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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 42-bis definisce e disciplina le traduzioni dei detenuti.
  • Sono gli accompagnamenti coattivi da un luogo a un altro di persone ristrette.
  • Devono svolgersi con cautele e nel rispetto della dignità.
  • Vanno evitate curiosità del pubblico e ogni pubblicità.
  • Sono usati i mezzi di coercizione solo se necessari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42-bis L. 354/1975 — Traduzioni

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l’assistenza di personale femminile.

3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L’inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

5. Nelle traduzioni individuali l’uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l’uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all’atto di disporre la traduzione, dall’autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l’uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale.
È vietato l’uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l’uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili

Commento

Il trasferimento fisico delle persone ristrette

L'art. 42-bis disciplina le traduzioni, cioè le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo a un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale. Si tratta del trasferimento fisico delle persone ristrette, ad esempio dal carcere al tribunale per le udienze, all'ospedale per le cure o ad altro istituto.

La nozione di traduzione

La norma fornisce una definizione ampia: sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo delle persone in stato di restrizione. La traduzione è quindi un momento delicato, in cui il detenuto è movimentato all'esterno dell'istituto, con i connessi profili di sicurezza ma anche di tutela della dignità.

La tutela della dignità

Le traduzioni devono svolgersi con modalità che ne tutelino la dignità: in particolare, devono essere evitate la curiosità del pubblico e ogni forma di pubblicità non necessaria. L'esposizione del detenuto allo sguardo del pubblico, l'uso ostentato di manette o la spettacolarizzazione del trasferimento contrastano con il rispetto della persona.

L'uso dei mezzi di coercizione

Durante le traduzioni l'uso dei mezzi di coercizione (come le manette) è ammesso solo quando necessario per la sicurezza e per prevenire il pericolo di fuga, in coerenza con il principio dell'art. 41. Non può essere automatico né indiscriminato: deve essere commisurato alla concreta pericolosità e alle circostanze, evitando misure eccedenti lo scopo.

L'organizzazione delle traduzioni

Le traduzioni sono affidate al personale competente secondo le regole organizzative, con modalità che assicurino la sicurezza e, al tempo stesso, le condizioni dignitose del trasporto. Le condizioni materiali della traduzione (durata, mezzi, soste) devono essere compatibili con la salute e la dignità del soggetto, specie nei trasferimenti di lunga durata.

Il bilanciamento sicurezza-dignità

L'art. 42-bis esprime il costante bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela della persona che attraversa l'intero ordinamento penitenziario. Anche nel momento della traduzione, in cui le esigenze di sicurezza sono massime, la dignità del detenuto resta un limite invalicabile: le modalità lesive o umilianti sono illegittime.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 42-bis garantisce che le traduzioni avvengano con cautele rispettose della dignità, senza esposizione al pubblico e con uso dei mezzi di coercizione solo se necessario. Le modalità di traduzione lesive della dignità o eccedenti le esigenze di sicurezza possono essere fatte valere con il reclamo.

Casi pratici

Caso 1: Traduzione in tribunale

Tizio è tradotto dal carcere al tribunale per l'udienza: l'accompagnamento coattivo deve svolgersi con cautele rispettose della dignità, evitando la curiosità del pubblico.

Caso 2: Uso non necessario delle manette

A Caio sono applicati i mezzi di coercizione in modo ostentato e non giustificato dalla pericolosità: l'uso non necessario è contestabile.

Caso 3: Traduzione di lunga durata

Per una traduzione di molte ore, le condizioni del trasporto di Sempronio devono essere compatibili con la salute e la dignità, con le soste necessarie.

Domande frequenti

Che cosa sono le traduzioni?

Sono le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo a un altro, di persone detenute, internate, fermate, arrestate o comunque in stato di restrizione della libertà, ad esempio dal carcere al tribunale o all'ospedale.

Le traduzioni devono rispettare la dignità?

Sì: devono svolgersi con modalità che tutelino la dignità, evitando la curiosità del pubblico e ogni pubblicità non necessaria.

Le manette si usano sempre durante le traduzioni?

No: i mezzi di coercizione sono ammessi solo quando necessari per la sicurezza e per prevenire la fuga, in modo commisurato alla concreta pericolosità, non in modo automatico.

Si possono contestare le modalità di una traduzione?

Sì: le modalità lesive della dignità o eccedenti le esigenze di sicurezza possono essere fatte valere con il reclamo al magistrato di sorveglianza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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