- L'art. 60 disciplina gli istituti di custodia preventiva.
- Ospitano gli imputati in attesa di giudizio.
- Vi si applica la presunzione di non colpevolezza.
- Storicamente distinti in case mandamentali e circondariali.
- Garantiscono dignità e diritti pur senza trattamento rieducativo coatto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 60 L. 354/1975 — Istituti di custodia preventiva
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.
Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.
Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.
Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall’autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.
Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.
Stesso numero, altri codici
- Art. 60 Cod. Amb. — competenze dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
- Art. 60 D.Lgs. 159/2011 — Liquidazione dei beni
- Art. 60 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
- Art. 60 D.Lgs. 42/2004 — Acquisto in via di prelazione
- Art. 60 CAD — Base di dati di interesse nazionale
- Art. 60 Codice Civile: Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Commento
Gli istituti per chi è in attesa di giudizio
L'art. 60 disciplina gli istituti di custodia preventiva, destinati a ospitare le persone sottoposte a custodia cautelare in attesa del giudizio definitivo. La condizione dell'imputato è radicalmente diversa da quella del condannato: vale la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost. e art. 1 della legge), e la restrizione ha natura cautelare, non punitiva né rieducativa.
Case mandamentali e circondariali
La norma, nel testo storico, distingue gli istituti di custodia preventiva in case mandamentali e case circondariali. Le case mandamentali assicuravano la custodia degli imputati a disposizione del pretore; le case circondariali, presenti nei capoluoghi di circondario, hanno una funzione più ampia. L'evoluzione dell'ordinamento giudiziario (con la soppressione della pretura) ha inciso su questa classificazione, riducendo il rilievo delle case mandamentali.
La presunzione di non colpevolezza
Il principio cardine è che all'imputato non può essere imposto un trattamento rieducativo coatto: la rieducazione presuppone una condanna definitiva. All'imputato sono comunque garantiti la dignità, l'ordine, la sicurezza e l'accesso ai servizi; può partecipare volontariamente ad attività, ma non vi è obbligato in funzione rieducativa.
Le esigenze cautelari
La custodia preventiva risponde a esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) accertate dal giudice nel processo. L'organizzazione degli istituti di custodia preventiva deve tener conto della specificità di questa condizione, in particolare della necessità di garantire i rapporti con la difesa e la partecipazione al processo.
La separazione dai condannati
Coerentemente con l'art. 14, gli imputati sono di regola separati dai condannati definitivi. La separazione tutela la diversa posizione giuridica e previene influenze negative. La collocazione in istituti o sezioni distinti è un'applicazione concreta della presunzione di non colpevolezza.
I diritti dell'imputato detenuto
L'imputato in custodia preventiva conserva i diritti garantiti dalla legge penitenziaria (salute, colloqui, corrispondenza, reclamo) e, in più, le garanzie connesse alla sua qualità di soggetto del processo (rapporti con il difensore, partecipazione alle udienze). La condizione cautelare non sospende i diritti fondamentali.
Profili pratici
Per l'imputato in custodia preventiva, l'art. 60 individua il tipo di istituto che lo ospita e conferma che la sua condizione è retta dalla presunzione di non colpevolezza. Gli sono garantiti dignità, diritti e rapporti con la difesa, senza che possa essergli imposto un trattamento rieducativo proprio dei condannati.
Casi pratici
Caso 1: Imputato in custodia cautelare
Tizio, sottoposto a custodia cautelare, è ospitato in un istituto di custodia preventiva: la restrizione ha natura cautelare, non punitiva.
Caso 2: Nessun trattamento coatto
A Caio, imputato, non può essere imposto un trattamento rieducativo: vale la presunzione di non colpevolezza, pur essendogli garantiti dignità e servizi.
Caso 3: Rapporti con la difesa
A Sempronio, in custodia preventiva, sono assicurati i rapporti con il difensore e la partecipazione al processo, oltre ai diritti penitenziari.
Domande frequenti
Chi è ospitato negli istituti di custodia preventiva?
Le persone sottoposte a custodia cautelare in attesa del giudizio definitivo, cioè gli imputati, per i quali vale la presunzione di non colpevolezza.
All'imputato si applica il trattamento rieducativo?
No: il trattamento rieducativo presuppone una condanna definitiva; all'imputato sono garantiti dignità, ordine, servizi e i diritti connessi alla difesa, senza obbligo rieducativo.
Cosa sono le case mandamentali e circondariali?
Sono le tipologie storiche di istituti di custodia preventiva; le case mandamentali custodivano gli imputati a disposizione del pretore, le circondariali hanno funzione più ampia, oggi prevalente.
Gli imputati sono separati dai condannati?
Sì, di regola: la separazione tutela la diversa posizione giuridica e attua la presunzione di non colpevolezza (art. 14).
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