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La guida

CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Maternità, paternità e congedi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Il socio e la socia lavoratrice di cooperativa beneficiano delle tutele di maternità, paternità e congedo parentale previste dal D.Lgs. 151/2001, con le integrazioni del CCNL di settore. Il rapporto associativo non è pregiudicato dalla gravidanza o dal congedo.

In sintesi

La socia lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatoria di 5 mesi all’80% (INPS), con eventuale integrazione del CCNL. Il congedo parentale è fruibile da entrambi i genitori soci lavoratori. La gravidanza non può essere causa di esclusione dalla cooperativa né di risoluzione del rapporto associativo. Il periodo di maternità matura TFR e ferie.

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Dati contrattuali

Norma di legge principale
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità)
Congedo maternità obbligatoria
5 mesi (2 ante + 3 post parto) all’80% (INPS)
Congedo paternità obbligatorio
10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001)
Congedo parentale
Fino a 6 mesi a testa (padre 7); max 10 mesi combinati (11) entro 14 anni del figlio
Indennità congedo parentale
30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio (art. 34 D.Lgs. 151/2001); il CCNL applicato può integrare
Divieto di esclusione
Art. 54 D.Lgs. 151/2001; nessuna esclusione per gravidanza

La tutela della maternità nel lavoro cooperativo

Le tutele di maternità previste dal D.Lgs. 151/2001 si applicano integralmente alle socie lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, per effetto del rinvio operato dalla L.142/2001 alle norme di tutela del lavoro dipendente.

In particolare:

  • Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (art.54 D.Lgs. 151/2001) si estende al rapporto cooperativo: la cooperativa non può risolvere il rapporto di lavoro né escludere la socia in ragione della gravidanza, dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • L’esclusione della socia deliberata durante il periodo protetto e motivata dalla gravidanza è nulla.

Congedo di maternità obbligatoria

Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, con possibilità di posticipare il mese pre-parto al post). Durante questo periodo:

  • L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.
  • Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.
  • Il periodo matura TFR, ferie e scatti di anzianità come fosse lavoro effettivo.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre socio lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (20 in caso di parto plurimo, art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), da fruire da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto. L’indennità è pari al 100% della retribuzione, erogata dall’INPS. La cooperativa anticipa l’indennità e la recupera dall’INPS.

Congedo parentale: madre e padre soci lavoratori

Dopo il congedo obbligatorio, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art.32), fruibile fino ai 14 anni di vita del figlio:

  • La madre può fruire fino a 6 mesi e il padre fino a 6 mesi (7 se ne fruisce almeno 3); il limite complessivo per la coppia è di 10 mesi (11 se il padre ne fruisce almeno 3), come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001.
  • L’indennità INPS (art. 34 del D.Lgs. 151/2001) è del 30% della retribuzione per 3 mesi non trasferibili a ciascun genitore, più altri 3 mesi da ripartire tra i genitori; per i genitori sono 9 mesi indennizzati in tutto (9 per il genitore solo). La misura sale all’80% per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del figlio. Oltre i mesi indennizzati il 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
  • Il CCNL del settore applicato dalla cooperativa (art. 6 L. 142/2001) può migliorare l’indennità; non esiste un contratto unico delle cooperative di produzione e lavoro.
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Tabella riepilogativa

Maternità e congedi — schema delle tutele per i soci lavoratori
Istituto Durata Indennità INPS Integrazione possibile da CCNL
Maternità obbligatoria (madre) 5 mesi 80% retrib. media Sì, fino al 100%
Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo) 100% retrib. media Di norma non necessaria
Congedo parentale (mesi indennizzati) 3 mesi non trasferibili per genitore + 3 mesi in alternativa 30% retrib. media; 3 mesi all’80% fino ai 6 anni (art. 34) Sì, se prevista dal CCNL
Congedo parentale (ulteriori mesi, fino a 10 o 11 per la coppia) Fino al limite dell’art. 32 30% solo se reddito individuale < 2,5 volte il trattamento minimo di pensione Sì, se prevista dal CCNL
Riposo giornaliero allattamento 2 ore/giorno (1 se orario ridotto) fino a 1 anno Come da D.Lgs. 151/2001 Non applicabile

Le integrazioni contrattuali variano da CCNL a CCNL. Le percentuali del congedo parentale sono quelle dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001, modificato dalle leggi di bilancio successive al 2022 (testo vigente su Normattiva).

Casi pratici

Caia – Socia lavoratrice in gravidanza
Caia è socia lavoratrice di una cooperativa metalmeccanica con 3 anni di anzianità. All’ottavo mese di gravidanza inizia il congedo obbligatorio. INPS eroga l’80% della sua retribuzione media; il CCNL metalmeccanico applicato dalla cooperativa, se prevede un’integrazione, la pone a carico della cooperativa; altrimenti resta l’80% INPS. Nei 5 mesi di congedo Caia matura ferie, TFR e scatti come se lavorasse.
Tizio – Socio padre in congedo di paternità
Tizio, socio lavoratore in una cooperativa logistica, prende 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) intorno alla nascita del figlio. L’INPS eroga il 100% della retribuzione; la cooperativa anticipa l’importo in busta paga e lo recupera dall’INPS. Tizio conserva tutti i diritti di socio durante il congedo.
Sempronio – Tentativo di esclusione durante la gravidanza della moglie-socia
La cooperativa edile tenta di escludere una socia lavoratrice citando «rendimento insufficiente» quando in realtà è al quarto mese di gravidanza. La socia impugna la delibera di esclusione: il Giudice del Lavoro dichiara la nullità dell’esclusione in quanto avvenuta durante il periodo di protezione dalla maternità (art.54 D.Lgs. 151/2001) con motivazione pretestuosa.

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Domande frequenti

La socia lavoratrice incinta può essere esclusa dalla cooperativa?
No. Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (D.Lgs. 151/2001, art.54) si applica anche al rapporto cooperativo. L’esclusione durante il periodo protetto motivata dalla gravidanza è nulla.
La socia lavoratrice ha diritto all’80% durante la maternità obbligatoria?
Sì. INPS eroga l’indennità di maternità all’80% per i 5 mesi. Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.
Il congedo parentale spetta anche al socio lavoratore padre?
Sì. Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio (10 giorni al 100%, 20 per parto plurimo) e al congedo parentale fino ai 14 anni del figlio (fino a 6 mesi, 7 se ne fruisce almeno 3, con indennità INPS del 30% e 3 mesi all’80% fino ai 6 anni).
Il periodo di congedo parentale sospende la qualità di socio?
No. Il congedo sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo. Il socio in congedo mantiene il diritto di partecipare alle assemblee e votare.
Il periodo di maternità matura TFR e ferie?
Sì. I periodi di congedo di maternità obbligatoria sono considerati lavoro effettivo ai fini di TFR, ferie e scatti di anzianità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 151/2001 (art. 27-bis per la paternità), la L. 199/2025 e il CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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