- L'art. 39 elenca in modo tassativo le sanzioni disciplinari applicabili.
- Vanno dal richiamo e dall'ammonizione a misure più gravi.
- La sanzione più severa è l'esclusione dalle attività in comune.
- Sono vietate sanzioni diverse da quelle previste.
- L'esclusione dalle attività ha limiti e controllo sanitario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 39 L. 354/1975 — Sanzioni disciplinari
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
1) richiamo del direttore;
2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
4) isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più di dieci giorni;
5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.
L’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.
Commento
Un catalogo chiuso di sanzioni
L'art. 39 elenca in modo tassativo le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai detenuti e agli internati. La tassatività è un corollario del principio di legalità (art. 38): le infrazioni possono dar luogo solo alle sanzioni espressamente previste, ed è vietata l'applicazione di misure punitive diverse. Si esclude così ogni sanzione atipica o creativa.
Le sanzioni più lievi
Le prime sanzioni dell'elenco hanno carattere lieve: il richiamo del direttore e l'ammonizione, rivolta dal direttore alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti. Si tratta di sanzioni a contenuto essenzialmente morale, che mirano a richiamare il detenuto al rispetto delle regole senza incidere significativamente sulle sue condizioni di vita.
Le sanzioni intermedie
Seguono sanzioni di maggiore incidenza, come l'esclusione da attività ricreative e sportive per un periodo determinato. Queste misure incidono su aspetti specifici della vita detentiva, in modo proporzionato alla gravità dell'infrazione, senza comprimere i diritti fondamentali.
L'esclusione dalle attività in comune
La sanzione più grave è l'esclusione dalle attività in comune per un periodo non superiore a quindici giorni. È la misura di maggiore afflittività e, proprio per questo, è circondata da garanzie: è sottoposta a un limite temporale, richiede il controllo sanitario sul detenuto e non può comportare l'isolamento totale né la privazione dei diritti incomprimibili.
Le garanzie nell'esecuzione
Anche durante l'esecuzione delle sanzioni, e in particolare dell'esclusione dalle attività in comune, valgono i limiti dell'art. 33 (divieto di limitazioni ulteriori e controllo sanitario). Il detenuto sanzionato conserva i diritti non incisi dalla sanzione, tra cui quelli relativi alla salute, alla difesa e ai contatti essenziali.
Proporzionalità e controllo
La scelta della sanzione, entro il catalogo tassativo, è retta dal principio di proporzionalità (art. 36): la misura deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e alle condizioni del soggetto. Le sanzioni sproporzionate o esorbitanti dal catalogo possono essere annullate in sede di reclamo (art. 35-bis).
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 39 garantisce che le sanzioni applicabili siano solo quelle elencate, con i relativi limiti. L'esclusione dalle attività in comune non può superare i quindici giorni ed è soggetta a controllo sanitario; sanzioni diverse, più gravi o prive di garanzie possono essere contestate con il reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Richiamo del direttore
Per un'infrazione lieve, a Tizio è rivolto un richiamo dal direttore: la sanzione più mite tra quelle previste dall'art. 39.
Caso 2: Esclusione dalle attività in comune
Per un'infrazione grave, Caio è escluso dalle attività in comune per un periodo non superiore a quindici giorni, con controllo sanitario.
Caso 3: Sanzione atipica vietata
A Sempronio si vorrebbe applicare una misura punitiva non prevista dall'art. 39: la sanzione atipica è vietata e contestabile.
Domande frequenti
Quali sanzioni disciplinari sono previste?
Solo quelle tassativamente elencate dall'art. 39: dal richiamo e dall'ammonizione del direttore a misure più gravi, fino all'esclusione dalle attività in comune.
Qual è la sanzione disciplinare più grave?
L'esclusione dalle attività in comune, per un periodo non superiore a quindici giorni, soggetta a controllo sanitario e ai limiti dell'art. 33.
Si possono applicare sanzioni diverse da quelle elencate?
No: l'elenco è tassativo, in attuazione del principio di legalità; sono vietate sanzioni atipiche o diverse da quelle previste.
L'esclusione dalle attività comporta l'isolamento totale?
No: anche durante l'esecuzione valgono i limiti dell'art. 33; il detenuto conserva i diritti incomprimibili ed è sottoposto a controllo sanitario.
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