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La guida
CCNL Croce Rossa Italiana: ferie, permessi e ROL
Il personale dipendente CRI ha diritto a 190 ore annue di ferie retribuite, a 26 ore di permessi per ex festività e a una serie di permessi straordinari per eventi familiari e diritto allo studio. Questa guida illustra tutti i tipi di assenza tutelata previsti dal CCNL.
Il CCNL CRI riconosce 190 ore annue di ferie retribuite e 26 ore di permessi per ex festività soppresse. I permessi straordinari (art. 34) includono 15 giorni di calendario per matrimonio, 3 giorni per lutto familiare, permessi per donazione di sangue e midollo osseo, elezioni e visite mediche (queste da recuperare). Il diritto allo studio garantisce 50, 100 o 150 ore annue secondo il numero di dipendenti dell’ente.
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Ferie: monte ore e fruizione
Il CCNL CRI garantisce a ogni lavoratore dipendente 190 ore annue di ferie retribuite. Chi non ha maturato un anno intero di servizio ha diritto a 1/12 del monte ferie per ogni mese di servizio prestato (art. 30, comma 3). Le 190 ore corrispondono a circa 25 giornate su una settimana di 38 ore.
Regole fondamentali sulla fruizione:
- Periodo estivo: a richiesta del dipendente è garantita la fruizione consecutiva nel periodo estivo del 50% del monte ore ferie dell’anno di maturazione, compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 30, comma 6).
- Date: il periodo di ferie è stabilito dall’ente, secondo i criteri dell’art. 8 del CCNL, in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste dei dipendenti.
- Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da un’indennità pecuniaria, salvo in caso di risoluzione del rapporto. Alla cessazione il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
- Malattia durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante il periodo feriale, la malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie (art. 30, comma 5) e i giorni di malattia non si contano come ferie godute.
Tabella riepilogativa: ferie, ROL e permessi
| Tipologia | Durata/monte | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue | 190 ore retribuite | Proporzionali per l’anno di assunzione/cessazione (1/12 per ogni mese di servizio, art. 30) |
| Permessi ex festività (ROL) | 26 ore annue | Sostitutive delle festività soppresse dalla L. 54/1977 |
| Matrimonio | 15 giorni consecutivi di calendario | Dal giorno successivo al matrimonio (art. 34) |
| Lutto familiare | 3 giorni | Coniuge (anche separato), genitori, figli, fratelli, sorelle, suoceri e altri componenti la famiglia anagrafica; da usare entro 7 giorni dal decesso |
| Donazione sangue | Giornata intera | Giorno della donazione, ex L. 584/1967 |
| Visite, terapie, esami diagnostici | Su base giornaliera o oraria | Da recuperare; numero massimo e modalità fissati dalla contrattazione di secondo livello (art. 34, comma 4) |
| Diritto allo studio | 50, 100 o 150 ore/anno | Enti fino a 10 dipendenti: 50 ore; da 11 a 25: 100 ore; oltre 25: 150 ore (art. 31) |
| Assemblea sindacale | 15 ore/anno | 10 ore RSU + 5 ore organizzazioni sindacali firmatarie |
Permessi per ex festività soppresse (ROL)
Con la legge 5 marzo 1977 n. 54 furono eliminate alcune festività civili dal calendario lavorativo ufficiale. In sostituzione, i contratti collettivi riconoscono al lavoratore un monte ore di permessi individuali retribuiti, generalmente chiamati ROL (Riduzione Orario di Lavoro) o «permessi ex festività».
Il CCNL CRI prevede 26 ore annue di permessi retribuiti in sostituzione delle festività soppresse, da fruire entro l’anno solare (art. 30, comma 4). La fruizione è individuale, da concordare con il responsabile in base alle esigenze organizzative.
Permessi straordinari per eventi familiari
Il CCNL CRI riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:
- Matrimonio: 15 giorni consecutivi di calendario a partire dal giorno successivo a quello del matrimonio (art. 34, comma 1).
- Lutto: 3 giorni in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di genitori, figli, sorelle, fratelli, suoceri e altri componenti la famiglia anagrafica, anche non conviventi. Il lavoratore comunica l’evento e i giorni scelti; i giorni vanno usati entro sette giorni dal decesso.
- Donazione di sangue: la giornata intera della donazione è permesso retribuito ai sensi della L. 584/1967.
- Donazione di midollo osseo: le giornate necessarie per l’intervento di prelievo e la convalescenza post-donazione sono tutelate dalla L. 52/2001.
- Visite mediche: l’art. 34, comma 4, riconosce permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, fruibili a giorni o a ore; vanno recuperati dal lavoratore, e il numero massimo e le modalità sono stabiliti dalla contrattazione di secondo livello. Si aggiungono i permessi per grave motivo documentato (fino a 5 giorni l’anno) e quelli della L. 104/1992.
Diritto allo studio
Il CCNL CRI garantisce ai lavoratori studenti il diritto allo studio con permessi retribuiti annui compresi tra 50 e 150 ore, a seconda delle dimensioni dell’ente: 50 ore negli enti fino a 10 dipendenti, 100 ore da 11 a 25 dipendenti, 150 ore oltre i 25 dipendenti (art. 31), da riproporzionare per part-time e per i contratti a termine iniziati nell’anno. Sono usati ogni anno da un massimo del 3% del personale (e comunque da almeno una persona). I permessi sono concessi per:
- frequenza di corsi universitari o di formazione professionale riconosciuti;
- preparazione agli esami con permessi aggiuntivi rispetto a quelli per la frequenza.
Chi ne fa richiesta deve esibire il certificato di iscrizione, di frequenza e delle prove d’esame: senza certificati i permessi sono sospesi e quelli già concessi possono essere recuperati o addebitati. Per sostenere gli esami spettano inoltre permessi retribuiti giornalieri, non retribuiti per lo stesso esame sostenuto più di due volte nello stesso anno accademico.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ferie ho nel CCNL CRI?
Posso convertire le ferie non godute in denaro?
Cos’è la ROL?
Se mi ammalo durante le ferie, le perdo?
Ho diritto a permessi per visite mediche?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 30, 31, 33, 34), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.