- L'art. 70 definisce funzioni e competenze del tribunale di sorveglianza.
- È l'organo collegiale della magistratura di sorveglianza.
- Decide sulle misure alternative e sulle questioni di maggiore impatto.
- Decide in appello su alcuni provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
- Ha una composizione mista (magistrati ed esperti).
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 L. 354/1975 — Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d’appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell’articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell’ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell’anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l’internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell’ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
Commento
L'organo collegiale della sorveglianza
L'art. 70 disciplina funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza, l'organo collegiale della magistratura di sorveglianza. Mentre il magistrato di sorveglianza (organo monocratico) si occupa della vigilanza quotidiana e di una serie di provvedimenti, il tribunale di sorveglianza è competente per le decisioni di maggiore rilievo, in particolare quelle che incidono in modo significativo sulla libertà del condannato.
Le competenze sulle misure alternative
Il tribunale di sorveglianza è competente a decidere sulle misure alternative alla detenzione: affidamento in prova (art. 47), semilibertà (artt. 48 e 50), detenzione domiciliare (artt. 47-ter e 47-quinquies). Si tratta delle decisioni più importanti del sistema, perché determinano se e come il condannato sconterà la pena fuori dal carcere.
La funzione di appello
Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso determinati provvedimenti del magistrato di sorveglianza. La norma prevede una garanzia importante: il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato non fa parte del collegio che decide sull'appello, a tutela dell'imparzialità del giudizio.
La composizione mista
Il tribunale di sorveglianza ha una composizione mista: vi siedono magistrati di sorveglianza e magistrati togati, insieme a esperti (professionisti delle scienze criminologiche, psicologiche, sociali). La presenza di esperti è una peculiarità che riflette la natura del giudizio di sorveglianza, attento non solo agli aspetti giuridici ma anche alla personalità e al percorso del condannato.
Il procedimento
Le decisioni del tribunale di sorveglianza sono adottate all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 71 e dalle norme del capo II-bis, in contraddittorio e con garanzia del diritto di difesa. Le ordinanze sono motivate e, nei casi previsti, impugnabili con ricorso per cassazione.
La centralità nel sistema
Il tribunale di sorveglianza è l'organo centrale per l'attuazione della funzione rieducativa: è ad esso che spettano le decisioni che aprono il percorso verso la libertà attraverso le misure alternative. La sua composizione e le sue competenze ne fanno il punto di equilibrio tra le esigenze di rieducazione e quelle di sicurezza.
Profili pratici
Per il condannato, il tribunale di sorveglianza è l'organo cui rivolgersi per le misure alternative e davanti al quale impugnare determinati provvedimenti del magistrato di sorveglianza. Conoscere il riparto di competenze tra magistrato (monocratico) e tribunale (collegiale) è essenziale per indirizzare correttamente istanze e impugnazioni.
Casi pratici
Caso 1: Decisione su affidamento
Il tribunale di sorveglianza decide sull'istanza di affidamento in prova di Tizio: è la competenza tipica dell'organo collegiale.
Caso 2: Appello sul provvedimento del magistrato
Caio impugna un provvedimento del magistrato di sorveglianza: decide il tribunale, ma il magistrato che ha emesso l'atto non fa parte del collegio.
Caso 3: Apporto degli esperti
Nel decidere sulla misura per Sempronio, il collegio si avvale dell'apporto degli esperti in scienze criminologiche e psicologiche.
Domande frequenti
Di cosa si occupa il tribunale di sorveglianza?
È l'organo collegiale che decide sulle misure alternative alla detenzione (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare) e, in appello, su determinati provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
Com'è composto?
Ha composizione mista: magistrati di sorveglianza e togati insieme a esperti delle scienze criminologiche, psicologiche e sociali.
Chi decide sull'appello contro il magistrato di sorveglianza?
Il tribunale di sorveglianza, ma il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato non fa parte del collegio, a tutela dell'imparzialità.
Le decisioni del tribunale sono impugnabili?
Sì: le ordinanze sono motivate e, nei casi previsti, impugnabili con ricorso per cassazione, all'esito di un procedimento in contraddittorio.
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