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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 17, aggiornato dalla riforma 2025, consente di «riacquistare» la cittadinanza italiana a chi l'aveva perduta in base a vecchie norme della legge n. 555 del 1912.
  • Il riacquisto è riservato a chi è nato in Italia oppure vi è stato residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza ai sensi degli articoli 8, numeri 1 e 2, o 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
  • Si riacquista la cittadinanza con una dichiarazione in tal senso, da effettuare in una finestra temporale precisa: tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
  • Resta espressamente fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in tema di riacquisto.
  • La norma opera «fermo restando» il limite generazionale dell'art. 3-bis, con cui va coordinata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17 L. 91/1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell’articolo 8, numeri 1 e 2, o dell’articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Commento

Una finestra straordinaria di riacquisto

L'articolo 17, nella versione in vigore dal 24 maggio 2025, disciplina un'ipotesi specifica e temporanea di riacquisto della cittadinanza italiana. È una norma di chiusura e di equità, pensata per chi, in forza di disposizioni risalenti, aveva perduto la cittadinanza e oggi può recuperarla a determinate condizioni. La caratteristica più rilevante è la sua natura a tempo: non si tratta di una facoltà permanente, ma di una finestra circoscritta, aperta tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Chi rientra nelle condizioni previste deve quindi attivarsi entro quella scadenza, oltre la quale la possibilità non sarà più esercitabile con questo strumento.

Chi può beneficiarne: il legame con il territorio

Il primo comma individua con precisione i destinatari. Il riacquisto è riservato a chi è nato in Italia oppure vi è stato residente per almeno due anni continuativi. È un requisito di radicamento territoriale: la norma presuppone un legame concreto con il Paese, manifestato dalla nascita sul territorio o da un periodo significativo di residenza. Non basta dunque una discendenza astratta; occorre quel collegamento qualificato che giustifica il recupero dello status perduto. Questa scelta riflette la logica complessiva della riforma, attenta all'effettivo radicamento del rapporto tra la persona e l'Italia.

La perdita in base alla legge del 1912

L'altro presupposto è di natura storica: il beneficiario deve aver perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555. Si tratta della normativa sulla cittadinanza anteriore alla L. 91/1992, che prevedeva ipotesi di perdita oggi non più attuali. Molte di queste situazioni hanno interessato emigrati italiani e i loro familiari, che persero la cittadinanza in epoche lontane. L'articolo 17 offre a queste persone, se mantengono il legame territoriale richiesto, una via per tornare cittadini italiani, sanando vicende risalenti a un ordinamento ormai superato.

Il meccanismo della dichiarazione

Il riacquisto opera con un atto semplice ma rigoroso nei tempi: l'interessato lo ottiene effettuando «una dichiarazione in tal senso» nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. La dichiarazione è lo strumento attraverso cui la persona manifesta la volontà di recuperare lo status. È essenziale rispettare la finestra temporale: una dichiarazione resa prima del 1° luglio 2025 o dopo il 31 dicembre 2027 non produce gli effetti previsti da questa norma. La precisione delle date impone a chi è interessato di organizzarsi per tempo, raccogliendo la documentazione utile a dimostrare i presupposti e a sostenere la dichiarazione.

Il coordinamento con l'art. 3-bis

Il primo comma esordisce con la formula «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis». È un raccordo voluto dal legislatore della riforma 2025. L'articolo 3-bis introduce il limite generazionale allo ius sanguinis per chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza, considerandolo come non avente mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo le eccezioni previste. L'articolo 17 si inserisce in questo quadro senza scardinarlo: la facoltà di riacquisto opera nel rispetto del limite generazionale. Le due norme vanno quindi lette insieme, evitando di interpretare l'articolo 17 come una via per aggirare i nuovi criteri sul legame effettivo con l'Italia.

Il richiamo all'articolo 219 della legge n. 151 del 1975

Il secondo comma fa salvo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, la riforma del diritto di famiglia. Quella disposizione ha consentito il riacquisto della cittadinanza alle donne che l'avevano perduta a causa del matrimonio con uno straniero o per il mutamento di cittadinanza del marito, secondo il regime previgente. Mantenendo ferma quella previsione, l'articolo 17 evita sovrapposizioni e conferma la persistenza di quel distinto canale di riacquisto. Il richiamo è importante perché chiarisce che la nuova finestra temporanea non incide sulle facoltà già riconosciute da norme precedenti, che restano operative secondo i propri presupposti.

Significato pratico per gli italo-discendenti

Per chi ha radici italiane e ha vissuto la perdita della cittadinanza secondo le vecchie regole, l'articolo 17 rappresenta un'occasione concreta ma circoscritta. La doppia cittadinanza, del resto, è ammessa dall'ordinamento italiano: chi riacquista quella italiana non è tenuto, sul versante interno, a rinunciare ad altre cittadinanze possedute. Resta decisivo verificare con attenzione la sussistenza dei due presupposti, ossia la perdita ai sensi delle norme del 1912 e il legame territoriale richiesto, e rispettare la finestra temporale. Trattandosi di una disposizione tecnica e a termine, è prudente predisporre per tempo la documentazione necessaria a sostenere la dichiarazione di riacquisto.

Casi pratici

Caso 1: Nato in Italia che riacquista nella finestra

Tizio è nato in Italia ma ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 555 del 1912. In base all'articolo 17, riacquista la cittadinanza italiana effettuando una dichiarazione in tal senso entro il 31 dicembre 2027. Avendone fatto richiesta nel luglio 2026, rientra pienamente nella finestra temporale prevista.

Caso 2: Residenza biennale come presupposto

Caia non è nata in Italia ma vi è stata residente per più di due anni continuativi, e in passato ha perso la cittadinanza ai sensi dell'articolo 12 della legge del 1912. Poiché soddisfa il requisito di residenza richiesto dall'articolo 17, può riacquistare la cittadinanza con una dichiarazione resa nella finestra tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

Caso 3: Dichiarazione tardiva fuori finestra

Sempronio possiede i requisiti di perdita e di legame con l'Italia, ma effettua la dichiarazione di riacquisto soltanto nel 2028. Poiché l'articolo 17 fissa il termine ultimo al 31 dicembre 2027, la dichiarazione tardiva non produce gli effetti previsti da questa norma e non consente il riacquisto per questa via.

Domande frequenti

Chi può riacquistare la cittadinanza con l'articolo 17?

Chi è nato in Italia o vi è stato residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge n. 555 del 1912. Occorrono sia il presupposto storico di perdita sia il legame territoriale.

Entro quando va presentata la dichiarazione di riacquisto?

La dichiarazione deve essere effettuata in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Si tratta di una finestra temporanea: una dichiarazione resa fuori da questo periodo non produce gli effetti previsti dall'articolo 17.

Come avviene il riacquisto?

Il riacquisto si ottiene effettuando una dichiarazione in tal senso nella finestra temporale indicata. È un atto con cui l'interessato manifesta la volontà di recuperare lo status, e va sostenuto dalla documentazione utile a provare i presupposti richiesti dalla norma.

L'articolo 17 supera il limite generazionale dell'art. 3-bis?

No. L'articolo 17 opera «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis»: la facoltà di riacquisto si esercita nel rispetto del limite generazionale allo ius sanguinis introdotto dalla riforma 2025. Le due norme vanno lette in modo coordinato.

Riacquistando la cittadinanza italiana devo rinunciare ad altre?

Sul versante italiano no: l'ordinamento ammette la doppia cittadinanza. Chi riacquista quella italiana può conservare le altre cittadinanze possedute, salvo eventuali previsioni dello Stato straniero interessato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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