Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 87 L. 354/1975 – Norme di esecuzione

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.
Fino all’emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.
Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano lo ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.
Le disposizioni concernenti l’affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

In sintesi

  • L'art. 87 prevede l'emanazione delle norme di esecuzione della legge.
  • Vi si provvede con decreto del Presidente della Repubblica (regolamento).
  • Il regolamento attua e specifica le disposizioni della legge.
  • È lo strumento del regolamento di esecuzione penitenziario.
  • Garantisce l'operatività concreta dell'ordinamento.
Indice dei contenuti

Dalla legge al regolamento

L'art. 87 prevede l'emanazione delle norme di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, cioè del regolamento di esecuzione. La legge fissa i principi e la disciplina generale, ma molti aspetti pratici e di dettaglio richiedono una normativa secondaria di attuazione: l'art. 87 è la norma che fonda il potere di adottare tale regolamento, essenziale per l'operatività concreta del sistema.

Lo strumento del decreto presidenziale

La norma prevede che le disposizioni di esecuzione siano adottate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con gli altri ministeri interessati. Si tratta della forma tipica del regolamento di esecuzione di una legge, adottato secondo il procedimento previsto per gli atti normativi del Governo.

La funzione del regolamento di esecuzione

Il regolamento di esecuzione attua e specifica le disposizioni della legge, disciplinando gli aspetti pratici e organizzativi della vita penitenziaria: le modalità del trattamento, l'organizzazione delle attività, i colloqui, la disciplina, le procedure. Senza il regolamento, molte previsioni della legge resterebbero prive di attuazione concreta.

Il rapporto tra legge e regolamento

Il regolamento di esecuzione opera entro i limiti della legge: non può derogare ai principi e ai diritti da essa sanciti, ma deve attuarli e specificarli. Il rapporto è di subordinazione gerarchica: in caso di contrasto, prevale la legge, e le disposizioni regolamentari che la violassero sarebbero illegittime e disapplicabili.

L'evoluzione del regolamento

Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario è stato adottato e successivamente sostituito e aggiornato nel tempo (l'attuale risale al 2000, con modifiche successive), per adeguarlo all'evoluzione della legge e delle esigenze. L'art. 87 è la norma di base che fonda, in modo permanente, il potere di adottare e aggiornare tale regolamento.

Il rilievo sistematico

L'art. 87 ha un rilievo sistematico permanente: il regolamento di esecuzione è una fonte essenziale del diritto penitenziario, che integra la legge e ne consente l'applicazione concreta. La conoscenza del sistema penitenziario richiede la lettura coordinata della legge (L. 354/1975) e del suo regolamento di esecuzione.

Profili pratici

Per il detenuto, molte regole concrete della vita in istituto sono contenute nel regolamento di esecuzione adottato in base all'art. 87. È quindi essenziale, per comprendere i propri diritti e doveri, fare riferimento non solo alla legge ma anche al regolamento, fermo restando che quest'ultimo non può derogare ai principi e ai diritti sanciti dalla legge.

Casi pratici

Caso 1: Adozione del regolamento

In attuazione dell'art. 87, è adottato con decreto presidenziale il regolamento di esecuzione che specifica le disposizioni della legge.

Caso 2: Regola di dettaglio

Una modalità pratica della vita in istituto che riguarda Tizio è disciplinata dal regolamento di esecuzione, in attuazione della legge.

Caso 3: Contrasto con la legge

Una disposizione regolamentare che violasse un diritto sancito dalla legge sarebbe illegittima e disapplicabile, prevalendo la legge.

Domande frequenti

Cosa sono le norme di esecuzione dell'art. 87?

È il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, che attua e specifica le disposizioni della legge.

A cosa serve il regolamento di esecuzione?

A disciplinare gli aspetti pratici e organizzativi della vita penitenziaria (trattamento, attività, colloqui, disciplina, procedure), che la legge fissa solo nei principi.

Il regolamento può derogare alla legge?

No: opera entro i limiti della legge e non può derogare ai principi e ai diritti da essa sanciti; in caso di contrasto prevale la legge e le disposizioni regolamentari illegittime sono disapplicabili.

È ancora attuale?

Sì: l'art. 87 fonda in modo permanente il potere di adottare e aggiornare il regolamento di esecuzione, fonte essenziale del diritto penitenziario, più volte rinnovato nel tempo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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