In sintesi
- L'art. 66 disciplina costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti.
- Sono disposte con decreto ministeriale.
- Riguarda anche le sezioni degli istituti.
- Attribuisce al Ministero della giustizia la competenza organizzativa.
- Consente di adeguare la rete degli istituti alle esigenze.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 L. 354/1975 — Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La gestione della rete degli istituti
L'art. 66 attribuisce al Ministero della giustizia la competenza a disporre la costituzione, la trasformazione e la soppressione degli istituti penitenziari e delle loro sezioni. La norma individua lo strumento (il decreto ministeriale) e il soggetto competente per la gestione della rete penitenziaria, consentendo di adeguarla alle esigenze del sistema.
Lo strumento del decreto ministeriale
La costituzione, la trasformazione e la soppressione degli istituti e delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale. La scelta del decreto ministeriale riflette la natura organizzativa di queste decisioni: si tratta di atti di gestione della rete penitenziaria, di competenza dell'amministrazione, adottati secondo le procedure previste.
Le tre operazioni
La norma contempla tre operazioni: la costituzione di nuovi istituti (per ampliare la capacità o coprire nuove esigenze territoriali), la trasformazione di istituti esistenti (per adattarne la tipologia o la funzione) e la soppressione di istituti (quando non più necessari o non più adeguati). Insieme, queste operazioni consentono di modellare la rete penitenziaria nel tempo.
L'adeguamento alle esigenze
La possibilità di costituire, trasformare e sopprimere istituti consente di adeguare il sistema penitenziario all'evoluzione delle esigenze: i cambiamenti nella popolazione detenuta, le riforme normative, le esigenze di differenziazione (art. 64) e di distribuzione territoriale richiedono una rete flessibile, modificabile attraverso gli strumenti dell'art. 66.
Il collegamento con l'organizzazione
L'art. 66 si integra con le norme sulla classificazione (art. 59) e sulla differenziazione (art. 64) degli istituti: mentre quelle definiscono le tipologie e i criteri organizzativi, l'art. 66 fornisce lo strumento per attuarli in concreto, costituendo, trasformando o sopprimendo le strutture in coerenza con tali criteri.
I limiti e le procedure
Le decisioni sulla rete penitenziaria, pur rientrando nella competenza ministeriale, devono rispettare le procedure previste e i vincoli di bilancio, e tener conto delle esigenze di funzionalità del sistema. La trasformazione e la soppressione di istituti incidono sulla distribuzione dei detenuti e sui rapporti con il territorio, e richiedono quindi una valutazione attenta.
Profili pratici
L'art. 66 ha rilievo soprattutto sul piano dell'organizzazione del sistema penitenziario e non incide direttamente sui singoli detenuti. Le decisioni adottate in base a questa norma determinano però la rete degli istituti disponibili e, indirettamente, le possibilità di assegnazione, differenziazione e vicinanza alla famiglia (artt. 14 e 42).
Casi pratici
Caso 1: Costituzione di un istituto
Per coprire nuove esigenze territoriali, il Ministero della giustizia dispone con decreto la costituzione di un nuovo istituto.
Caso 2: Trasformazione di una struttura
Un istituto esistente è trasformato, con decreto ministeriale, per adattarne la tipologia alle esigenze del sistema.
Caso 3: Soppressione di una sezione
Una sezione non più necessaria è soppressa con decreto ministeriale, con riorganizzazione della distribuzione dei detenuti.
Domande frequenti
Chi dispone la costituzione o soppressione degli istituti?
Il Ministero della giustizia, con decreto ministeriale, che dispone la costituzione, la trasformazione e la soppressione degli istituti penitenziari e delle loro sezioni.
Con quale strumento?
Con decreto ministeriale, atto di gestione della rete penitenziaria di competenza dell'amministrazione, adottato secondo le procedure previste.
A cosa serve questa competenza?
A consentire di adeguare la rete penitenziaria all'evoluzione delle esigenze: cambiamenti nella popolazione detenuta, riforme, esigenze di differenziazione e di distribuzione territoriale.
Incide sui singoli detenuti?
Non direttamente; le decisioni determinano però la rete degli istituti disponibili e, indirettamente, le possibilità di assegnazione, differenziazione e vicinanza alla famiglia.
Vedi anche