Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: ferie, permessi e ROL

Il personale dipendente CRI ha diritto a 190 ore annue di ferie retribuite, a 26 ore di permessi per ex festività e a una serie di permessi straordinari per eventi familiari e diritto allo studio. Questa guida illustra tutti i tipi di assenza tutelata previsti dal CCNL.

In sintesi

Il CCNL CRI riconosce 190 ore annue di ferie retribuite e 26 ore di permessi per ex festività soppresse. I permessi straordinari (art. 34) includono 15 giorni di calendario per matrimonio, 3 giorni per lutto familiare, permessi per donazione di sangue e midollo osseo, elezioni e visite mediche (queste da recuperare). Il diritto allo studio garantisce 50, 100 o 150 ore annue secondo il numero di dipendenti dell’ente.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Art. 30 (ferie e permessi ex festività), art. 31 (diritto allo studio), art. 33 (permessi e recuperi), art. 34 (permessi straordinari) CCNL

Ferie: monte ore e fruizione

Il CCNL CRI garantisce a ogni lavoratore dipendente 190 ore annue di ferie retribuite. Chi non ha maturato un anno intero di servizio ha diritto a 1/12 del monte ferie per ogni mese di servizio prestato (art. 30, comma 3). Le 190 ore corrispondono a circa 25 giornate su una settimana di 38 ore.

Regole fondamentali sulla fruizione:

  • Periodo estivo: a richiesta del dipendente è garantita la fruizione consecutiva nel periodo estivo del 50% del monte ore ferie dell’anno di maturazione, compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 30, comma 6).
  • Date: il periodo di ferie è stabilito dall’ente, secondo i criteri dell’art. 8 del CCNL, in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste dei dipendenti.
  • Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da un’indennità pecuniaria, salvo in caso di risoluzione del rapporto. Alla cessazione il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
  • Malattia durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante il periodo feriale, la malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie (art. 30, comma 5) e i giorni di malattia non si contano come ferie godute.

Tabella riepilogativa: ferie, ROL e permessi

Sintesi dei diritti a ferie e permessi nel CCNL CRI
Tipologia Durata/monte Note
Ferie annue 190 ore retribuite Proporzionali per l’anno di assunzione/cessazione (1/12 per ogni mese di servizio, art. 30)
Permessi ex festività (ROL) 26 ore annue Sostitutive delle festività soppresse dalla L. 54/1977
Matrimonio 15 giorni consecutivi di calendario Dal giorno successivo al matrimonio (art. 34)
Lutto familiare 3 giorni Coniuge (anche separato), genitori, figli, fratelli, sorelle, suoceri e altri componenti la famiglia anagrafica; da usare entro 7 giorni dal decesso
Donazione sangue Giornata intera Giorno della donazione, ex L. 584/1967
Visite, terapie, esami diagnostici Su base giornaliera o oraria Da recuperare; numero massimo e modalità fissati dalla contrattazione di secondo livello (art. 34, comma 4)
Diritto allo studio 50, 100 o 150 ore/anno Enti fino a 10 dipendenti: 50 ore; da 11 a 25: 100 ore; oltre 25: 150 ore (art. 31)
Assemblea sindacale 15 ore/anno 10 ore RSU + 5 ore organizzazioni sindacali firmatarie

Permessi per ex festività soppresse (ROL)

Con la legge 5 marzo 1977 n. 54 furono eliminate alcune festività civili dal calendario lavorativo ufficiale. In sostituzione, i contratti collettivi riconoscono al lavoratore un monte ore di permessi individuali retribuiti, generalmente chiamati ROL (Riduzione Orario di Lavoro) o «permessi ex festività».

Il CCNL CRI prevede 26 ore annue di permessi retribuiti in sostituzione delle festività soppresse, da fruire entro l’anno solare (art. 30, comma 4). La fruizione è individuale, da concordare con il responsabile in base alle esigenze organizzative.

Permessi straordinari per eventi familiari

Il CCNL CRI riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:

  • Matrimonio: 15 giorni consecutivi di calendario a partire dal giorno successivo a quello del matrimonio (art. 34, comma 1).
  • Lutto: 3 giorni in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di genitori, figli, sorelle, fratelli, suoceri e altri componenti la famiglia anagrafica, anche non conviventi. Il lavoratore comunica l’evento e i giorni scelti; i giorni vanno usati entro sette giorni dal decesso.
  • Donazione di sangue: la giornata intera della donazione è permesso retribuito ai sensi della L. 584/1967.
  • Donazione di midollo osseo: le giornate necessarie per l’intervento di prelievo e la convalescenza post-donazione sono tutelate dalla L. 52/2001.
  • Visite mediche: l’art. 34, comma 4, riconosce permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, fruibili a giorni o a ore; vanno recuperati dal lavoratore, e il numero massimo e le modalità sono stabiliti dalla contrattazione di secondo livello. Si aggiungono i permessi per grave motivo documentato (fino a 5 giorni l’anno) e quelli della L. 104/1992.
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Diritto allo studio

Il CCNL CRI garantisce ai lavoratori studenti il diritto allo studio con permessi retribuiti annui compresi tra 50 e 150 ore, a seconda delle dimensioni dell’ente: 50 ore negli enti fino a 10 dipendenti, 100 ore da 11 a 25 dipendenti, 150 ore oltre i 25 dipendenti (art. 31), da riproporzionare per part-time e per i contratti a termine iniziati nell’anno. Sono usati ogni anno da un massimo del 3% del personale (e comunque da almeno una persona). I permessi sono concessi per:

  • frequenza di corsi universitari o di formazione professionale riconosciuti;
  • preparazione agli esami con permessi aggiuntivi rispetto a quelli per la frequenza.

Chi ne fa richiesta deve esibire il certificato di iscrizione, di frequenza e delle prove d’esame: senza certificati i permessi sono sospesi e quelli già concessi possono essere recuperati o addebitati. Per sostenere gli esami spettano inoltre permessi retribuiti giornalieri, non retribuiti per lo stesso esame sostenuto più di due volte nello stesso anno accademico.

Casi pratici

Tizio — Si sposa e vuole sapere i giorni di permesso
Tizio, autista soccorritore (categoria C), si sposa il 15 giugno 2026. Ha diritto a 15 giorni consecutivi di calendario di congedo matrimoniale retribuito, a partire dal giorno successivo al matrimonio: dal 16 giugno al 30 giugno. Tizio non deve presentare certificato medico ma solo la documentazione del matrimonio (copia dell’atto o del certificato di stato civile), da consegnare all’ufficio del personale.
Caia — Ferie durante la malattia
Caia (infermiera, categoria D) fruisce di due settimane di ferie ad agosto 2026. Dal 5° giorno si ammala con febbre alta e presenta certificato medico. La malattia, regolarmente denunciata e riconosciuta, interrompe il decorso delle ferie dal giorno del certificato. Alla guarigione, Caia fruirà dei giorni di malattia come ferie da concordare con il suo responsabile.
Sempronio — Studente universitario part-time
Sempronio, dipendente CRI part-time (categoria B) in un ente con 30 dipendenti, frequenta un corso di laurea in scienze dell’educazione. Ha diritto ai permessi per il diritto allo studio (150 ore annue, riproporzionate al part-time) e deve esibire il certificato di iscrizione e di frequenza. I permessi sono retribuiti e sono indipendenti da quelli per qualificazione e aggiornamento professionale dell’art. 32.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

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Domande frequenti

Quante ferie ho nel CCNL CRI?
190 ore annue di ferie retribuite, pari a circa 25 giorni lavorativi basandosi su una settimana da 38 ore. Per i neoassunti o per chi cessa nel corso dell’anno il diritto è proporzionale (1/12 per ogni mese di servizio).
Posso convertire le ferie non godute in denaro?
No, durante il rapporto di lavoro non è possibile monetizzare le ferie. Le ferie non godute devono essere fruite. Solo alla cessazione del rapporto il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non ancora godute.
Cos’è la ROL?
La ROL (Riduzione Orario di Lavoro) indica le ore di permesso individuale retribuito riconosciute in sostituzione delle festività civili soppresse dalla L. 54/1977. Nel CCNL CRI ammontano a 26 ore annue (art. 30, comma 4).
Se mi ammalo durante le ferie, le perdo?
No. La malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie (art. 30, comma 5). I giorni di malattia non vengono computati come ferie e potranno essere fruiti successivamente, previo accordo con il datore di lavoro.
Ho diritto a permessi per visite mediche?
Sì, l’art. 34, comma 4, riconosce permessi per visite, terapie ed esami diagnostici, a giorni o a ore, ma vanno recuperati; numero massimo e modalità sono fissati nella contrattazione di secondo livello.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 30, 31, 33, 34), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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