In sintesi
- L'art. 72 istituisce gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE).
- Dipendono dal Ministero della giustizia.
- Seguono le persone in misura alternativa e svolgono l'osservazione.
- Sono il servizio sociale dell'esecuzione penale.
- Hanno un ruolo centrale nel reinserimento e nel controllo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 L. 354/1975 — Uffici locali di esecuzione penale esterna
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
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Commento
Il servizio sociale dell'esecuzione penale
L'art. 72 disciplina gli uffici locali di esecuzione penale esterna (UEPE), gli organi che costituiscono il servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria. Gli UEPE sono il fulcro dell'esecuzione penale al di fuori del carcere: seguono le persone ammesse alle misure alternative, svolgono l'osservazione dei soggetti in libertà e curano gli interventi di sostegno al reinserimento.
La dipendenza e l'organizzazione
Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento. La collocazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia ne assicura il raccordo con la magistratura di sorveglianza e con gli istituti penitenziari, in una logica di continuità tra il dentro e il fuori.
Le funzioni: osservazione e trattamento esterno
Gli UEPE svolgono l'osservazione della personalità nei confronti delle persone in libertà che chiedono misure alternative, redigendo le relazioni su cui la magistratura di sorveglianza fonda le proprie decisioni. Curano inoltre l'esecuzione delle misure alternative, seguendo il condannato, verificando il rispetto delle prescrizioni e proponendo eventuali modifiche.
Il sostegno al reinserimento
Gli UEPE svolgono un ruolo centrale nel reinserimento: aiutano la persona a costruire e attuare il proprio percorso, raccordandosi con i servizi del territorio, con il mondo del lavoro e con le realtà associative (art. 17). Sono il punto di contatto tra l'esecuzione penale e la rete dei servizi sociali esterni.
La doppia funzione: aiuto e controllo
L'attività degli UEPE coniuga aiuto e controllo: da un lato sostengono il condannato nel percorso di reinserimento, dall'altro vigilano sul rispetto delle prescrizioni e riferiscono alla magistratura di sorveglianza. Questa doppia funzione riflette la natura delle misure alternative, che sono insieme strumenti di rieducazione e modalità di esecuzione della pena.
Il rilievo per le misure alternative
Senza gli UEPE il sistema delle misure alternative non potrebbe funzionare: sono essi a rendere possibile l'affidamento in prova (art. 47), seguendo il condannato nel territorio, e a fornire alla magistratura di sorveglianza gli elementi per le decisioni. Il loro ruolo è cresciuto con l'espansione delle misure alternative.
Profili pratici
Per il condannato che chiede o ha ottenuto una misura alternativa, l'UEPE è l'interlocutore principale: redige la relazione per la concessione, segue l'esecuzione e sostiene il reinserimento. È fondamentale collaborare con l'ufficio, perché le sue relazioni incidono sulle decisioni della magistratura di sorveglianza.
Casi pratici
Caso 1: Relazione per l'affidamento
L'UEPE svolge l'osservazione di Tizio, in libertà, e redige la relazione su cui il tribunale di sorveglianza fonda la decisione sull'affidamento.
Caso 2: Esecuzione della misura
Durante l'affidamento di Caio, l'UEPE lo segue, verifica il rispetto delle prescrizioni e propone eventuali modifiche al magistrato di sorveglianza.
Caso 3: Sostegno al reinserimento
L'UEPE aiuta Sempronio a costruire il percorso di reinserimento, raccordandosi con i servizi del territorio e con il mondo del lavoro.
Domande frequenti
Che cosa sono gli UEPE?
Sono gli uffici locali di esecuzione penale esterna, il servizio sociale dell'amministrazione penitenziaria: seguono le persone in misura alternativa, svolgono l'osservazione e curano il reinserimento.
Da chi dipendono?
Dal Ministero della giustizia; la loro organizzazione è disciplinata con regolamento, in raccordo con la magistratura di sorveglianza e gli istituti.
Che funzioni svolgono?
Osservazione della personalità per le misure alternative, esecuzione e controllo delle misure (verifica delle prescrizioni) e sostegno al reinserimento, raccordandosi con i servizi del territorio.
Perché sono importanti per l'affidamento?
Perché rendono possibile l'affidamento in prova, seguendo il condannato nel territorio e fornendo alla magistratura di sorveglianza gli elementi per le decisioni.
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