- L'art. 42-bis definisce e disciplina le traduzioni dei detenuti.
- Sono gli accompagnamenti coattivi da un luogo a un altro di persone ristrette.
- Devono svolgersi con cautele e nel rispetto della dignità.
- Vanno evitate curiosità del pubblico e ogni pubblicità.
- Sono usati i mezzi di coercizione solo se necessari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 42-bis L. 354/1975 — Traduzioni
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l’assistenza di personale femminile.
3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L’inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
5. Nelle traduzioni individuali l’uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l’uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all’atto di disporre la traduzione, dall’autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l’uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale.
È vietato l’uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l’uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili
Stesso numero, altri codici
- Art. 42-bis D.Lgs. 209/2005 — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
- Art. 42 bis Codice Civile: Trasformazione, fusione e scissione
- Art. 42 bis TUF - Pre-commercializzazione di FIA riservati
- Art. 42-bis T.U. Espropriazione — Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
- Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 — Assegnazione temporanea lavoratori con disabili
- Art. 42-bis DPR 602/1973 — Rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata
Commento
Il trasferimento fisico delle persone ristrette
L'art. 42-bis disciplina le traduzioni, cioè le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo a un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale. Si tratta del trasferimento fisico delle persone ristrette, ad esempio dal carcere al tribunale per le udienze, all'ospedale per le cure o ad altro istituto.
La nozione di traduzione
La norma fornisce una definizione ampia: sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo delle persone in stato di restrizione. La traduzione è quindi un momento delicato, in cui il detenuto è movimentato all'esterno dell'istituto, con i connessi profili di sicurezza ma anche di tutela della dignità.
La tutela della dignità
Le traduzioni devono svolgersi con modalità che ne tutelino la dignità: in particolare, devono essere evitate la curiosità del pubblico e ogni forma di pubblicità non necessaria. L'esposizione del detenuto allo sguardo del pubblico, l'uso ostentato di manette o la spettacolarizzazione del trasferimento contrastano con il rispetto della persona.
L'uso dei mezzi di coercizione
Durante le traduzioni l'uso dei mezzi di coercizione (come le manette) è ammesso solo quando necessario per la sicurezza e per prevenire il pericolo di fuga, in coerenza con il principio dell'art. 41. Non può essere automatico né indiscriminato: deve essere commisurato alla concreta pericolosità e alle circostanze, evitando misure eccedenti lo scopo.
L'organizzazione delle traduzioni
Le traduzioni sono affidate al personale competente secondo le regole organizzative, con modalità che assicurino la sicurezza e, al tempo stesso, le condizioni dignitose del trasporto. Le condizioni materiali della traduzione (durata, mezzi, soste) devono essere compatibili con la salute e la dignità del soggetto, specie nei trasferimenti di lunga durata.
Il bilanciamento sicurezza-dignità
L'art. 42-bis esprime il costante bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela della persona che attraversa l'intero ordinamento penitenziario. Anche nel momento della traduzione, in cui le esigenze di sicurezza sono massime, la dignità del detenuto resta un limite invalicabile: le modalità lesive o umilianti sono illegittime.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 42-bis garantisce che le traduzioni avvengano con cautele rispettose della dignità, senza esposizione al pubblico e con uso dei mezzi di coercizione solo se necessario. Le modalità di traduzione lesive della dignità o eccedenti le esigenze di sicurezza possono essere fatte valere con il reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Traduzione in tribunale
Tizio è tradotto dal carcere al tribunale per l'udienza: l'accompagnamento coattivo deve svolgersi con cautele rispettose della dignità, evitando la curiosità del pubblico.
Caso 2: Uso non necessario delle manette
A Caio sono applicati i mezzi di coercizione in modo ostentato e non giustificato dalla pericolosità: l'uso non necessario è contestabile.
Caso 3: Traduzione di lunga durata
Per una traduzione di molte ore, le condizioni del trasporto di Sempronio devono essere compatibili con la salute e la dignità, con le soste necessarie.
Domande frequenti
Che cosa sono le traduzioni?
Sono le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo a un altro, di persone detenute, internate, fermate, arrestate o comunque in stato di restrizione della libertà, ad esempio dal carcere al tribunale o all'ospedale.
Le traduzioni devono rispettare la dignità?
Sì: devono svolgersi con modalità che tutelino la dignità, evitando la curiosità del pubblico e ogni pubblicità non necessaria.
Le manette si usano sempre durante le traduzioni?
No: i mezzi di coercizione sono ammessi solo quando necessari per la sicurezza e per prevenire la fuga, in modo commisurato alla concreta pericolosità, non in modo automatico.
Si possono contestare le modalità di una traduzione?
Sì: le modalità lesive della dignità o eccedenti le esigenze di sicurezza possono essere fatte valere con il reclamo al magistrato di sorveglianza.
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