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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 46 disciplina l'assistenza post-penitenziaria.
  • Prevede un aiuto particolare prima della dimissione e per un periodo successivo.
  • Mira ad agevolare il reinserimento nella vita libera.
  • Coinvolge i servizi sociali e gli enti del territorio.
  • È la fase che completa il percorso rieducativo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 L. 354/1975 — Assistenza post-penitenziaria

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell’articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

Coloro che hanno terminato l’espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.

Commento

Accompagnare il ritorno alla libertà

L'art. 46 disciplina l'assistenza post-penitenziaria, cioè il sostegno offerto al detenuto nella delicata fase del ritorno alla vita libera. La norma riconosce che la rieducazione non si esaurisce con la scarcerazione: il momento dell'uscita dal carcere è critico, e senza un adeguato accompagnamento il rischio di ricaduta nel reato aumenta. L'assistenza post-penitenziaria è perciò il completamento naturale del percorso trattamentale.

Prima e dopo la dimissione

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. L'assistenza, dunque, copre due fasi: la preparazione all'uscita (con la predisposizione delle condizioni per il rientro) e il sostegno nei primi tempi della libertà, quando le difficoltà pratiche sono maggiori.

Gli interventi di reinserimento

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di sostegno relativi all'alloggio, al lavoro, ai rapporti familiari e sociali, alla continuità delle cure. L'assistenza non è generica: si traduce in azioni concrete che affrontano i nodi pratici del reinserimento, dalla ricerca di un'occupazione alla soluzione delle questioni abitative.

Il ruolo dei servizi e del territorio

L'assistenza post-penitenziaria coinvolge i servizi dell'esecuzione penale esterna, i servizi sociali degli enti locali e le realtà del territorio (associazioni, volontariato, cooperative), in coerenza con l'art. 17. La continuità tra il dentro e il fuori richiede una rete di soggetti che prenda in carico la persona al momento dell'uscita.

Il contrasto alla recidiva

L'assistenza post-penitenziaria ha un evidente valore di prevenzione: una persona che, all'uscita dal carcere, trova sostegno per il lavoro, l'alloggio e i rapporti sociali ha minori probabilità di tornare a delinquere. L'investimento in questa fase è coerente con la funzione rieducativa della pena e con l'interesse della collettività alla sicurezza.

Il collegamento con le misure alternative

L'assistenza post-penitenziaria si raccorda con il sistema delle misure alternative: l'affidamento in prova (art. 47) e la semilibertà (art. 48) sono essi stessi strumenti di reinserimento graduale, e l'assistenza ne costituisce il completamento per chi termina l'esecuzione. La continuità del sostegno è la chiave del successo del percorso.

Profili pratici

Per il detenuto in prossimità della scarcerazione, l'art. 46 è il fondamento del diritto a un accompagnamento nella fase del ritorno alla libertà. È utile attivarsi per tempo con i servizi dell'esecuzione penale esterna e con le realtà del territorio, per predisporre le condizioni (lavoro, alloggio) che renderanno effettivo il reinserimento.

Casi pratici

Caso 1: Preparazione alla dimissione

Nei mesi precedenti l'uscita, Tizio è seguito per predisporre le condizioni del rientro: alloggio, lavoro e rapporti familiari.

Caso 2: Sostegno dopo la scarcerazione

Nei primi tempi della libertà, Caio riceve un aiuto per affrontare le difficoltà pratiche del reinserimento, riducendo il rischio di recidiva.

Caso 3: Rete territoriale

Per Sempronio interviene una rete di servizi sociali e associazioni del territorio, che lo prende in carico al momento dell'uscita.

Domande frequenti

Che cos'è l'assistenza post-penitenziaria?

È il sostegno offerto al detenuto nella fase del ritorno alla vita libera, prima della dimissione e per un congruo periodo successivo, per agevolare il reinserimento.

Quali interventi comprende?

Interventi concreti relativi all'alloggio, al lavoro, ai rapporti familiari e sociali e alla continuità delle cure, che affrontano i nodi pratici del reinserimento.

Chi se ne occupa?

I servizi dell'esecuzione penale esterna, i servizi sociali degli enti locali e le realtà del territorio (associazioni, volontariato, cooperative), in coerenza con l'art. 17.

Perché è importante?

Perché il momento dell'uscita dal carcere è critico: un adeguato accompagnamento riduce il rischio di ricaduta nel reato ed è coerente con la funzione rieducativa della pena.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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