- L'art. 46 disciplina l'assistenza post-penitenziaria.
- Prevede un aiuto particolare prima della dimissione e per un periodo successivo.
- Mira ad agevolare il reinserimento nella vita libera.
- Coinvolge i servizi sociali e gli enti del territorio.
- È la fase che completa il percorso rieducativo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 46 L. 354/1975 — Assistenza post-penitenziaria
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell’articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.
Coloro che hanno terminato l’espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 46 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 46 D.Lgs. 159/2011 — Restituzione per equivalente
- Art. 46 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 46 D.Lgs. 42/2004 — Procedimento per la tutela indiretta
- Art. 46 CAD — Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
- Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche
Commento
Accompagnare il ritorno alla libertà
L'art. 46 disciplina l'assistenza post-penitenziaria, cioè il sostegno offerto al detenuto nella delicata fase del ritorno alla vita libera. La norma riconosce che la rieducazione non si esaurisce con la scarcerazione: il momento dell'uscita dal carcere è critico, e senza un adeguato accompagnamento il rischio di ricaduta nel reato aumenta. L'assistenza post-penitenziaria è perciò il completamento naturale del percorso trattamentale.
Prima e dopo la dimissione
I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. L'assistenza, dunque, copre due fasi: la preparazione all'uscita (con la predisposizione delle condizioni per il rientro) e il sostegno nei primi tempi della libertà, quando le difficoltà pratiche sono maggiori.
Gli interventi di reinserimento
Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di sostegno relativi all'alloggio, al lavoro, ai rapporti familiari e sociali, alla continuità delle cure. L'assistenza non è generica: si traduce in azioni concrete che affrontano i nodi pratici del reinserimento, dalla ricerca di un'occupazione alla soluzione delle questioni abitative.
Il ruolo dei servizi e del territorio
L'assistenza post-penitenziaria coinvolge i servizi dell'esecuzione penale esterna, i servizi sociali degli enti locali e le realtà del territorio (associazioni, volontariato, cooperative), in coerenza con l'art. 17. La continuità tra il dentro e il fuori richiede una rete di soggetti che prenda in carico la persona al momento dell'uscita.
Il contrasto alla recidiva
L'assistenza post-penitenziaria ha un evidente valore di prevenzione: una persona che, all'uscita dal carcere, trova sostegno per il lavoro, l'alloggio e i rapporti sociali ha minori probabilità di tornare a delinquere. L'investimento in questa fase è coerente con la funzione rieducativa della pena e con l'interesse della collettività alla sicurezza.
Il collegamento con le misure alternative
L'assistenza post-penitenziaria si raccorda con il sistema delle misure alternative: l'affidamento in prova (art. 47) e la semilibertà (art. 48) sono essi stessi strumenti di reinserimento graduale, e l'assistenza ne costituisce il completamento per chi termina l'esecuzione. La continuità del sostegno è la chiave del successo del percorso.
Profili pratici
Per il detenuto in prossimità della scarcerazione, l'art. 46 è il fondamento del diritto a un accompagnamento nella fase del ritorno alla libertà. È utile attivarsi per tempo con i servizi dell'esecuzione penale esterna e con le realtà del territorio, per predisporre le condizioni (lavoro, alloggio) che renderanno effettivo il reinserimento.
Casi pratici
Caso 1: Preparazione alla dimissione
Nei mesi precedenti l'uscita, Tizio è seguito per predisporre le condizioni del rientro: alloggio, lavoro e rapporti familiari.
Caso 2: Sostegno dopo la scarcerazione
Nei primi tempi della libertà, Caio riceve un aiuto per affrontare le difficoltà pratiche del reinserimento, riducendo il rischio di recidiva.
Caso 3: Rete territoriale
Per Sempronio interviene una rete di servizi sociali e associazioni del territorio, che lo prende in carico al momento dell'uscita.
Domande frequenti
Che cos'è l'assistenza post-penitenziaria?
È il sostegno offerto al detenuto nella fase del ritorno alla vita libera, prima della dimissione e per un congruo periodo successivo, per agevolare il reinserimento.
Quali interventi comprende?
Interventi concreti relativi all'alloggio, al lavoro, ai rapporti familiari e sociali e alla continuità delle cure, che affrontano i nodi pratici del reinserimento.
Chi se ne occupa?
I servizi dell'esecuzione penale esterna, i servizi sociali degli enti locali e le realtà del territorio (associazioni, volontariato, cooperative), in coerenza con l'art. 17.
Perché è importante?
Perché il momento dell'uscita dal carcere è critico: un adeguato accompagnamento riduce il rischio di ricaduta nel reato ed è coerente con la funzione rieducativa della pena.
Vedi anche