- L'art. 42 disciplina i trasferimenti dei detenuti tra istituti.
- Sono disposti per motivi di sicurezza, di istituto, di giustizia, salute, studio e familiari.
- Va favorito il criterio di vicinanza alla famiglia (art. 14).
- Il trasferimento non può essere usato come sanzione dissimulata.
- Incide sui rapporti familiari e sul percorso trattamentale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 42 L. 354/1975 — Trasferimenti
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
- Art. 42 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
- Art. 42 D.Lgs. 42/2004 — Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
- Art. 42 CAD — Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche am...
Commento
Spostare il detenuto: presupposti e limiti
L'art. 42 disciplina i trasferimenti dei detenuti e degli internati da un istituto all'altro. Il trasferimento è una misura di rilevante impatto sulla vita detentiva: incide sui rapporti familiari, sulla continuità del trattamento e sui legami con il territorio. Per questo la norma ne tipizza i presupposti, evitando che sia disposto in modo arbitrario.
I motivi del trasferimento
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. L'elenco individua le ragioni legittime: alcune attengono alle necessità del sistema (sicurezza, esigenze dell'istituto, giustizia), altre all'interesse del detenuto (salute, studio, motivi familiari).
Il criterio di vicinanza
Nel disporre i trasferimenti, la norma prevede che i soggetti siano comunque destinati, per quanto possibile, agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della famiglia. È il riflesso del principio dell'art. 14: anche quando il trasferimento è necessario, occorre tener conto dell'esigenza di non allontanare ingiustificatamente il detenuto dal proprio contesto familiare e sociale.
Il divieto di trasferimento-sanzione
Il trasferimento non può essere utilizzato come sanzione disciplinare dissimulata: spostare un detenuto in un istituto lontano per punirlo, fuori dai presupposti di legge, sarebbe un uso distorto dell'istituto. La giurisprudenza ha riconosciuto la sindacabilità dei trasferimenti che, sotto le apparenze di esigenze organizzative, mascherino finalità punitive o ritorsive.
I motivi di sicurezza
I gravi e comprovati motivi di sicurezza sono il presupposto più frequente dei trasferimenti d'urgenza. La norma richiede che siano gravi e comprovati: non bastano generiche ragioni di opportunità, ma occorrono elementi concreti che giustifichino lo spostamento, a garanzia contro l'arbitrio.
La tutela del detenuto
I trasferimenti che ledano i diritti del detenuto - ad esempio allontanandolo ingiustificatamente dalla famiglia o compromettendo il percorso trattamentale o le cure - possono essere oggetto di reclamo. Il sindacato giurisdizionale verifica la sussistenza dei presupposti e la proporzionalità della misura rispetto alle esigenze addotte.
Profili pratici
Per il detenuto e i familiari, il trasferimento è un evento spesso critico, che può rendere difficili i colloqui e interrompere relazioni e attività. È possibile chiedere il trasferimento per avvicinarsi alla famiglia o per motivi di salute o studio, e contestare i trasferimenti privi dei presupposti di legge o lesivi dei diritti.
Casi pratici
Caso 1: Trasferimento per motivi familiari
Tizio chiede il trasferimento in un istituto vicino alla famiglia: il motivo familiare è tra quelli previsti dall'art. 42 e va favorito secondo il criterio di vicinanza.
Caso 2: Trasferimento per sicurezza
Per gravi e comprovati motivi di sicurezza, Caio è trasferito d'urgenza: la misura richiede elementi concreti che la giustifichino.
Caso 3: Trasferimento-sanzione contestato
Sempronio è trasferito lontano apparentemente per esigenze organizzative, ma in realtà a fini punitivi: il trasferimento dissimulato è sindacabile con il reclamo.
Domande frequenti
Per quali motivi si dispone un trasferimento?
Per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
Si tiene conto della vicinanza alla famiglia?
Sì: i detenuti sono destinati, per quanto possibile, agli istituti più vicini alla dimora propria o della famiglia, in coerenza con l'art. 14.
Il trasferimento può essere usato come punizione?
No: non può essere utilizzato come sanzione disciplinare dissimulata; i trasferimenti che mascherino finalità punitive o ritorsive sono sindacabili.
Si può contestare un trasferimento?
Sì: i trasferimenti privi dei presupposti di legge o lesivi dei diritti (rapporti familiari, salute, trattamento) possono essere oggetto di reclamo.
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