- L'art. 30-ter disciplina i permessi premio, distinti dai permessi di necessità.
- Sono concessi a chi tiene regolare condotta e non è socialmente pericoloso.
- Durata massima di quindici giorni per ogni permesso, entro limiti annui.
- Servono a coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.
- Sono uno strumento di progressione trattamentale verso le misure alternative.
Testo dell'articoloVigente
Art. 30-ter L. 354/1975 — Permessi premio
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203.
2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.
2-bis.
3. L’esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
5. Nei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell’articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all’articolo 30-bis.
8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
Commento
Un assaggio di libertà come strumento trattamentale
L'art. 30-ter disciplina i permessi premio, da non confondere con i permessi di necessità dell'art. 30 (concessi per gravi eventi familiari). Il permesso premio è uno strumento del trattamento: consente al condannato che ha tenuto regolare condotta e che non risulta socialmente pericoloso di trascorrere brevi periodi all'esterno per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. È spesso il primo passo verso le misure alternative.
I presupposti
La concessione richiede la regolare condotta (definita dalla norma in termini di costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento) e l'assenza di pericolosità sociale. Decide il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto. La valutazione è prognostica e individualizzata: si guarda al percorso compiuto e all'affidabilità del soggetto.
Durata e limiti
Ogni permesso non può superare i quindici giorni e vi sono limiti complessivi annui, differenziati a seconda che si tratti di condannati adulti o minorenni. La durata contenuta riflette la natura del beneficio: una verifica progressiva della capacità del condannato di gestire spazi di libertà, prima dell'eventuale accesso a misure più ampie.
Le soglie per i reati gravi
Per i condannati per i delitti dell'art. 4-bis e per gli ergastolani sono previste soglie di pena espiata più elevate prima dell'accesso ai permessi. Proprio sul terreno dei permessi premio si è giocata la storica sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che ha superato l'automatismo per cui la mancata collaborazione precludeva in radice il beneficio ai condannati per reati ostativi.
La funzione di progressione
I permessi premio hanno una funzione di ponte: consentono di sperimentare gradualmente la libertà, di rafforzare i legami familiari e sociali e di costruire le condizioni per le misure alternative. Un percorso positivo di permessi è spesso il presupposto concreto per l'ammissione alla semilibertà o all'affidamento in prova.
La revoca e le conseguenze
Il mancato rientro o la violazione delle prescrizioni possono comportare la revoca del beneficio e conseguenze disciplinari e penali. La condotta tenuta durante i permessi è attentamente valutata, perché costituisce la verifica concreta dell'affidabilità del condannato.
Profili pratici
Per il detenuto, ottenere i primi permessi premio è un traguardo che segna l'avvio della fase di apertura del trattamento. È fondamentale rispettare scrupolosamente orari e prescrizioni: ogni permesso ben gestito rafforza le successive istanze, mentre una violazione può compromettere l'intero percorso. La domanda si presenta al magistrato di sorveglianza.
Casi pratici
Caso 1: Primo permesso premio
Tizio, con condotta regolare e senza pericolosità, ottiene un permesso premio di alcuni giorni per rivedere la famiglia: rientra puntualmente, rafforzando il proprio percorso.
Caso 2: Reato ostativo e permesso
Caio, condannato per un reato dell'art. 4-bis, non collabora ma dimostra l'assenza di collegamenti con la criminalità: dopo la sentenza 253/2019 il magistrato può valutare la concessione del permesso premio.
Caso 3: Revoca per mancato rientro
Sempronio non rientra nei termini del permesso: il beneficio è revocato e si aprono conseguenze disciplinari e penali.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra permesso premio e permesso di necessità?
Il permesso di necessità (art. 30) è concesso per gravi eventi familiari; il permesso premio (art. 30-ter) è uno strumento del trattamento per chi ha regolare condotta, finalizzato a coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.
Quanto può durare un permesso premio?
Non più di quindici giorni per ogni permesso, entro limiti complessivi annui differenziati per adulti e minorenni.
Chi concede il permesso premio?
Il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, valutate la regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale.
I permessi premio aiutano ad accedere alle misure alternative?
Sì: un percorso positivo di permessi è spesso il presupposto concreto per l'ammissione alla semilibertà o all'affidamento in prova.
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