In sintesi
- Disciplina la condizione giuridica dell'apolide e del rifugiato rispetto alla legge italiana sulla cittadinanza.
- L'apolide che risiede legalmente in Italia è soggetto alla legge italiana per l'esercizio dei diritti civili e per gli obblighi del servizio militare.
- Il rifugiato riconosciuto dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini di questa legge.
- L'equiparazione del rifugiato all'apolide non comprende gli obblighi inerenti al servizio militare, da cui è escluso.
- Il riconoscimento di rifugiato avviene secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 16 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. L’apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all’esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all’apolide ai fini dell’applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 Cod. Amb. — Decisione
- Art. 16 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 16 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
- Art. 16 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
- Art. 16 CAD — Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri...
- Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La ratio dell'articolo 16: tutelare chi non ha (o ha perso) uno Stato
L'articolo 16 si occupa di due figure particolarmente vulnerabili sul piano dello status personale: l'apolide, cioè la persona priva di qualsiasi cittadinanza, e il rifugiato, cioè lo straniero che ha ottenuto protezione perché non può tornare nel proprio Paese. Per entrambi la legge sulla cittadinanza stabilisce regole specifiche di collegamento con l'ordinamento italiano. La norma non concede automaticamente la cittadinanza, ma definisce a quali leggi queste persone siano soggette e con quali eventuali esclusioni, colmando il vuoto che deriverebbe dall'assenza o dall'inutilizzabilità di un legame con uno Stato d'origine.
L'apolide soggetto alla legge italiana
Il comma 1 dispone che «l'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare». Il principio è chiaro: poiché l'apolide non ha un altro ordinamento di riferimento, l'Italia, Paese di residenza legale, ne disciplina la posizione quanto ai diritti civili e a determinati obblighi pubblici. È una soluzione di buon senso che evita all'apolide di trovarsi in un limbo giuridico, garantendogli l'applicazione di una legge certa per i rapporti della vita civile.
Il presupposto della residenza legale
L'applicazione della disciplina presuppone che l'apolide «risieda legalmente» nel territorio della Repubblica. La regolarità del soggiorno è dunque la condizione di collegamento che radica la persona nell'ordinamento italiano. Non si tratta di una mera presenza di fatto: la legge richiede una residenza conforme alle norme sull'ingresso e il soggiorno. Solo questo radicamento giustifica che sia la legge italiana, e non un'altra, a regolare l'esercizio dei diritti civili e gli obblighi pubblici della persona priva di cittadinanza.
L'equiparazione del rifugiato all'apolide
Il comma 2 estende il regime al rifugiato: «lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge». L'equiparazione è funzionale: il rifugiato, pur essendo in teoria cittadino di un altro Stato, non può avvalersene perché proprio da quello Stato è fuggito o non gode di protezione. Per questo, ai fini della legge sulla cittadinanza, è trattato come chi una cittadinanza non l'ha affatto, beneficiando del medesimo collegamento con l'ordinamento italiano previsto per l'apolide.
L'esclusione degli obblighi militari per il rifugiato
L'equiparazione, però, non è totale. Il comma 2 la prevede «con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare». La differenza rispetto all'apolide è netta e ha un fondamento preciso: imporre obblighi militari a chi ha ottenuto protezione internazionale sarebbe in contrasto con la natura stessa dell'istituto del rifugio, che presuppone un rapporto di sfiducia o di pericolo con lo Stato di provenienza e una posizione di particolare delicatezza. Il legislatore ha quindi voluto tenere il rifugiato al riparo da doveri che mal si concilierebbero con la sua condizione.
Il riconoscimento secondo legge e convenzioni internazionali
La norma àncora lo status di rifugiato alle «condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali». Il richiamo è significativo: la materia del riconoscimento dello status di rifugiato è governata da una fitta rete di strumenti internazionali e di normativa interna ed europea, che ne definiscono i presupposti e le procedure. L'articolo 16 non disciplina direttamente tali condizioni, ma vi rinvia, limitandosi a regolare gli effetti che il riconoscimento già avvenuto produce ai fini della legge sulla cittadinanza.
Cosa NON fa l'articolo 16: la cittadinanza resta a parte
È fondamentale non sovrastimare la portata di questa disposizione. L'articolo 16 non attribuisce la cittadinanza italiana né all'apolide né al rifugiato: si limita a stabilire a quale legge essi siano soggetti per i diritti civili e gli obblighi pubblici. L'eventuale acquisto della cittadinanza italiana da parte di queste persone segue gli istituti generali previsti dalla legge, in particolare la naturalizzazione per residenza, con i requisiti propri di quei percorsi. La condizione di apolide o di rifugiato può rilevare nell'ambito di quelle procedure, ma è altro rispetto al collegamento normativo qui disciplinato.
Coordinamento con la disciplina generale
L'articolo 16 va letto in armonia con il resto della legge: definendo la posizione di apolidi e rifugiati, predispone un quadro coerente in cui anche le persone prive di un valido legame con uno Stato terzo trovano, nell'ordinamento italiano, una disciplina certa. Per il professionista che assiste un apolide o un rifugiato, la disposizione è il punto di partenza per individuare quale legge regoli i suoi diritti civili e per impostare correttamente, in un secondo momento, l'eventuale domanda di acquisto della cittadinanza secondo gli istituti generali.
Casi pratici
Caso 1: L'apolide residente e i diritti civili
Tizio è un apolide che risiede legalmente in Italia da diversi anni. Non avendo alcuna cittadinanza, si chiede quale legge regoli i suoi rapporti civili. L'articolo 16, comma 1, gli dà la risposta: è soggetto alla legge italiana per l'esercizio dei diritti civili e per gli obblighi del servizio militare. L'ordinamento italiano colma così il vuoto derivante dall'assenza di uno Stato di appartenenza.
Caso 2: Il rifugiato equiparato all'apolide ma esonerato dal servizio militare
Caio è uno straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le convenzioni internazionali. Ai fini della legge sulla cittadinanza è equiparato all'apolide, ma con una differenza essenziale: il comma 2 lo esclude dagli obblighi inerenti al servizio militare. La sua posizione è quindi tutelata in modo coerente con la natura della protezione di cui gode.
Caso 3: Lo status non equivale alla cittadinanza
Sempronio, rifugiato in Italia, crede che il suo status gli attribuisca automaticamente la cittadinanza italiana. L'articolo 16 chiarisce che non è così: la norma stabilisce solo a quale legge egli sia soggetto, non gli conferisce la cittadinanza. Per diventare cittadino Sempronio dovrà seguire gli istituti generali, come la naturalizzazione per residenza, con i relativi requisiti.
Domande frequenti
L'articolo 16 attribuisce la cittadinanza italiana ad apolidi e rifugiati?
No. La norma non concede la cittadinanza: stabilisce soltanto che l'apolide residente legalmente e il rifugiato riconosciuto sono soggetti alla legge italiana per i diritti civili e gli obblighi pubblici. L'acquisto della cittadinanza segue gli istituti generali, come la naturalizzazione.
Qual è la differenza tra apolide e rifugiato secondo questo articolo?
Il rifugiato è equiparato all'apolide ai fini della legge sulla cittadinanza, ma con una differenza importante: è escluso dagli obblighi inerenti al servizio militare, ai quali invece l'apolide residente legalmente è soggetto.
L'apolide deve prestare il servizio militare?
L'apolide che risiede legalmente in Italia è soggetto alla legge italiana anche per gli obblighi del servizio militare, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16. Il rifugiato, invece, ne è espressamente escluso.
Che cosa serve perché si applichi l'articolo 16 all'apolide?
È necessaria la residenza legale nel territorio della Repubblica: la regolarità del soggiorno è il presupposto che radica l'apolide nell'ordinamento italiano e giustifica l'applicazione della legge italiana ai suoi diritti civili e obblighi pubblici.
Vedi anche