- L'art. 51 disciplina sospensione e revoca della semilibertà.
- La revoca è possibile quando il soggetto non si dimostra idoneo al trattamento.
- L'assenza ingiustificata dall'istituto ha conseguenze specifiche.
- L'allontanamento prolungato può integrare evasione.
- Tutela l'effettività e la serietà del regime.
Testo dell'articoloVigente
Art. 51 L. 354/1975 — Sospensione e revoca del regime di semilibertà
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.
Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All’internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 53.
Stesso numero, altri codici
- Art. 51 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 51 D.Lgs. 159/2011 — Regime-fiscale e degli oneri economici
- Art. 51 D.Lgs. 209/2005 — (Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)
- Art. 51 D.Lgs. 42/2004 — Studi d'artista
- Art. 51 CAD — Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e de...
- Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge
Commento
Quando la semilibertà viene meno
L'art. 51 disciplina la sospensione e la revoca del regime di semilibertà (definito dall'art. 48 e disciplinato quanto all'ammissione dall'art. 50). La semilibertà comporta spazi di autonomia che presuppongono affidabilità: quando questa viene meno, la legge prevede la possibilità di sospendere o revocare la misura, a tutela della sua serietà e dell'interesse pubblico.
La revoca per inidoneità
Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. La revoca per inidoneità presuppone una valutazione del comportamento complessivo del semilibero: se la condotta dimostra che la misura non è più adeguata, il tribunale di sorveglianza può disporne la cessazione, con ripristino della detenzione ordinaria.
L'assenza ingiustificata
La norma disciplina specificamente l'ipotesi dell'assenza ingiustificata dall'istituto. Il condannato ammesso alla semilibertà che rimane assente senza giustificato motivo per un tempo limitato è punito in via disciplinare; quando l'assenza si protrae oltre una certa soglia, la condotta assume rilievo penale.
Il confine con l'evasione
L'allontanamento del semilibero che si protrae oltre il limite previsto integra il reato di evasione. È un confine importante: una breve assenza ingiustificata resta sul piano disciplinare, mentre l'allontanamento prolungato diventa reato, con le relative conseguenze penali e l'effetto, di regola, della revoca della misura.
La sospensione
Accanto alla revoca, la legge prevede la possibilità di sospendere la misura in presenza di determinate situazioni. La sospensione è una misura meno definitiva, che consente di interrompere temporaneamente il regime in attesa delle valutazioni del caso.
Le garanzie e la competenza
La revoca della semilibertà è disposta dal tribunale di sorveglianza, nel rispetto delle garanzie del procedimento di sorveglianza (contraddittorio, diritto di difesa). Le decisioni sono motivate e impugnabili: anche la cessazione di una misura alternativa è soggetta al controllo giurisdizionale.
Profili pratici
Per il semilibero, l'art. 51 segnala l'importanza del rigoroso rispetto degli orari di rientro e delle prescrizioni: l'assenza ingiustificata comporta conseguenze disciplinari e, se prolungata, il reato di evasione e la revoca della misura. La condotta complessiva incide sull'idoneità al trattamento, presupposto del mantenimento del regime. Vale dunque la pena ricordare che la semilibertà, pur essendo un'apertura verso l'esterno, resta una modalità di esecuzione della pena: ogni comportamento che ne tradisca la fiducia rischia di vanificare il percorso e di riportare il condannato alla detenzione piena.
Casi pratici
Caso 1: Revoca per inidoneità
La condotta complessiva di Tizio dimostra che la semilibertà non è più adeguata: il tribunale di sorveglianza la revoca per inidoneità al trattamento.
Caso 2: Breve assenza ingiustificata
Caio rientra in ritardo senza giustificazione per un tempo limitato: la condotta rileva in via disciplinare.
Caso 3: Allontanamento prolungato
Sempronio si allontana oltre il limite previsto: la condotta integra il reato di evasione e comporta, di regola, la revoca della semilibertà.
Domande frequenti
Quando può essere revocata la semilibertà?
In ogni tempo, quando il soggetto non si dimostri idoneo al trattamento; la revoca è disposta dal tribunale di sorveglianza con ripristino della detenzione ordinaria.
Cosa accade se il semilibero non rientra in orario?
Una breve assenza ingiustificata rileva in via disciplinare; l'allontanamento che si protrae oltre il limite previsto integra il reato di evasione.
L'assenza prolungata è un reato?
Sì: l'allontanamento del semilibero oltre il limite previsto integra il reato di evasione, con conseguenze penali e, di regola, la revoca della misura.
La revoca è soggetta a garanzie?
Sì: è disposta dal tribunale di sorveglianza nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, con decisione motivata e impugnabile.
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