← Torna a Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 73 istituisce la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
  • Ha personalità giuridica ed è amministrata secondo le regole di legge.
  • Destina risorse al sostegno delle vittime dei reati.
  • Esprime l'attenzione dell'ordinamento alla posizione della vittima.
  • Si alimenta anche con i proventi previsti dalla legge.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 L. 354/1975 — Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto.
La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Per il bilancio, l’amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
La cassa è amministrata da un consiglio composto:
1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) da un rappresentante del Ministero dell’interno.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell’ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l’assistenza.
Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.
Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all’articolo 23.
I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Commento

Un'attenzione alla vittima del reato

L'art. 73 istituisce, presso l'amministrazione penitenziaria, la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. La norma è significativa perché, in un testo dedicato all'esecuzione della pena nei confronti del condannato, dedica attenzione anche alla vittima del reato: esprime la consapevolezza che la giustizia penale non riguarda solo il reo, ma anche chi ha subito le conseguenze del delitto.

La personalità giuridica e l'amministrazione

La Cassa ha personalità giuridica ed è amministrata secondo le regole stabilite dalla legge e dai regolamenti. La dotazione di personalità giuridica le consente di operare come ente autonomo, con un proprio patrimonio destinato alle finalità di soccorso e assistenza. L'amministrazione è affidata agli organi competenti dell'amministrazione penitenziaria.

Le finalità

La Cassa destina le proprie risorse al soccorso e all'assistenza delle vittime del delitto, secondo le previsioni di legge. È uno strumento di solidarietà che affianca gli altri istituti di tutela della vittima previsti dall'ordinamento, in una prospettiva che valorizza la riparazione e il sostegno a chi ha subito il reato.

Le fonti di alimentazione

La Cassa si alimenta con i proventi previsti dalla legge, che possono comprendere somme connesse all'esecuzione penale e altre risorse destinate alle sue finalità. Il meccanismo di alimentazione collega, almeno in parte, l'esecuzione della pena al sostegno delle vittime, in una logica di responsabilizzazione.

Il collegamento con la giustizia riparativa

L'attenzione alla vittima espressa dall'art. 73 si inserisce in una tendenza dell'ordinamento, sviluppatasi nel tempo, verso la valorizzazione della giustizia riparativa e del ruolo della vittima nel processo e nell'esecuzione. Anche l'obbligo di risarcimento del danno (art. 32) e i prelievi sulla remunerazione (art. 24) riflettono questa attenzione.

L'evoluzione della tutela delle vittime

La tutela delle vittime del reato si è sviluppata, nel tempo, con strumenti ulteriori (fondi, indennizzi, diritti di partecipazione al processo). L'art. 73 rappresenta una delle previsioni storiche in questa direzione, collocata significativamente nella legge sull'ordinamento penitenziario.

Profili pratici

L'art. 73 ha rilievo soprattutto sul piano dell'organizzazione e delle finalità solidaristiche del sistema. Per la vittima del reato, esprime un principio di attenzione e sostegno; per il condannato, si collega agli obblighi riparatori che gravano su di lui. È una norma che ricorda come l'esecuzione penale non guardi soltanto al reo.

Casi pratici

Caso 1: Sostegno a una vittima

La Cassa destina risorse al soccorso di una vittima di reato in difficoltà, secondo le previsioni di legge.

Caso 2: Obblighi riparatori del condannato

L'attenzione alla vittima si collega agli obblighi di risarcimento di Tizio (art. 32) e ai prelievi sulla sua remunerazione (art. 24).

Caso 3: Funzione solidaristica

La Cassa opera come ente con personalità giuridica e patrimonio destinato alle finalità di assistenza alle vittime del delitto.

Domande frequenti

Che cos'è la Cassa per le vittime del delitto?

È un ente con personalità giuridica, istituito presso l'amministrazione penitenziaria, che destina risorse al soccorso e all'assistenza delle vittime dei reati.

Perché è prevista nella legge penitenziaria?

Perché esprime la consapevolezza che la giustizia penale non riguarda solo il reo, ma anche la vittima del reato, in una prospettiva di solidarietà e riparazione.

Come si alimenta la Cassa?

Con i proventi previsti dalla legge, che possono comprendere somme connesse all'esecuzione penale e altre risorse destinate alle sue finalità.

Come si collega agli obblighi del condannato?

Si collega all'obbligo di risarcimento del danno (art. 32) e ai prelievi sulla remunerazione (art. 24), che riflettono l'attenzione dell'ordinamento alla posizione della vittima.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.