- L'art. 71 detta le norme generali del procedimento di sorveglianza.
- Garantisce contraddittorio e diritto di difesa.
- È prevista la partecipazione dell'interessato e del difensore.
- Le decisioni sono assunte con ordinanza motivata.
- È il modello procedurale davanti alla magistratura di sorveglianza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 71 L. 354/1975 — Norme generali
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Per l’adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all’articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all’accertamento dell’identità personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.
2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l’interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l’interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell’invito, il difensore e nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all’interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.
3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta o della proposta o all’inizio d’ufficio del procedimento.
4. Se l’interessato non è detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 635 del codice di procedura penale.
5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L’articolo 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all’articolo 212 dello stesso codice
Stesso numero, altri codici
- Art. 71 Cod. Amb. — attuazione degli interventi
- Art. 71 D.Lgs. 159/2011 — Circostanza aggravante
- Art. 71 D.Lgs. 209/2005 — Richiesta di informazioni
- Art. 71 D.Lgs. 42/2004 — Attestato di circolazione temporanea
- Art. 71 CAD — Regole tecniche
- Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla per
Commento
Le regole del giudizio di sorveglianza
L'art. 71 introduce le norme generali del procedimento di sorveglianza, cioè il modello procedurale secondo cui la magistratura di sorveglianza adotta i propri provvedimenti. Insieme alle altre disposizioni del capo II-bis del titolo II, costruisce un procedimento giurisdizionale che assicura le garanzie fondamentali: contraddittorio, diritto di difesa, motivazione e impugnazione.
L'ambito di applicazione
Le norme sul procedimento si applicano per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza (in particolare le misure alternative) e di determinati provvedimenti del magistrato di sorveglianza. Si delinea così un rito comune, sia pure con adattamenti, per le decisioni che incidono sulla libertà e sui diritti delle persone in esecuzione di pena.
Il contraddittorio e la difesa
Il procedimento si svolge in contraddittorio: sono garantiti l'avviso alle parti, la partecipazione dell'interessato e del difensore, l'intervento del pubblico ministero. Il diritto di difesa è assicurato, anche mediante la difesa tecnica. La giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza è una conquista che ha trasformato decisioni un tempo amministrative in veri e propri giudizi.
L'istruttoria
Prima della decisione, il giudice acquisisce gli elementi necessari: le relazioni di sintesi sull'osservazione e sul trattamento, le informazioni sulla condotta e sulla situazione del condannato, gli eventuali pareri. L'istruttoria è funzionale a una valutazione individualizzata, coerente con la natura del giudizio di sorveglianza.
L'ordinanza motivata
Le decisioni sono assunte con ordinanza motivata. La motivazione è una garanzia essenziale: consente di conoscere le ragioni della decisione e di controllarne la correttezza in sede di impugnazione. L'obbligo di motivazione vale tanto per le concessioni quanto per i dinieghi dei benefici.
Le impugnazioni
Avverso le ordinanze sono previsti i rimedi indicati dalla legge: il reclamo al tribunale di sorveglianza contro determinati provvedimenti del magistrato e il ricorso per cassazione nei casi previsti. Il sistema delle impugnazioni assicura il controllo sulle decisioni che incidono sulla libertà.
Profili pratici
Per il condannato, l'art. 71 garantisce che le decisioni della magistratura di sorveglianza siano assunte all'esito di un procedimento con contraddittorio e diritto di difesa, con ordinanza motivata. È essenziale partecipare al procedimento, anche tramite il difensore, e conoscere i termini e le modalità delle impugnazioni.
Casi pratici
Caso 1: Partecipazione al procedimento
Nel procedimento sull'istanza di Tizio, sono garantiti l'avviso, la partecipazione del difensore e l'intervento del pubblico ministero, nel contraddittorio.
Caso 2: Ordinanza motivata
La decisione sul beneficio richiesto da Caio è assunta con ordinanza motivata, che consente di conoscerne le ragioni ed eventualmente impugnarla.
Caso 3: Istruttoria sulle relazioni
Prima di decidere sulla misura per Sempronio, il giudice acquisisce le relazioni di sintesi sull'osservazione e sul trattamento.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 71?
Le norme generali del procedimento di sorveglianza, cioè il modello secondo cui la magistratura di sorveglianza adotta i provvedimenti, con contraddittorio, difesa, motivazione e impugnazione.
Il procedimento garantisce il diritto di difesa?
Sì: sono garantiti l'avviso, la partecipazione dell'interessato e del difensore e l'intervento del pubblico ministero, con difesa anche tecnica.
Le decisioni devono essere motivate?
Sì: le decisioni sono assunte con ordinanza motivata, sia per le concessioni sia per i dinieghi dei benefici, a garanzia del controllo in sede di impugnazione.
Le ordinanze sono impugnabili?
Sì: sono previsti il reclamo al tribunale di sorveglianza contro determinati provvedimenti del magistrato e il ricorso per cassazione nei casi previsti.
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