Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 29 L. 354/1975 – Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I detenuti e gli internati sono posti in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell’avvenuto trasferimento.
In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

In sintesi

  • L'art. 29 garantisce le comunicazioni tra detenuto e familiari su eventi rilevanti.
  • Il detenuto può informare i congiunti del proprio ingresso o trasferimento.
  • In caso di malattia grave o decesso, l'istituto avvisa i familiari.
  • Tutela il diritto all'informazione reciproca tra detenuto e famiglia.
  • È un corollario della cura dei rapporti familiari (art. 28).
Indice dei contenuti

Non sparire dal mondo

L'art. 29 disciplina le comunicazioni relative agli eventi rilevanti della vita detentiva: l'ingresso in istituto, i trasferimenti, le malattie e i decessi. La norma assicura che il detenuto non scompaia dal mondo: i suoi cari devono poter sapere dove si trova e cosa gli accade, e a sua volta il detenuto deve poter essere informato e informare. È un corollario concreto della cura dei rapporti familiari (art. 28).

L'informazione sull'ingresso e sui trasferimenti

I detenuti e gli internati sono posti in grado di informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi indicate del proprio ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento. Si evita così che la famiglia perda ogni traccia del congiunto, situazione che sarebbe lesiva sia del detenuto sia dei suoi cari.

Malattie e decessi

In caso di malattia grave del detenuto, i familiari sono tempestivamente avvisati, così da poter intervenire e, ove possibile, fargli visita. In caso di decesso del detenuto, l'amministrazione informa immediatamente i congiunti. Specularmente, il detenuto è informato della malattia grave o del decesso di un familiare, situazione che può fondare la concessione di un permesso di necessità (art. 30).

La tempestività

La norma insiste sull'immediatezza delle comunicazioni: la tempestività è essenziale, perché si tratta di eventi che incidono profondamente sulla sfera affettiva e che richiedono risposte rapide (l'assistenza a un familiare morente, la partecipazione a un funerale, l'intervento in caso di malattia grave del detenuto).

Il collegamento con i permessi

Le comunicazioni dell'art. 29 sono spesso il presupposto fattuale dei permessi di necessità (art. 30): è l'informazione sul pericolo di vita o sul decesso di un familiare che attiva la possibilità di concedere il permesso di uscita. Le due norme operano quindi in sequenza.

Una garanzia di umanità

L'art. 29 è una manifestazione del principio di umanità della pena: anche nella privazione della libertà, la persona conserva i propri legami affettivi e il diritto di partecipare ai momenti più significativi della vita familiare. La detenzione non può tradursi in un isolamento totale dagli affetti.

Profili pratici

Per il detenuto e i familiari, l'art. 29 garantisce di essere informati reciprocamente sugli eventi rilevanti. È importante indicare all'amministrazione le persone da avvisare. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, specie nelle situazioni gravi, può essere segnalato con il diritto di reclamo.

Casi pratici

Caso 1: Avviso dell'ingresso in istituto

All'ingresso, Tizio è messo in grado di informare immediatamente i familiari del luogo in cui si trova, evitando che ne perdano traccia.

Caso 2: Comunicazione di malattia del familiare

Caio è informato della malattia grave del padre: la comunicazione può fondare la richiesta di un permesso di necessità (art. 30).

Caso 3: Avviso ai congiunti

In caso di malattia grave di Sempronio, l'istituto avvisa tempestivamente i suoi congiunti, in attuazione dell'obbligo di comunicazione.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 29?

Le comunicazioni sugli eventi rilevanti: l'ingresso in istituto e i trasferimenti, le malattie gravi e i decessi, sia del detenuto sia dei suoi familiari.

Il detenuto può avvisare la famiglia del proprio trasferimento?

Sì: è posto in grado di informare immediatamente i congiunti e le persone indicate del proprio ingresso o dell'avvenuto trasferimento.

Cosa accade in caso di malattia o decesso?

I familiari sono tempestivamente avvisati della malattia grave o del decesso del detenuto; specularmente, il detenuto è informato della malattia grave o del decesso di un congiunto.

Che rapporto c'è con i permessi?

Le comunicazioni dell'art. 29 sono spesso il presupposto dei permessi di necessità (art. 30): l'informazione sul pericolo di vita o sul decesso di un familiare ne attiva la possibile concessione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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