicurezza) |
| Periodo di prova | Massimo 3 mesi (livelli 1-4); massimo 6 mesi (livelli 5-7) |
| Proroga per assenza | Sì, per assenza >30 gg (malattia, maternità, aspettativa) |
| Recesso al termine | Preavviso di 15 giorni per entrambe le parti |
| Tasso di conferma minimo | 70% degli apprendisti precedenti confermati |
Cos’è l’apprendistato professionalizzante e quando si usa
L’apprendistato professionalizzante è una delle tipologie contrattuali disciplinate dal d.lgs. 81/2015 e dalle relative previsioni del CCNL Telecomunicazioni. È un contratto di lavoro subordinato a causa mista: il lavoratore presta la propria attività lavorativa e, al contempo, acquisisce competenze professionali certificate tramite formazione in azienda e eventuale formazione esterna.
Nel settore call center e BPO viene utilizzato per:
- inserire giovani lavoratori (fino a 29 anni di età) privi di esperienza nei ruoli di operatore inbound/outbound, team leader o back-office;
- formare risorse interne sulle specifiche tecnologie, piattaforme CRM e processi aziendali;
- beneficiare degli incentivi contributivi previsti dalla legge per i contratti di apprendistato.
Durata e piano formativo individuale
La durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni è di 36 mesi. La retribuzione segue il sotto-inquadramento: nei primi 18 mesi l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione, nei 18 successivi un livello sotto (art. 20); chi ha come destinazione il 3° livello parte dal 2°. I lavoratori con laurea inerente alle mansioni, o richiesta all’assunzione, raggiungono il livello finale dopo 30 mesi: la durata del contratto non cambia, cambia l’inquadramento.
Prima dell’inizio del rapporto deve essere redatto il Piano Formativo Individuale (PFI), che indica:
- il livello di inquadramento finale da raggiungere;
- le competenze tecniche e trasversali da acquisire;
- la distribuzione della formazione nell’arco del contratto;
- il nome del tutor aziendale (responsabile della formazione on the job).
Formazione obbligatoria: 80 ore medie annue
Il CCNL Telecomunicazioni prevede che la formazione professionalizzante dell’apprendista sia di almeno 80 ore medie annue. Questo monte ore comprende:
- la formazione teorica iniziale sul rischio specifico (sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008);
- la formazione tecnico-professionale sulle mansioni previste dal PFI;
- la formazione su sistemi informatici, piattaforme CRM, procedure di qualità e normativa di settore.
La formazione può essere erogata interamente in azienda (sotto la guida del tutor) oppure in parte esternamente (enti accreditati, istituti di formazione). Il datore è responsabile del rispetto del piano formativo.
Periodo di prova e proroga per assenza
Anche il contratto di apprendistato prevede un periodo di prova, con durata massima pari a quella degli altri contratti (3 mesi per i livelli 1-4; 6 mesi per i livelli 5-7). Le proroghe per malattia o infortunio seguono le stesse regole dei contratti ordinari.
In caso di assenza superiore a 30 giorni di calendario per malattia, infortunio, maternità, paternità o aspettativa per motivi familiari documentati, è possibile prolungare il periodo di apprendistato di una durata pari al periodo dell’evento. Ciò garantisce che l’apprendista completi effettivamente il percorso formativo previsto.
Recesso al termine dell’apprendistato
Al termine del periodo di apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni (ai sensi dell’art. 2118 c.c.). Se nessuna delle parti recede, il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato con l’inquadramento al livello finale previsto dal PFI.
Il vincolo del 70% di conferma
Il CCNL Telecomunicazioni prevede che le aziende debbano aver confermato a tempo indeterminato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto è scaduto nei 36 mesi precedenti prima di poter attivare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante. Questa previsione mira a evitare l’uso distorto dell’apprendistato come forma di lavoro temporaneo a basso costo.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato in un call center o BPO?
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
L’apprendista ha periodo di prova?
Quale retribuzione spetta all’apprendista?
Il datore può sempre assumere nuovi apprendisti?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina dell’apprendistato si basa sul d.lgs. 81/2015 e sulle previsioni del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.