- Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione del figlio minorenne ne determina automaticamente la cittadinanza secondo la legge italiana.
- Il figlio maggiorenne conserva la propria cittadinanza, ma può eleggere quella derivante dalla filiazione entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione.
- Il termine annuale decorre anche dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero che accerta la filiazione.
- La regola si applica pure ai figli per i quali paternità o maternità non sono dichiarabili, purché sia riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti.
- È un canale di trasmissione dello ius sanguinis distinto dalla nascita: opera quando il legame di filiazione viene accertato in un momento successivo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. articolo precedente articolo successivo
Commento
La filiazione accertata dopo la nascita come fonte di cittadinanza
L'articolo 2 disciplina una situazione tipica e ricorrente: quella del figlio il cui rapporto di filiazione con un genitore italiano non risulta fin dalla nascita, ma viene accertato in un secondo momento attraverso il riconoscimento volontario o la dichiarazione giudiziale. La norma colma così uno spazio lasciato dall'articolo 1, che attribuisce la cittadinanza per nascita al figlio di padre o madre cittadini: se il legame giuridico con il genitore italiano emerge più tardi, è l'articolo 2 a stabilire se e come quel figlio diventi cittadino. Si tratta, in sostanza, di una proiezione dello ius sanguinis che si attiva non alla nascita ma all'accertamento del rapporto di filiazione, garantendo che il vincolo di sangue produca i suoi effetti anche quando viene riconosciuto in ritardo.
Il minorenne: acquisto automatico
Il primo comma fissa la regola più semplice. Se il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione avviene mentre il figlio è ancora minorenne, la cittadinanza viene determinata «secondo le norme della presente legge», cioè secondo lo ius sanguinis dell'articolo 1. Il minore segue dunque la condizione del genitore di cui è accertata la filiazione: se questi è cittadino italiano, anche il figlio lo diventa, senza bisogno di alcuna domanda o procedura aggiuntiva. L'acquisto è automatico e gratuito, perché si fonda sul legame familiare e non su una concessione discrezionale dello Stato. La ratio è chiara: durante la minore età prevale l'esigenza di unità di status all'interno del nucleo familiare e di tutela del minore.
Il maggiorenne: la facoltà di eleggere la cittadinanza
Il secondo comma adotta una logica diversa per il figlio già maggiorenne al momento dell'accertamento. In questo caso la legge rispetta la posizione di chi ha ormai una propria identità giuridica consolidata: il figlio «conserva il proprio stato di cittadinanza», cioè non subisce un cambiamento imposto dall'esterno. Gli viene però offerta una facoltà di scelta: può dichiarare di voler «eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione». L'elezione è un atto volontario e personale, che esprime l'adesione consapevole dell'interessato al nuovo legame di cittadinanza. Si combina così il principio di derivazione dal sangue con il rispetto dell'autonomia del soggetto ormai adulto.
Il termine di un anno e il suo decorso
La facoltà di elezione non è illimitata nel tempo. Il maggiorenne deve dichiarare la propria scelta «entro un anno» dal momento in cui il rapporto di filiazione è giuridicamente accertato. La norma individua con precisione i possibili momenti di decorrenza: la data del riconoscimento, la data della dichiarazione giudiziale, oppure la data della dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero che accerta la filiazione. Quest'ultima ipotesi è particolarmente rilevante per le famiglie con elementi di internazionalità, perché un atto formato all'estero produce effetti ai fini della cittadinanza solo dopo essere stato reso efficace nell'ordinamento italiano. Decorso l'anno senza dichiarazione, la facoltà si estingue.
I figli con filiazione non dichiarabile: mantenimento e alimenti
Il terzo comma estende la disciplina a una categoria delicata: i figli per i quali la paternità o la maternità «non può essere dichiarata». Si pensa qui ai casi in cui l'ordinamento, per ragioni storiche o di tutela di altri interessi, non consentiva il pieno accertamento del rapporto di filiazione. La norma stabilisce che anche a costoro si applicano le regole dell'articolo 2, a condizione che sia stato «riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti». In altri termini, l'accertamento giudiziale dell'obbligazione economica del genitore vale come prova qualificata del legame e diventa il presupposto per la trasmissione della cittadinanza. È una disposizione di chiusura che evita disparità di trattamento ingiustificate.
Rapporto con lo ius sanguinis e con la riforma 2025
L'articolo 2 non introduce un modo di acquisto autonomo, ma una modalità applicativa dello ius sanguinis: la cittadinanza deriva sempre dal legame con un genitore cittadino. Per questo va letto insieme alle altre norme della legge, comprese le novità introdotte dalla riforma del 2025. In particolare, il nuovo articolo 3-bis ha posto un limite generazionale alla trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis per chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo le eccezioni elencate nel testo. Chi intende avvalersi dell'elezione prevista dall'articolo 2 deve quindi verificare la propria posizione anche alla luce di tali previsioni, perché il presupposto resta sempre l'effettiva titolarità della cittadinanza in capo al genitore.
Doppia cittadinanza e profili pratici
Va infine ricordato che l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza: chi elegge la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 2 non è tenuto, per ciò solo, a rinunciare a una eventuale cittadinanza straniera già posseduta, salvo che la conservi un divieto previsto dall'ordinamento estero. Sul piano pratico, la dichiarazione di elezione del maggiorenne va resa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o all'autorità consolare se l'interessato risiede all'estero, allegando la documentazione che attesta la filiazione e, ove necessario, la sua efficacia in Italia. La cura nel rispettare il termine annuale è decisiva: si tratta di un termine di decadenza, non prorogabile.
Casi pratici
Caso 1: Riconoscimento del figlio minorenne
Tizio, cittadino italiano, riconosce il figlio Caio quando questi ha dieci anni. In forza dell'articolo 2, comma 1, Caio acquista automaticamente la cittadinanza italiana per effetto del riconoscimento avvenuto durante la minore età, senza necessità di alcuna domanda o procedura discrezionale.
Caso 2: Elezione tardiva del figlio maggiorenne
Sempronio, residente all'estero e cittadino di altro Stato, viene riconosciuto dal padre italiano all'età di venticinque anni. Conserva il proprio status, ma per diventare italiano deve dichiarare di eleggere la cittadinanza derivante dalla filiazione entro un anno dal riconoscimento. Lasciando trascorrere il termine senza dichiarazione, perde la facoltà.
Caso 3: Provvedimento straniero reso efficace in Italia
Mevia, maggiorenne, ottiene all'estero una sentenza che dichiara la sua filiazione da madre italiana. Il termine di un anno per eleggere la cittadinanza decorre dalla dichiarazione di efficacia di quel provvedimento in Italia, non dalla data della pronuncia straniera; deve quindi attivarsi presso lo stato civile dopo il riconoscimento di efficacia.
Domande frequenti
Il figlio minorenne riconosciuto deve presentare una domanda di cittadinanza?
No. Se il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione avviene durante la minore età, la cittadinanza si determina automaticamente secondo le norme sullo ius sanguinis, senza alcuna domanda né concessione discrezionale.
Quanto tempo ha il figlio maggiorenne per scegliere la cittadinanza italiana?
Un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale di filiazione o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero. È un termine di decadenza: superato, la facoltà di elezione si estingue.
Se la filiazione è accertata all'estero, da quando decorre il termine?
Non dalla data dell'atto o della sentenza straniera, ma dalla dichiarazione di efficacia in Italia di quel provvedimento, momento dal quale esso produce effetti nell'ordinamento italiano.
Vale anche per i figli la cui paternità o maternità non può essere dichiarata?
Sì. L'articolo 2 si applica anche a tali figli, a condizione che sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti, che vale come presupposto della trasmissione della cittadinanza.
Eleggere la cittadinanza italiana comporta la perdita di quella straniera?
No, l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza. La conservazione della cittadinanza straniera dipende semmai dalle regole dell'ordinamento estero, non da un divieto del diritto italiano.
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