← Torna a Cittadinanza (L. 91/1992)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 17-ter detta la procedura per esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza previsto dall'articolo 17-bis, a favore degli ex residenti dei territori ceduti alla Repubblica jugoslava.
  • Il diritto si esercita con istanza all'autorità comunale competente per la residenza dell'istante o, se ne ricorrono i presupposti, all'autorità consolare.
  • All'istanza va allegata idonea documentazione, secondo quanto stabilito da circolare del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
  • Per i diretti interessati (lettera a) serve la prova del possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori ceduti.
  • Per i discendenti (lettera b) servono i certificati di nascita che provano la discendenza, la certificazione storica e la prova della conoscenza della lingua e della cultura italiane.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17-ter L. 91/1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all’articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all’autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorità consolare, previa produzione da parte dell’istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell’interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all’epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione: a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l’istante e il genitore o l’ascendente; b) la certificazione storica, prevista per l’esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell’istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis; c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell’istante.

Commento

Una norma di attuazione del diritto previsto dall'articolo 17-bis

L'articolo 17-ter della legge n. 91 del 1992 ha natura essenzialmente procedurale: non istituisce un diritto, ma ne disciplina l'esercizio. Il diritto sostanziale è infatti quello sancito dall'articolo 17-bis, che riconosce la cittadinanza italiana a determinate categorie di persone legate ai territori che, all'epoca, facevano parte dello Stato italiano e furono successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati richiamati dalla legge. L'articolo 17-ter indica come questo diritto si fa valere: a chi presentare l'istanza, quale documentazione allegare e quali requisiti dimostrare a seconda della posizione dell'istante. È quindi lo strumento operativo che traduce in pratica un riconoscimento dalla forte valenza storica e identitaria.

Il contesto storico: i territori ceduti e la memoria dei confini orientali

La disposizione si colloca in una vicenda particolare della storia italiana, quella dei territori del confine orientale che, in seguito ai Trattati internazionali richiamati dall'articolo 17-bis, furono ceduti alla Repubblica jugoslava. Molti italiani che vi risiedevano persero il legame con lo Stato italiano. La legge ha inteso riconoscere a tali persone, e ai loro discendenti, la possibilità di vedere riconosciuta la cittadinanza italiana, valorizzando un legame di origine e di appartenenza che le vicende dei confini avevano interrotto. L'articolo 17-ter serve appunto a dare concretezza a questo riconoscimento, offrendo agli interessati un canale procedurale definito e documentato.

Dove si presenta l'istanza: comune o autorità consolare

Il comma 1 individua i punti di accesso al procedimento. L'istanza va presentata all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante; in alternativa, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare. La doppia possibilità riflette la realtà di una platea che comprende sia persone residenti in Italia sia persone che vivono all'estero. In entrambi i casi l'istanza deve essere corredata da «idonea documentazione», secondo quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno emanata d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Il rinvio alla circolare interministeriale assicura uniformità nei criteri di valutazione e nella tipologia di documenti richiesti.

La prova dei requisiti per i diretti interessati (lettera a)

Il comma 2 riguarda chi rientra nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, cioè i soggetti che a suo tempo possedevano la cittadinanza italiana e risiedevano nei territori poi ceduti. Per costoro la norma richiede di allegare all'istanza la certificazione che comprova il possesso, «all'epoca», della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati richiamati. Si tratta quindi di una prova storica e documentale, che deve fotografare la situazione esistente al tempo dei fatti: la cittadinanza italiana posseduta allora e la residenza in quei territori specifici.

La prova dei requisiti per i discendenti (lettera b)

Il comma 3 disciplina la posizione dei discendenti, riconducibili alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis. In questo caso la documentazione richiesta è più articolata e comprende tre elementi: i certificati di nascita che attestano il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente; la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione, che attesta la cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta e la sua residenza nei territori ceduti; infine la documentazione idonea a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante. Quest'ultimo elemento è significativo: per i discendenti non basta il legame di sangue, ma si richiede anche un legame culturale e linguistico effettivo con l'Italia.

Il ruolo della certificazione storica e della discendenza in linea retta

Il cuore probatorio della procedura per i discendenti è la ricostruzione del legame genealogico e storico. I certificati di nascita servono a stabilire la catena di discendenza diretta che collega l'istante al proprio dante causa; la certificazione storica serve a provare che quel genitore o ascendente possedeva la cittadinanza italiana e risiedeva nei territori poi ceduti. Si tratta di documentazione spesso risalente e non sempre facilmente reperibile, motivo per cui è importante affidarsi alle indicazioni della circolare interministeriale e, ove necessario, alla collaborazione delle autorità comunali e consolari nella ricerca e nell'autenticazione degli atti.

Una procedura speciale, distinta dagli altri modi di acquisto

L'articolo 17-ter va tenuto distinto dagli altri istituti della legge sulla cittadinanza. Non si tratta di naturalizzazione, che richiede residenza legale prolungata ed è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, né di acquisto per matrimonio, che si ottiene con decreto del Ministro dell'interno. Qui si è di fronte a un riconoscimento di un diritto già spettante in forza dell'articolo 17-bis, che l'interessato fa valere documentando i requisiti storici e, per i discendenti, anche quelli culturali e linguistici. La procedura, ancorata a una circolare interministeriale, mira a garantire rigore probatorio e uniformità di trattamento per una categoria definita da precise vicende storiche e territoriali.

Casi pratici

Caso 1: Istanza del diretto interessato

Tizio risiedeva, all'epoca, in un territorio italiano poi ceduto alla Repubblica jugoslava e possedeva allora la cittadinanza italiana. Per far valere il diritto previsto dall'articolo 17-bis presenta istanza all'autorità comunale del luogo di residenza, allegando, come richiede il comma 2 dell'articolo 17-ter, la certificazione che comprova il possesso, a quel tempo, della cittadinanza italiana e della residenza in quei territori.

Caso 2: Discendente che risiede all'estero

Mevia, discendente diretta di un italiano residente nei territori ceduti, vive all'estero. In presenza dei presupposti presenta l'istanza all'autorità consolare, allegando i certificati di nascita che provano la discendenza, la certificazione storica sulla cittadinanza e residenza dell'ascendente e la documentazione che attesta la sua conoscenza della lingua e della cultura italiane, come prescrive il comma 3.

Caso 3: Documentazione incompleta sul requisito linguistico

Sempronio, discendente, presenta l'istanza con i certificati di nascita e la certificazione storica, ma omette la documentazione sulla lingua e la cultura italiane richiesta dalla lettera c) del comma 3. Poiché per i discendenti tale requisito è espressamente previsto, l'istanza risulta carente: Sempronio dovrà integrarla con la prova del legame linguistico e culturale per completare il quadro probatorio richiesto.

Domande frequenti

Chi può usare la procedura dell'articolo 17-ter?

Le persone titolari del diritto al riconoscimento della cittadinanza previsto dall'articolo 17-bis, cioè i diretti interessati che risiedevano nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava e possedevano allora la cittadinanza italiana, e i loro discendenti diretti.

A chi va presentata l'istanza?

All'autorità comunale italiana competente per la residenza dell'istante, oppure, se ne ricorrono i presupposti, all'autorità consolare. In entrambi i casi va allegata idonea documentazione secondo la circolare del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Quali documenti servono per i discendenti?

I certificati di nascita che provano la discendenza diretta, la certificazione storica sulla cittadinanza italiana e sulla residenza dell'ascendente nei territori ceduti, e la documentazione che dimostra la conoscenza della lingua e della cultura italiane dell'istante.

Per i discendenti basta il legame di sangue?

No. Oltre alla prova della discendenza diretta e alla certificazione storica, per i discendenti la lettera c) del comma 3 richiede anche la documentazione che attesta il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.

È la stessa cosa della naturalizzazione?

No. Non si tratta di naturalizzazione né di acquisto per matrimonio, ma del riconoscimento di un diritto già spettante in forza dell'articolo 17-bis, che l'interessato fa valere documentando i requisiti storici e, per i discendenti, anche quelli culturali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.