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La guida
Malattia e infortunio nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: comporto, trattamento economico e tutele
Il personale delle RSA è esposto a un elevato rischio di infortuni e malattie professionali (lesioni da movimentazione manuale, infezioni, stress lavoro-correlato). Il CCNL ANASTE disciplina il periodo di comporto, le integrazioni economiche durante l’assenza e le tutele in caso di infortunio sul lavoro, distinguendo con precisione ciò che è garantito dalla legge da ciò che il contratto migliora.
Il CCNL ANASTE (artt. 62-65) fissa il comporto in 180 giorni continuativi in un anno solare, o in oltre 180 giorni di assenze frazionate nel triennio precedente l’ultimo evento. In malattia il datore paga il 100% della retribuzione nella carenza dei primi quattro eventi di ogni anno, poi integra l’INPS fino all’80% (dal 4° al 20° giorno) e al 100% (dal 21° giorno). In infortunio integra l’INAIL fino al 100% dal 4° giorno. Per l’infortunio sul lavoro il posto è tutelato dall’art. 2110 c.c.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico in malattia
| Periodo | Cosa spetta |
|---|---|
| Malattia, giorni di carenza (1°-3°) | 100% della retribuzione giornaliera a carico del datore per i primi quattro eventi di ogni anno di calendario; dal 5° evento solo in caso di ricovero ospedaliero (con i giorni di prognosi), day-hospital o patologie gravi e continuative con terapie salvavita |
| Malattia, dal 4° al 20° giorno | Indennità INPS integrata dal datore fino all’80% della retribuzione giornaliera |
| Malattia, dal 21° giorno fino al comporto | Indennità INPS integrata dal datore fino al 100% della retribuzione giornaliera |
| Infortunio, giorno dell’evento e fino al 3° giorno successivo | 100% della retribuzione giornaliera |
| Infortunio, dal 4° giorno | Indennità INAIL integrata dal datore fino al 100% della retribuzione giornaliera |
Fonte: artt. 62 e 65 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025, con le modifiche in vigore dal 1° agosto 2025 (note tecniche ANASTE). Nessuna indennità di carenza o integrazione spetta dal 5° evento di malattia dell’anno (salvo le ipotesi di ricovero, day-hospital e terapie salvavita), se gli enti previdenziali non riconoscono l’indennità, se l’assenza è ingiustificata dopo la procedura disciplinare o se il lavoratore chiede l’aspettativa non retribuita. Per l’infortunio il datore non integra nulla se l’INAIL non riconosce l’indennità. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile (art. 68).
Il periodo di comporto: legge e contratto a confronto
Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore in malattia conserva il diritto al posto di lavoro. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione della durata.
Il CCNL ANASTE (art. 63) distingue:
- Comporto secco: la conservazione del posto è garantita per un massimo di 180 giorni continuativi in un anno solare, calcolati a ritroso dall’ultimo evento morboso; superato il limite il datore può licenziare.
- Comporto per sommatoria: in alternativa, il datore può licenziare se il lavoratore ha cumulato assenze frazionate e intermittenti per oltre 180 giorni nel triennio precedente l’ultimo evento morboso (fino al 31 luglio 2025 il limite era di oltre 140 giorni e servivano almeno 10 certificati medici).
Chi supera il comporto conserva tutte le spettanze di fine rapporto e il TFR; le regole non si applicano durante il periodo di prova. Il lavoratore può chiedere al datore, che deve rispondere entro 10 giorni, un prospetto aggiornato delle giornate computate nel comporto. Prima della scadenza può anche chiedere l’aspettativa non retribuita per malattia per patologie gravi, continuativa e fino a 140 giorni, con certificazione medica (art. 64): il comporto non si considera superato se lo sforamento dipende da questa aspettativa (art. 63, comma 6).
Il licenziamento per superamento del comporto non è un licenziamento disciplinare: non richiede la contestazione preventiva, ma deve essere comunicato per iscritto e preceduto dalla verifica che le giornate computate siano davvero di malattia comune e non rientrino tra quelle escluse dal comporto.
Cosa non entra nel comporto
Il CCNL ANASTE (art. 63, comma 5) esclude dal computo del comporto le assenze correlate a:
- ricovero ospedaliero, compresi i giorni di prognosi che ne conseguono;
- day-hospital;
- patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita;
- periodi di assenza sottesi o connessi a un’invalidità riconosciuta.
Restano fuori dal comporto per malattia comune, per legge, anche l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale (art. 2110 c.c.) e l’assenza obbligatoria per maternità (D.Lgs. 151/2001).
Infortuni sul lavoro nelle RSA: un rischio specifico
Le strutture residenziali per anziani presentano una frequenza di infortuni superiore alla media del settore terziario, per via dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei pazienti, alle posture forzate, al rischio biologico e allo stress lavoro-correlato. Il CCNL ANASTE riconosce queste peculiarità e garantisce tutele specifiche in caso di infortunio:
- Conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL, senza limiti di comporto;
- Retribuzione piena all’inizio: il 100% della retribuzione giornaliera nel giorno dell’evento e fino al 3° giorno successivo, a carico del datore;
- Integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno in poi, a carico del datore (art. 65, comma 3; fino al 31 luglio 2025 l’integrazione arrivava al 90%);
- Divieto di licenziamento durante l’assenza per infortunio: il recesso del datore durante l’inabilità INAIL è nullo (art. 2110 c.c.);
- Al rientro, il lavoratore ha diritto alla visita di idoneità alla mansione da parte del medico competente aziendale (obbligo del datore ex d.lgs. 81/2008), che valuta l’idoneità al rientro nelle precedenti mansioni.
Obblighi del lavoratore in malattia: comunicazione e reperibilità
Il lavoratore in malattia ha obblighi precisi:
- Comunicazione tempestiva: avvisare il datore di norma almeno 2 ore prima dell’inizio dell’orario o del turno, salvo impedimento oggettivo e comprovato; lo stesso vale per la prosecuzione della malattia (art. 60). Chi ha contatto diretto con gli ospiti e resta assente oltre 5 giorni deve presentare al rientro un certificato che escluda pericoli di contagio;
- Certificazione telematica: il medico di base o il medico di pronto soccorso deve inviare telematicamente il certificato di malattia all’INPS; il numero di certificato comunicato al datore è sufficiente;
- Reperibilità domiciliare: negli orari di reperibilità previsti dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali), il lavoratore deve trovarsi al proprio domicilio o in luogo alternativo preventivamente comunicato al datore;
- Rientro: il lavoratore deve presentarsi in servizio alla data di fine malattia indicata nel certificato, altrimenti l’assenza è ingiustificata e scatta la procedura disciplinare (art. 60, commi 4-5).
L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni in cui si è risultati assenti (art. 5 l. 300/1970). Ripetute assenze alla visita fiscale possono rilevare sul piano disciplinare.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL ANASTE?
Il lavoratore in malattia riceve l’intera retribuzione nel CCNL ANASTE?
L’infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
Quando va comunicata la malattia nel CCNL ANASTE?
Il datore può controllare il lavoratore in malattia?
Le assenze per malattia influiscono sulla maturazione di ferie e tredicesima?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sugli artt. 60-65 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025) e sulle modifiche in vigore dal 1° agosto 2025. Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento all’art. 2110 c.c., al d.lgs. 151/2001, al d.P.R. 1124/1965 e al d.lgs. 81/2008. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.