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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 17-bis riconosce il diritto alla cittadinanza italiana ai cittadini italiani già residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia dopo i Trattati di pace di Parigi (1947) e di Osimo (1975).
  • Il riconoscimento opera alle condizioni e con i requisiti previsti per il diritto di opzione di cui all'art. 19 del Trattato di Parigi e all'art. 3 del Trattato di Osimo.
  • Il diritto è esteso ai figli e discendenti in linea retta di tali soggetti, purché siano persone di lingua e cultura italiane.
  • È una norma riparatoria a favore degli italiani dell'area giuliano-dalmata e istriana e dei loro discendenti.
  • La cittadinanza qui è oggetto di un diritto riconosciuto in presenza dei presupposti storici e culturali indicati, non di una concessione discrezionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17-bis L. 91/1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto: a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all’articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all’articolo 3 del Trattato di Osimo; b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). articolo precedente articolo successivo

Commento

Una norma di natura riparatoria

L'articolo 17-bis è una disposizione di carattere storico e riparatorio, dedicata agli italiani dei territori che, all'esito della seconda guerra mondiale, furono ceduti alla Repubblica jugoslava. La vicenda dell'esodo giuliano-dalmata e istriano e la cessione di vasti territori dell'Adriatico orientale ebbero conseguenze profonde sullo status di cittadinanza delle popolazioni interessate. La norma interviene per riconoscere a questi soggetti, e ai loro discendenti, un diritto alla cittadinanza italiana, in coerenza con i legami di lingua e cultura che essi hanno conservato con l'Italia. Si tratta quindi di una previsione che guarda al passato per offrire una tutela nel presente, ricostituendo un rapporto di cittadinanza che le vicende internazionali avevano interrotto o messo in discussione.

I beneficiari originari: gli italiani dei territori ceduti

La lettera a) del comma 1 individua la prima categoria di beneficiari: i soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava. La cessione è ricondotta a due strumenti internazionali precisi. Il primo è il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054. Il secondo è il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73. La norma àncora dunque il riconoscimento a vicende internazionali ben determinate, evitando incertezze sull'individuazione dei territori e dei soggetti interessati.

Il collegamento con il diritto di opzione

Il riconoscimento della cittadinanza non opera in modo indiscriminato, ma «alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione» indicati nei trattati. Il riferimento è all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo, norme che a suo tempo disciplinarono la facoltà degli abitanti dei territori ceduti di optare per la conservazione della cittadinanza italiana. L'articolo 17-bis recupera quelle condizioni e quei requisiti come parametro per il riconoscimento attuale. In questo modo la disposizione si salda con il quadro pattizio internazionale, assicurando coerenza tra le previsioni dei trattati e il diritto interno alla cittadinanza.

L'estensione ai discendenti in linea retta

La lettera b) del comma 1 amplia la portata della tutela ai figli e ai discendenti in linea retta dei soggetti indicati nella lettera a). Si tratta di un'estensione di tipo familiare e generazionale, che mira a preservare il legame con l'Italia non solo in capo a chi visse direttamente la cessione dei territori, ma anche in capo alle generazioni successive. La discendenza deve essere in linea retta, secondo una catena di filiazione che colleghi il richiedente al beneficiario originario. L'ampliamento riflette la natura della norma, volta a riconoscere e custodire un'identità nazionale tramandata all'interno delle famiglie dell'area giuliano-dalmata e istriana.

Il requisito della lingua e della cultura italiane

Per i discendenti la legge richiede un presupposto qualificante: devono essere «persone di lingua e cultura italiane». Questo requisito non è meramente formale, ma esprime l'esigenza che il legame con l'Italia sia effettivo e vissuto, e non solo un dato anagrafico. La lingua e la cultura italiane diventano così l'elemento che giustifica il riconoscimento della cittadinanza ai discendenti, attestando la continuità di un'appartenenza che ha superato i confini ridisegnati dalla storia. Il requisito coniuga il dato della discendenza con quello dell'identità culturale, evitando che il beneficio si estenda a chi abbia ormai perso ogni collegamento sostanziale con la comunità nazionale italiana.

Natura del riconoscimento e differenza dalla naturalizzazione

È importante cogliere la natura dell'istituto. L'articolo 17-bis non configura una concessione discrezionale di cittadinanza, come avviene per la naturalizzazione, né un acquisto a domanda fondato sulla residenza o sul matrimonio. La norma usa la formula «il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto»: si tratta dunque di un diritto, che spetta a chi possiede i presupposti storici, familiari e culturali indicati. L'amministrazione, in presenza di tali presupposti, è chiamata a riconoscere la cittadinanza, non a valutarne discrezionalmente l'opportunità. Ciò distingue nettamente questa fattispecie dalle ipotesi concessorie e ne sottolinea la finalità riparatoria.

Profili pratici e doppia cittadinanza

Sul piano pratico, chi intende avvalersi dell'articolo 17-bis deve documentare la propria posizione: la qualità di ex cittadino italiano residente nei territori ceduti, oppure la discendenza in linea retta da tali soggetti, unitamente alla prova della lingua e cultura italiane e al possesso dei requisiti richiesti per il diritto di opzione previsto dai trattati richiamati. Va inoltre ricordato che l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza: il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi di questa norma non impone, per il diritto interno, la rinuncia a una eventuale cittadinanza straniera, salvo che a ciò obblighi l'ordinamento dell'altro Stato. La raccolta accurata della documentazione storica e familiare è quindi il passaggio decisivo per far valere il diritto.

Casi pratici

Caso 1: Ex cittadino dei territori ceduti

Tizio era cittadino italiano residente in un territorio ceduto alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi del 1947. In presenza delle condizioni e dei requisiti previsti per il diritto di opzione dell'articolo 19 di quel Trattato, gli è riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana ai sensi della lettera a).

Caso 2: Discendente di lingua e cultura italiane

Sempronio è figlio di un soggetto rientrante nella lettera a) e ha conservato la lingua e la cultura italiane. Ai sensi della lettera b), gli è riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana in quanto discendente in linea retta in possesso del requisito culturale richiesto.

Caso 3: Discendente privo del requisito culturale

Caio è discendente in linea retta di un ex cittadino dei territori ceduti, ma non possiede la lingua e la cultura italiane richieste dalla norma. In assenza di tale presupposto, il diritto al riconoscimento previsto dalla lettera b) non può essergli riconosciuto.

Domande frequenti

Chi può avvalersi dell'articolo 17-bis?

I soggetti che furono cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia in forza dei Trattati di pace di Parigi (1947) e di Osimo (1975), alle condizioni del diritto di opzione previsto da quei trattati, e i loro figli o discendenti in linea retta di lingua e cultura italiane.

I discendenti hanno sempre diritto alla cittadinanza?

Solo se sono discendenti in linea retta dei beneficiari originari e se sono persone di lingua e cultura italiane. Il requisito culturale è essenziale: senza di esso il diritto non viene riconosciuto.

È una concessione discrezionale come la naturalizzazione?

No. La norma riconosce un diritto alla cittadinanza in presenza dei presupposti storici, familiari e culturali indicati; l'amministrazione accerta tali presupposti, ma non valuta discrezionalmente l'opportunità della concessione.

Si può conservare la cittadinanza straniera?

Sì, l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza. Il riconoscimento ai sensi dell'articolo 17-bis non impone, per il diritto italiano, la rinuncia a una cittadinanza straniera già posseduta.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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