- L'art. 84 prevedeva un concorso per esame speciale per il ruolo degli educatori.
- Era diretto a coprire i posti di organico in sede di prima attuazione.
- Ha natura transitoria, legata all'avvio della riforma.
- Serviva a dotare rapidamente il sistema di educatori.
- Si collega all'organizzazione del personale (artt. 80, 82, 83).
Testo dell'articoloVigente
Art. 84 L. 354/1975 — Concorso per esame speciale per l’accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.
Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.
Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l’accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.
Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:
1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) psicologia;
3) nozioni di diritto e procedura penale;
4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:
un magistrato di corte d’appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;
un ispettore generale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
un docente di materie di servizio sociale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).
La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.
I vincitori del concorso sono nominati:
a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;
b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;
c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.
Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell’inquadramento nella classe di stipendio immediata mente superiore.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.
Commento
Reclutare gli educatori per la riforma
L'art. 84 è una norma transitoria che, in sede di prima attuazione dell'ordinamento penitenziario del 1975, prevedeva l'indizione di un concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo degli educatori. La disposizione rispondeva all'esigenza pratica di dotare rapidamente il sistema delle professionalità necessarie ad attuare il nuovo modello fondato sul trattamento.
La finalità del concorso
La norma stabiliva che, entro un termine dall'entrata in vigore della legge, il Ministro competente indicesse un concorso per coprire i posti del ruolo degli educatori. Si trattava di una procedura di reclutamento straordinaria, calibrata sull'urgenza di avviare il nuovo sistema con personale adeguato fin dall'inizio.
La natura transitoria
L'art. 84 ha natura spiccatamente transitoria: la sua funzione si è esaurita con l'espletamento del concorso e la copertura dei posti in sede di prima attuazione. Non si tratta di una norma destinata a operare stabilmente, ma di una disposizione di avvio, tipica delle riforme che richiedono un reclutamento immediato di personale specializzato.
Il collegamento con l'organizzazione del personale
La disposizione si collega alle norme sull'organizzazione del personale (artt. 80, 82, 83): il concorso speciale era lo strumento per realizzare concretamente la dotazione di educatori prevista dagli organici. L'efficacia del nuovo trattamento dipendeva dalla disponibilità di queste figure, e l'art. 84 ne assicurava il reclutamento iniziale.
L'importanza degli educatori
La previsione di un concorso speciale per gli educatori testimonia la centralità di questa figura nel disegno della riforma: l'educatore è il professionista che attua il trattamento individualizzato e cura la relazione educativa con il detenuto (art. 82). Garantirne il reclutamento era condizione del funzionamento del sistema.
L'evoluzione del reclutamento
Il reclutamento del personale penitenziario, compresi gli educatori (oggi funzionari giuridico-pedagogici), è stato successivamente disciplinato da norme posteriori, secondo le ordinarie procedure concorsuali. L'art. 84 va quindi inquadrato come norma di prima attuazione, la cui portata si è esaurita ma che testimonia l'impegno organizzativo connesso alla riforma del 1975.
Profili pratici
L'art. 84 ha oggi rilievo essenzialmente storico e di testimonianza dell'attuazione della riforma. La sua importanza sta nel mostrare come il legislatore del 1975 avesse considerato il reclutamento del personale specializzato un passaggio essenziale per rendere effettivo il nuovo ordinamento fondato sul trattamento rieducativo.
Casi pratici
Caso 1: Concorso di prima attuazione
All'avvio della riforma, è indetto il concorso per esame speciale per coprire i posti del ruolo degli educatori, in base all'art. 84.
Caso 2: Reclutamento urgente
Il concorso speciale risponde all'esigenza di dotare rapidamente il sistema di educatori per attuare il nuovo trattamento.
Caso 3: Esaurimento della funzione
Espletato il concorso e coperti i posti, la funzione transitoria dell'art. 84 si esaurisce; il reclutamento successivo segue le procedure ordinarie.
Domande frequenti
Cosa prevedeva l'art. 84?
L'indizione, in sede di prima attuazione della riforma del 1975, di un concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo degli educatori, per coprire i posti di organico.
Perché un concorso speciale?
Per dotare rapidamente il sistema delle professionalità necessarie ad attuare il nuovo modello fondato sul trattamento, data l'urgenza di avviare la riforma con personale adeguato.
È una norma ancora operativa?
No: ha natura transitoria; la sua funzione si è esaurita con l'espletamento del concorso e la copertura dei posti in sede di prima attuazione.
Come avviene oggi il reclutamento degli educatori?
Secondo le ordinarie procedure concorsuali disciplinate da norme successive; gli educatori sono oggi inquadrati come funzionari giuridico-pedagogici.
Vedi anche