- L'art. 75 elenca le attività di assistenza del consiglio di aiuto sociale.
- Cura le visite ai liberandi per prepararne il reinserimento.
- Favorisce lavoro, alloggio e rapporti per i dimessi.
- Sostiene gli ex detenuti nel ritorno alla vita libera.
- Attua l'assistenza post-penitenziaria (art. 46).
Testo dell'articoloVigente
Art. 75 L. 354/1975 — Attività del consiglio di aiuto sociale per l’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:
1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;
2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;
3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all’articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;
4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi
di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni;
5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;
6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;
7) concede sussidi in denaro o in natura;
8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell’attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 75 Cod. Amb. — competenze
- Art. 75 D.Lgs. 159/2011 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
- Art. 75 D.Lgs. 209/2005 — Protocolli di autonomia
- Art. 75 D.Lgs. 42/2004 — Restituzione
- Art. 75 CAD — Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
- Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela
Commento
Le attività concrete di reinserimento
L'art. 75 specifica le attività che il consiglio di aiuto sociale (art. 74) svolge per l'assistenza ai dimessi, cioè alle persone che escono dal carcere. La norma traduce in compiti concreti la funzione di assistenza post-penitenziaria (art. 46), individuando le azioni attraverso cui si realizza il sostegno al reinserimento nella fase delicata del ritorno alla vita libera.
Le visite ai liberandi
Il consiglio cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, cioè ai detenuti prossimi alla scarcerazione, al fine di favorire, con opportuni contatti, la preparazione del loro reinserimento. La preparazione anticipata è essenziale: affrontare per tempo i nodi del rientro (lavoro, alloggio, rapporti) aumenta le possibilità di un reinserimento riuscito.
Il sostegno al lavoro e all'alloggio
Tra le attività rientra il sostegno per la ricerca di un lavoro e di un alloggio, che sono le condizioni materiali fondamentali del reinserimento. Una persona che, all'uscita dal carcere, dispone di un'occupazione e di una sistemazione abitativa ha minori probabilità di tornare a delinquere; il consiglio opera per favorire queste condizioni.
Il sostegno ai rapporti
Il consiglio favorisce anche il ripristino e il mantenimento dei rapporti familiari e sociali del dimesso. I legami affettivi e relazionali sono una risorsa decisiva per il reinserimento; il sostegno in questa dimensione completa l'azione materiale relativa a lavoro e alloggio.
Il raccordo con il territorio
Le attività di assistenza si realizzano in raccordo con le risorse del territorio (servizi sociali, enti locali, associazioni, mondo del lavoro), in coerenza con il principio di partecipazione della comunità esterna (art. 17). Il consiglio funge da nodo di coordinamento di questa rete a favore del dimesso.
Il contrasto alla recidiva
L'insieme delle attività dell'art. 75 ha una chiara finalità di contrasto alla recidiva: il momento immediatamente successivo alla scarcerazione è quello di maggiore rischio, e un'assistenza efficace in questa fase è investimento sulla sicurezza oltre che sul reinserimento della persona. Si attua così, in concreto, la funzione rieducativa della pena.
Profili pratici
Per l'ex detenuto, le attività dell'art. 75 (dove i consigli sono operativi, ovvero attraverso gli UEPE e i servizi sociali che ne svolgono le funzioni) rappresentano un sostegno concreto nel ritorno alla vita libera: aiuto per il lavoro, l'alloggio e i rapporti. È utile attivarsi per tempo, già nella fase di liberando, per costruire le condizioni del reinserimento.
Casi pratici
Caso 1: Visita al liberando
In prossimità della scarcerazione, Tizio riceve visite volte a preparare il suo reinserimento, affrontando per tempo i nodi del rientro.
Caso 2: Sostegno per lavoro e alloggio
All'uscita, Caio è aiutato nella ricerca di un'occupazione e di una sistemazione abitativa, condizioni materiali del reinserimento.
Caso 3: Ripristino dei rapporti
Il consiglio favorisce il mantenimento dei rapporti familiari e sociali di Sempronio, risorsa decisiva contro la recidiva.
Domande frequenti
Cosa fa il consiglio di aiuto sociale per i dimessi?
Cura le visite ai liberandi per preparare il reinserimento e sostiene gli ex detenuti nella ricerca di lavoro e alloggio e nel ripristino dei rapporti familiari e sociali.
Cosa sono i liberandi?
Sono i detenuti prossimi alla scarcerazione, ai quali il consiglio dedica frequenti visite per preparare per tempo il loro reinserimento nella vita libera.
Qual è la finalità di queste attività?
Favorire un reinserimento riuscito e contrastare la recidiva, soprattutto nel momento immediatamente successivo alla scarcerazione, che è quello di maggiore rischio.
Chi svolge oggi queste funzioni?
Dove i consigli non sono operativi, le funzioni di assistenza ai dimessi sono svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e dai servizi sociali del territorio.
Vedi anche