← Torna a Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 53-bis disciplina il computo del tempo trascorso in permesso o licenza.
  • Tale tempo è computato a ogni effetto nella durata della misura.
  • Il permesso o la licenza non sospendono il decorso della pena.
  • Vale per detenuti e internati.
  • Garantisce certezza nel calcolo della pena.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53-bis L. 354/1975 — Computo del periodo di permesso o licenza

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull’esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

2. Avverso il decreto può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all’articolo 14-ter. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del Collegio

Commento

Il tempo del permesso conta come pena scontata

L'art. 53-bis stabilisce un principio di grande rilievo pratico: il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o in licenza è computato, a ogni effetto, nella durata delle misure restrittive della libertà. In altri termini, i periodi trascorsi fuori dall'istituto in forza di un permesso (artt. 30 e 30-ter) o di una licenza (artt. 52 e 53) non sospendono il decorso della pena, ma vi rientrano pienamente.

La ratio del computo

La ragione è coerente con la natura di questi istituti: il permesso e la licenza sono modalità di esecuzione della pena, non interruzioni di essa. Il detenuto in permesso resta in stato di esecuzione, sia pure fuori dall'istituto e con prescrizioni; sarebbe quindi incoerente non computare quel tempo nella durata della pena. Il computo garantisce che il beneficio non si traduca, paradossalmente, in un allungamento della restrizione.

L'efficacia a ogni effetto

Il computo opera a ogni effetto: il tempo del permesso o della licenza incide sul calcolo della pena residua, sulle soglie per l'accesso ad altri benefici e sulla data di fine pena. Questa portata generale assicura coerenza nel calcolo della posizione esecutiva del condannato.

La distinzione dall'evasione

Il computo presuppone, ovviamente, che il permesso o la licenza siano regolarmente fruiti. In caso di mancato rientro o di allontanamento che integri evasione, il tempo dell'assenza ingiustificata non è computato e si aprono le conseguenze disciplinari e penali previste (artt. 51, 52). Il computo favorevole riguarda l'uso regolare del beneficio.

La certezza del calcolo della pena

L'art. 53-bis contribuisce alla certezza del calcolo della pena, materia di grande importanza per il condannato. Sapere che i periodi di permesso e licenza sono computati consente di determinare con precisione la pena residua e le date rilevanti, evitando incertezze che potrebbero incidere sulla libertà personale.

Il collegamento con i benefici

Il principio si collega all'intero sistema dei benefici: poiché il tempo dei permessi e delle licenze è computato, l'uso regolare di questi istituti non ritarda l'accesso alle misure successive né la fine della pena. È un incentivo coerente con la funzione di progressione del trattamento.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 53-bis garantisce che i giorni trascorsi in permesso o licenza siano conteggiati come pena scontata, a tutti gli effetti. Ciò è rilevante per il calcolo della pena residua e delle soglie per i benefici; è essenziale, però, fruire regolarmente del beneficio, perché l'assenza ingiustificata che integri evasione non beneficia del computo favorevole.

Casi pratici

Caso 1: Permesso computato

I giorni trascorsi da Tizio in permesso premio sono computati nella durata della pena, a ogni effetto, come tempo di esecuzione.

Caso 2: Licenza dell'internato

Il periodo di licenza fruito da Caio, internato, rientra nel computo della misura di sicurezza.

Caso 3: Assenza ingiustificata

Sempronio non rientra dal permesso integrando evasione: il tempo dell'assenza ingiustificata non è computato e si aprono le conseguenze previste.

Domande frequenti

Il tempo trascorso in permesso conta come pena scontata?

Sì: l'art. 53-bis stabilisce che il tempo trascorso in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà.

Il permesso sospende la pena?

No: il permesso e la licenza sono modalità di esecuzione della pena, non interruzioni; il detenuto resta in stato di esecuzione e quel tempo è computato.

Su cosa incide il computo?

Sul calcolo della pena residua, sulle soglie per l'accesso ad altri benefici e sulla data di fine pena: opera a ogni effetto.

Vale anche in caso di evasione?

No: il computo favorevole riguarda l'uso regolare del beneficio; in caso di assenza ingiustificata che integri evasione, quel tempo non è computato e si aprono le conseguenze previste.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.