- L'art. 68 istituisce gli uffici di sorveglianza.
- Hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicate dalla legge.
- Vi operano i magistrati di sorveglianza.
- Costituiscono l'articolazione territoriale della magistratura di sorveglianza.
- Garantiscono la prossimità del controllo giurisdizionale all'esecuzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 68 L. 354/1975 — Uffici di sorveglianza
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.
3. Con decreto del presidente della Corte di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell’esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell’articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.
Stesso numero, altri codici
- Art. 68 Cod. Amb. — procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
- Art. 68 D.Lgs. 159/2011 — Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
- Art. 68 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazioni
- Art. 68 D.Lgs. 42/2004 — Attestato di libera circolazione
- Art. 68 CAD — Analisi comparativa delle soluzioni
- Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio
Commento
L'organizzazione territoriale della sorveglianza
L'art. 68 disciplina gli uffici di sorveglianza, cioè l'articolazione territoriale presso cui operano i magistrati di sorveglianza. La norma definisce l'assetto organizzativo che consente alla magistratura di sorveglianza di esercitare le proprie funzioni in modo capillare, garantendo la prossimità del controllo giurisdizionale ai luoghi dell'esecuzione penale.
La costituzione e la giurisdizione
Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi indicate dalla tabella allegata alla legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicate. La ripartizione territoriale assicura che ogni istituto penitenziario e ogni persona in esecuzione di pena facciano riferimento a un ufficio competente, individuabile in base al territorio.
Il magistrato di sorveglianza
Presso gli uffici di sorveglianza operano i magistrati di sorveglianza, organi monocratici con le funzioni indicate dall'art. 69 (vigilanza sugli istituti, permessi, liberazione anticipata, reclami). Gli uffici sono la sede in cui si svolge l'attività quotidiana di controllo della legalità dell'esecuzione e di tutela dei diritti dei detenuti.
Il rapporto con il tribunale di sorveglianza
Gli uffici di sorveglianza si raccordano con i tribunali di sorveglianza, organi collegiali competenti sulle misure alternative e sulle decisioni di maggiore impatto. L'assetto organizzativo distingue così i due livelli: quello monocratico e di prossimità degli uffici di sorveglianza e quello collegiale dei tribunali di sorveglianza.
La prossimità all'esecuzione
La distribuzione territoriale degli uffici risponde all'esigenza di prossimità: il magistrato di sorveglianza conosce gli istituti del proprio territorio, vi accede, incontra i detenuti e dialoga con l'amministrazione. Questa vicinanza è un tratto caratteristico della magistratura di sorveglianza, che la distingue dalla giurisdizione di cognizione.
La copertura del territorio
L'organizzazione degli uffici è oggetto di disciplina regolamentare e può essere adeguata alle esigenze del sistema. L'obiettivo è assicurare una copertura del territorio adeguata al numero degli istituti e delle persone in esecuzione, garantendo l'effettività del controllo giurisdizionale.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 68 individua l'ufficio di sorveglianza competente in base al territorio dell'istituto: è il riferimento per le istanze (permessi, liberazione anticipata) e i reclami. Conoscere l'ufficio competente è utile per indirizzare correttamente le domande alla magistratura di sorveglianza.
Casi pratici
Caso 1: Ufficio competente per territorio
L'istituto in cui è detenuto Tizio rientra nella circoscrizione di un determinato ufficio di sorveglianza, competente per le sue istanze e reclami.
Caso 2: Istanza al magistrato
Caio presenta l'istanza di liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza dell'ufficio competente per il proprio territorio.
Caso 3: Prossimità del controllo
Il magistrato di sorveglianza accede all'istituto del proprio territorio per la vigilanza, esercitando il controllo con prossimità all'esecuzione.
Domande frequenti
Cosa sono gli uffici di sorveglianza?
Sono l'articolazione territoriale presso cui operano i magistrati di sorveglianza, costituiti nelle sedi indicate dalla legge con giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicate.
Chi opera negli uffici di sorveglianza?
I magistrati di sorveglianza, organi monocratici con le funzioni dell'art. 69 (vigilanza, permessi, liberazione anticipata, reclami).
Qual è la differenza con il tribunale di sorveglianza?
L'ufficio è la sede del magistrato monocratico e di prossimità; il tribunale di sorveglianza è l'organo collegiale competente sulle misure alternative e sulle questioni di maggiore impatto.
Come si individua l'ufficio competente?
In base al territorio dell'istituto penitenziario: ogni istituto e ogni persona in esecuzione fanno riferimento all'ufficio di sorveglianza territorialmente competente.
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