- L'articolo 13 disciplina il riacquisto della cittadinanza per chi l'ha perduta, indicando cinque distinte ipotesi.
- Si riacquista prestando servizio militare per lo Stato o assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, previa dichiarazione di volerla riacquistare.
- Si riacquista anche con dichiarazione di volontà unita allo stabilimento della residenza in Italia, oppure automaticamente dopo un anno dalla fissazione della residenza, salvo rinuncia espressa entro lo stesso termine.
- È previsto un canale specifico per chi aveva perso la cittadinanza per non aver lasciato impiego o servizio militare esteri dopo l'intimazione (art. 12).
- Il riacquisto è escluso in alcuni casi (art. 3, c.3 e art. 12, c.2) e può essere inibito con decreto del Ministro dell'Interno per gravi motivi, su parere del Consiglio di Stato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare; b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare; c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all’intimazione di abbandonare l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l’impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui all’articolo 12, comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo 3, comma 3, nonché dell’articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell’interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale
- Art. 13 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
- Art. 13 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
- Art. 13 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione dell'interesse culturale
- Art. 13 CAD — Formazione informatica dei dipendenti pubblici
- Art. 13 Codice Civile: Società
Commento
La funzione del riacquisto della cittadinanza
L'articolo 13 disciplina il riacquisto, cioè il recupero della cittadinanza italiana da parte di chi l'aveva perduta. La perdita può essere avvenuta per le più diverse ragioni previste dalla legge, e l'ordinamento riconosce che il legame con la Repubblica, una volta interrotto, possa essere ripristinato in presenza di condizioni che attestino il ricostituirsi di un effettivo collegamento con lo Stato. Il riacquisto è quindi una figura distinta sia dall'acquisto originario per nascita, sia dalla concessione per matrimonio o naturalizzazione: presuppone una cittadinanza italiana già posseduta e poi perduta, e mira a riannodare quel rapporto. La norma offre diversi percorsi, alcuni fondati su un atto di volontà, altri su comportamenti concreti come il servizio reso allo Stato o lo stabilimento della residenza in Italia.
Servizio militare e pubblico impiego
Le prime due ipotesi del comma 1 legano il riacquisto a un rapporto di servizio con lo Stato italiano. La lettera a) prevede il riacquisto in favore di chi presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano, a condizione che dichiari previamente di volerla riacquistare. La lettera b) riguarda chi assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di volerla riacquistare. In entrambi i casi è il concreto inserimento al servizio della Repubblica a manifestare un legame qualificato, che giustifica la riattivazione del rapporto di cittadinanza; la dichiarazione di volontà accompagna e completa tale legame, evitando che il riacquisto si produca contro l'interesse del soggetto.
Dichiarazione di volontà e stabilimento della residenza
La lettera c) introduce un percorso fondato sulla combinazione tra dichiarazione e residenza: si riacquista la cittadinanza se l'interessato dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito, o stabilisce entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. Qui il legame con lo Stato si manifesta attraverso il radicamento territoriale, espressione di una volontà di reinserirsi nella comunità nazionale. Il termine annuale per fissare la residenza dopo la dichiarazione assicura che l'intenzione manifestata si traduca in un comportamento effettivo, evitando dichiarazioni puramente formali non seguite da un reale ritorno in Italia.
Il riacquisto automatico dopo un anno di residenza
La lettera d) prevede l'ipotesi forse più rilevante nella pratica: il riacquisto si produce automaticamente «dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine». In questo caso non occorre una dichiarazione positiva di volontà di riacquisto, perché è il decorso di un anno di residenza in Italia a determinare l'effetto. La legge attribuisce però all'interessato un potere di opposizione: chi non desidera riacquistare la cittadinanza può manifestare espressa rinuncia entro l'anno. Si tratta di un meccanismo di riacquisto per fatto concludente, temperato dalla facoltà di rifiuto, che pone particolare attenzione alla posizione di chi torni a risiedere stabilmente in Italia.
Il caso dell'abbandono di impiego o servizio estero
La lettera e) disciplina una situazione specifica: quella di chi aveva perso la cittadinanza per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare un impiego o una carica accettati da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, ai sensi dell'articolo 12, comma 1. Costui può riacquistare la cittadinanza se dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver effettivamente abbandonato l'impiego, la carica o il servizio militare assunti nonostante l'intimazione. Si richiede dunque la rimozione della causa che aveva determinato la perdita, oltre a un radicamento residenziale più solido.
I limiti al riacquisto e il potere di inibizione
Il riacquisto non è sempre possibile. Il comma 2 esclude espressamente che possa avvalersene chi abbia perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2: in tali casi la perdita ha carattere definitivo. Il comma 3 introduce inoltre un potere di controllo dello Stato: nelle ipotesi delle lettere c), d) ed e), il riacquisto non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'Interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. L'inibizione può intervenire entro un anno dal verificarsi delle condizioni del riacquisto. Si tratta di una valvola di sicurezza che consente all'amministrazione di impedire il ripristino della cittadinanza quando sussistano ragioni serie, sotto il controllo di un parere qualificato.
Doppia cittadinanza e indicazioni pratiche
Va ricordato che l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza: chi riacquista quella italiana non è tenuto, per il solo diritto italiano, a rinunciare a una cittadinanza straniera nel frattempo acquisita, salvo che vi obblighi l'ordinamento estero. Sul piano pratico, le dichiarazioni di volontà di riacquisto vanno rese all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o all'autorità consolare se l'interessato risiede ancora all'estero, allegando la documentazione che attesta la precedente cittadinanza, la sua perdita e il sussistere delle condizioni richieste. Per le ipotesi legate alla residenza, è essenziale documentare con precisione la data di stabilimento in Italia, perché da essa dipendono sia il riacquisto automatico sia i termini per l'eventuale rinuncia o inibizione.
Casi pratici
Caso 1: Riacquisto automatico per residenza
Tizio, che aveva perso la cittadinanza italiana anni prima, torna a stabilire la residenza in Italia. Trascorso un anno senza che egli manifesti espressa rinuncia, ai sensi della lettera d) riacquista automaticamente la cittadinanza italiana, salvo eventuale inibizione ministeriale.
Caso 2: Dichiarazione seguita dal ritorno in Italia
Caio dichiara di voler riacquistare la cittadinanza e stabilisce la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione. Ai sensi della lettera c), il riacquisto si perfeziona perché la volontà manifestata è stata seguita dal radicamento territoriale richiesto dalla norma.
Caso 3: Inibizione del riacquisto
Sempronio matura le condizioni per il riacquisto della lettera d), ma sussistono gravi e comprovati motivi a suo carico. Entro un anno dal verificarsi delle condizioni, il Ministro dell'Interno, su conforme parere del Consiglio di Stato, inibisce con decreto il riacquisto, che quindi non ha effetto.
Domande frequenti
Chi ha perso la cittadinanza italiana può riacquistarla?
Sì, l'articolo 13 prevede cinque ipotesi: servizio militare per lo Stato, pubblico impiego statale, dichiarazione di volontà con residenza in Italia, riacquisto automatico dopo un anno di residenza salvo rinuncia, e il caso di chi abbandona impiego o servizio esteri dopo l'intimazione.
Basta tornare a vivere in Italia per riacquistare la cittadinanza?
Sì, secondo la lettera d) il riacquisto avviene automaticamente dopo un anno dallo stabilimento della residenza in Italia, salvo che l'interessato manifesti espressa rinuncia entro lo stesso termine e salvo inibizione ministeriale.
In quali casi il riacquisto non è ammesso?
Non è ammesso per chi ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2. Inoltre, nelle ipotesi delle lettere c), d) ed e), il riacquisto può essere inibito con decreto del Ministro dell'Interno per gravi e comprovati motivi, su parere del Consiglio di Stato.
Riacquistare la cittadinanza italiana comporta perdere quella straniera?
Per il diritto italiano no: l'ordinamento ammette la doppia cittadinanza. L'eventuale incompatibilità dipende dalle regole dell'ordinamento estero di cui si è cittadini.
Dove si presenta la dichiarazione di riacquisto?
All'ufficiale dello stato civile del comune di residenza in Italia o all'autorità consolare se si risiede ancora all'estero, allegando la documentazione che attesta la precedente cittadinanza e le condizioni richieste dalla norma.
Vedi anche