Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Malattia e infortunio nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: comporto, trattamento economico e tutele

Il personale delle RSA è esposto a un elevato rischio di infortuni e malattie professionali (lesioni da movimentazione manuale, infezioni, stress lavoro-correlato). Il CCNL ANASTE disciplina il periodo di comporto, le integrazioni economiche durante l’assenza e le tutele in caso di infortunio sul lavoro, distinguendo con precisione ciò che è garantito dalla legge da ciò che il contratto migliora.

In sintesi

Il CCNL ANASTE (artt. 62-65) fissa il comporto in 180 giorni continuativi in un anno solare, o in oltre 180 giorni di assenze frazionate nel triennio precedente l’ultimo evento. In malattia il datore paga il 100% della retribuzione nella carenza dei primi quattro eventi di ogni anno, poi integra l’INPS fino all’80% (dal 4° al 20° giorno) e al 100% (dal 21° giorno). In infortunio integra l’INAIL fino al 100% dal 4° giorno. Per l’infortunio sul lavoro il posto è tutelato dall’art. 2110 c.c.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale di accordo)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Ambito
Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico in malattia

Trattamento economico in malattia e infortunio — CCNL ANASTE (artt. 62 e 65)
Periodo Cosa spetta
Malattia, giorni di carenza (1°-3°) 100% della retribuzione giornaliera a carico del datore per i primi quattro eventi di ogni anno di calendario; dal 5° evento solo in caso di ricovero ospedaliero (con i giorni di prognosi), day-hospital o patologie gravi e continuative con terapie salvavita
Malattia, dal 4° al 20° giorno Indennità INPS integrata dal datore fino all’80% della retribuzione giornaliera
Malattia, dal 21° giorno fino al comporto Indennità INPS integrata dal datore fino al 100% della retribuzione giornaliera
Infortunio, giorno dell’evento e fino al 3° giorno successivo 100% della retribuzione giornaliera
Infortunio, dal 4° giorno Indennità INAIL integrata dal datore fino al 100% della retribuzione giornaliera

Fonte: artt. 62 e 65 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025, con le modifiche in vigore dal 1° agosto 2025 (note tecniche ANASTE). Nessuna indennità di carenza o integrazione spetta dal 5° evento di malattia dell’anno (salvo le ipotesi di ricovero, day-hospital e terapie salvavita), se gli enti previdenziali non riconoscono l’indennità, se l’assenza è ingiustificata dopo la procedura disciplinare o se il lavoratore chiede l’aspettativa non retribuita. Per l’infortunio il datore non integra nulla se l’INAIL non riconosce l’indennità. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile (art. 68).

Il periodo di comporto: legge e contratto a confronto

Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore in malattia conserva il diritto al posto di lavoro. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione della durata.

Il CCNL ANASTE (art. 63) distingue:

  • Comporto secco: la conservazione del posto è garantita per un massimo di 180 giorni continuativi in un anno solare, calcolati a ritroso dall’ultimo evento morboso; superato il limite il datore può licenziare.
  • Comporto per sommatoria: in alternativa, il datore può licenziare se il lavoratore ha cumulato assenze frazionate e intermittenti per oltre 180 giorni nel triennio precedente l’ultimo evento morboso (fino al 31 luglio 2025 il limite era di oltre 140 giorni e servivano almeno 10 certificati medici).

Chi supera il comporto conserva tutte le spettanze di fine rapporto e il TFR; le regole non si applicano durante il periodo di prova. Il lavoratore può chiedere al datore, che deve rispondere entro 10 giorni, un prospetto aggiornato delle giornate computate nel comporto. Prima della scadenza può anche chiedere l’aspettativa non retribuita per malattia per patologie gravi, continuativa e fino a 140 giorni, con certificazione medica (art. 64): il comporto non si considera superato se lo sforamento dipende da questa aspettativa (art. 63, comma 6).

Il licenziamento per superamento del comporto non è un licenziamento disciplinare: non richiede la contestazione preventiva, ma deve essere comunicato per iscritto e preceduto dalla verifica che le giornate computate siano davvero di malattia comune e non rientrino tra quelle escluse dal comporto.

Cosa non entra nel comporto

Il CCNL ANASTE (art. 63, comma 5) esclude dal computo del comporto le assenze correlate a:

  • ricovero ospedaliero, compresi i giorni di prognosi che ne conseguono;
  • day-hospital;
  • patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita;
  • periodi di assenza sottesi o connessi a un’invalidità riconosciuta.

Restano fuori dal comporto per malattia comune, per legge, anche l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale (art. 2110 c.c.) e l’assenza obbligatoria per maternità (D.Lgs. 151/2001).

Infortuni sul lavoro nelle RSA: un rischio specifico

Le strutture residenziali per anziani presentano una frequenza di infortuni superiore alla media del settore terziario, per via dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei pazienti, alle posture forzate, al rischio biologico e allo stress lavoro-correlato. Il CCNL ANASTE riconosce queste peculiarità e garantisce tutele specifiche in caso di infortunio:

  • Conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL, senza limiti di comporto;
  • Retribuzione piena all’inizio: il 100% della retribuzione giornaliera nel giorno dell’evento e fino al 3° giorno successivo, a carico del datore;
  • Integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno in poi, a carico del datore (art. 65, comma 3; fino al 31 luglio 2025 l’integrazione arrivava al 90%);
  • Divieto di licenziamento durante l’assenza per infortunio: il recesso del datore durante l’inabilità INAIL è nullo (art. 2110 c.c.);
  • Al rientro, il lavoratore ha diritto alla visita di idoneità alla mansione da parte del medico competente aziendale (obbligo del datore ex d.lgs. 81/2008), che valuta l’idoneità al rientro nelle precedenti mansioni.
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Obblighi del lavoratore in malattia: comunicazione e reperibilità

Il lavoratore in malattia ha obblighi precisi:

  • Comunicazione tempestiva: avvisare il datore di norma almeno 2 ore prima dell’inizio dell’orario o del turno, salvo impedimento oggettivo e comprovato; lo stesso vale per la prosecuzione della malattia (art. 60). Chi ha contatto diretto con gli ospiti e resta assente oltre 5 giorni deve presentare al rientro un certificato che escluda pericoli di contagio;
  • Certificazione telematica: il medico di base o il medico di pronto soccorso deve inviare telematicamente il certificato di malattia all’INPS; il numero di certificato comunicato al datore è sufficiente;
  • Reperibilità domiciliare: negli orari di reperibilità previsti dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali), il lavoratore deve trovarsi al proprio domicilio o in luogo alternativo preventivamente comunicato al datore;
  • Rientro: il lavoratore deve presentarsi in servizio alla data di fine malattia indicata nel certificato, altrimenti l’assenza è ingiustificata e scatta la procedura disciplinare (art. 60, commi 4-5).

L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni in cui si è risultati assenti (art. 5 l. 300/1970). Ripetute assenze alla visita fiscale possono rilevare sul piano disciplinare.

Casi pratici

Tizio — OSS con malattia ricorrente, avvicinarsi al comporto per sommatoria
Tizio è un OSS di livello 4 che nel triennio precedente ha accumulato 150 giorni di assenze per influenze ripetute e lombalgia. A novembre è di nuovo in malattia. Il limite per sommatoria è di oltre 180 giorni nel triennio (art. 63, comma 2): Tizio è vicino alla soglia. Può chiedere al datore, che deve rispondere entro 10 giorni, il prospetto delle giornate computate, verificare che siano stati esclusi ricoveri e day-hospital e valutare con il sindacato l’aspettativa non retribuita per patologie gravi.
Caia — Infermiera, infortunio da movimentazione paziente
Caia si infortuna alla schiena durante la mobilizzazione di un ospite non autosufficiente. Il medico del pronto soccorso redige il referto indicando come causa l’attività lavorativa. L’azienda apre la pratica INAIL di infortuno sul lavoro (comunicazione telematica all’INAIL entro 2 giorni lavorativi ex art. 53 d.P.R. 1124/1965). Caia è in inabilità temporanea assoluta per 45 giorni. Percepisce: il 100% della retribuzione giornaliera dal giorno dell’evento al 3° giorno successivo, poi l’indennità INAIL (60% dal 4° al 90° giorno) integrata dal datore fino al 100% (art. 65). I 45 giorni non si computano nel suo comporto per malattia comune.
Sempronio — Ausiliario, superamento del comporto secco
Sempronio è ausiliario di livello 2 con una grave patologia che lo ha tenuto in malattia continuativa per 190 giorni di calendario nello stesso anno solare. Il datore, verificato il superamento del comporto secco di 180 giorni (e che non ci siano ricoveri o terapie salvavita da escludere), gli comunica per iscritto il licenziamento con il preavviso del livello 2, cioè 25 giorni di calendario (art. 98). Sempronio ha diritto al TFR e alle spettanze di fine rapporto; se avesse chiesto in tempo l’aspettativa non retribuita per patologie gravi (fino a 140 giorni, art. 64), il superamento del comporto non sarebbe scattato.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL ANASTE?
180 giorni continuativi in un anno solare (comporto secco) oppure oltre 180 giorni di assenze frazionate nel triennio precedente l’ultimo evento (comporto per sommatoria): il limite per sommatoria è salito da 140 a 180 giorni dal 1° agosto 2025 (art. 63). Ricoveri, day-hospital, terapie salvavita e invalidità riconosciuta non si computano.
Il lavoratore in malattia riceve l’intera retribuzione nel CCNL ANASTE?
Nei giorni di carenza (1°-3°) il datore paga il 100% per i primi quattro eventi di ogni anno; dal 4° al 20° giorno l’indennità INPS è integrata fino all’80% e dal 21° giorno fino al 100% (art. 62). Dal 5° evento dell’anno non spettano carenza e integrazione, salvo ricovero, day-hospital o patologie gravi con terapie salvavita.
L’infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
Sì. L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale non rientrano nel comporto per malattia comune e il posto è conservato per tutta l’inabilità INAIL. Il datore paga il 100% fino al 3° giorno successivo all’evento e dal 4° integra l’INAIL fino al 100% (art. 65).
Quando va comunicata la malattia nel CCNL ANASTE?
Di norma almeno 2 ore prima dell’inizio dell’orario o del turno, salvo impedimento oggettivo e comprovato; il certificato medico segue le regole di legge (art. 60). Se la malattia supera i 5 giorni e il lavoratore ha contatto diretto con gli ospiti, al rientro serve un certificato di non contagiosità.
Il datore può controllare il lavoratore in malattia?
Sì. Il datore può richiedere la visita fiscale INPS. Il lavoratore ha obbligo di reperibilità nelle fasce 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali. L’assenza non giustificata comporta la perdita dell’indennità per i giorni contestati e può rilevare disciplinarmente.
Le assenze per malattia influiscono sulla maturazione di ferie e tredicesima?
Le assenze per malattia comune retribuite (entro il comporto) sono computate ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima. Le assenze non retribuite (es. oltre il comporto) non fanno maturare ferie per i giorni di assenza. L’inabilità INAIL è equiparata, ai fini della maturazione delle ferie, al periodo lavorato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sugli artt. 60-65 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025) e sulle modifiche in vigore dal 1° agosto 2025. Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento all’art. 2110 c.c., al d.lgs. 151/2001, al d.P.R. 1124/1965 e al d.lgs. 81/2008. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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