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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 64 impone la differenziazione degli istituti.
  • Le caratteristiche variano in base alla posizione giuridica e alle esigenze di trattamento.
  • Consente trattamenti individualizzati o di gruppo.
  • È strumentale all'efficacia del percorso rieducativo.
  • Si collega alla classificazione degli istituti (art. 59).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 L. 354/1975 — Differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Commento

Strutture adeguate alle persone

L'art. 64 stabilisce che i singoli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo. La norma traduce sul piano strutturale il principio di individualizzazione (art. 13): non basta un'unica tipologia di istituto, perché esigenze diverse richiedono strutture e organizzazioni diverse.

I criteri di differenziazione

La differenziazione si fonda su due criteri principali: la posizione giuridica (imputato, condannato, internato; tipo e durata della pena) e le necessità di trattamento (individuale o di gruppo). A questi si aggiungono fattori come l'età, le condizioni di salute e le specifiche esigenze dei singoli o dei gruppi di ristretti.

La funzione rieducativa

La differenziazione è strumentale all'efficacia del trattamento: organizzare gli istituti in modo adeguato alle diverse esigenze consente di attuare programmi rieducativi mirati. Un istituto indifferenziato, che tratti allo stesso modo situazioni diverse, sarebbe meno efficace e contrasterebbe con il principio di individualizzazione.

Il trattamento individuale e di gruppo

La norma valorizza sia il trattamento individuale sia quello di gruppo: alcuni interventi richiedono un approccio personalizzato, altri si attuano meglio in contesti collettivi (attività, lavoro, formazione). La differenziazione degli istituti deve consentire entrambe le modalità, in funzione delle necessità accertate.

Il collegamento con la classificazione

L'art. 64 si integra con l'art. 59, che classifica gli istituti per tipologia. Mentre la classificazione individua le categorie generali, la differenziazione opera all'interno e adatta i singoli istituti alle esigenze concrete. I due principi, insieme, governano l'organizzazione del sistema penitenziario.

Tra norma e realtà

L'attuazione della differenziazione dipende dalle risorse e dalla disponibilità di strutture adeguate. Le carenze del sistema possono limitare l'effettiva differenziazione, ma la cornice normativa è chiara nel richiederla: un'organizzazione che ignori del tutto le diverse esigenze non sarebbe coerente con la legge e con la funzione rieducativa.

Profili pratici

Per la persona ristretta, la differenziazione degli istituti incide sulla qualità e sull'adeguatezza del trattamento: la collocazione in una struttura coerente con la propria posizione giuridica e con le proprie esigenze è un presupposto dell'efficacia del percorso. Le esigenze di trattamento sono valutate nell'ambito dell'osservazione e del programma individualizzato (artt. 13 e 15).

Casi pratici

Caso 1: Istituto adeguato alle esigenze

Tizio è collocato in un istituto con caratteristiche adeguate alla sua posizione giuridica e alle sue necessità di trattamento, secondo l'art. 64.

Caso 2: Trattamento di gruppo

Per Caio è previsto un trattamento di gruppo in attività comuni: la differenziazione consente sia interventi individuali sia collettivi.

Caso 3: Esigenze specifiche

Le particolari condizioni di Sempronio richiedono una struttura differenziata, in coerenza con il principio di individualizzazione.

Domande frequenti

Cosa impone l'art. 64?

Che i singoli istituti siano organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei ristretti e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo.

Su quali criteri si basa la differenziazione?

Sulla posizione giuridica (imputato, condannato, internato; tipo e durata della pena) e sulle necessità di trattamento, oltre a fattori come età e condizioni di salute.

Perché è importante la differenziazione?

Perché è strumentale all'efficacia del trattamento: organizzare gli istituti in modo adeguato alle diverse esigenze consente programmi rieducativi mirati, in attuazione dell'individualizzazione.

Che rapporto c'è con l'art. 59?

L'art. 59 classifica gli istituti per tipologia; l'art. 64 opera all'interno, adattando i singoli istituti alle esigenze concrete: insieme governano l'organizzazione del sistema.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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