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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 24 disciplina pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.
  • Sono prelevate le somme per risarcimento del danno e spese di procedimento.
  • Una parte della remunerazione resta riservata al detenuto (peculio).
  • Protegge un minimo per le esigenze personali e familiari.
  • Bilancia gli obblighi del condannato con la sua dignità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 L. 354/1975 — Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’articolo 2.
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.

Commento

Tra obblighi e tutela del minimo

L'art. 24 disciplina i limiti alla pignorabilità e alla sequestrabilità della remunerazione del lavoro penitenziario. La norma bilancia due esigenze: da un lato far fronte agli obblighi economici che gravano sul condannato (risarcimento del danno alla vittima, rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento), dall'altro preservare una quota della remunerazione a tutela della dignità e delle esigenze personali e familiari del detenuto.

I prelievi previsti

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sono inoltre previsti prelievi per altre finalità indicate dalla legge. Tali prelievi attuano la responsabilità del condannato verso la vittima e verso lo Stato, in coerenza con la funzione anche riparativa della pena.

La quota riservata

La norma assicura che una parte della remunerazione resti comunque riservata al detenuto e confluisca nel peculio (art. 25). Questa quota protetta è sottratta ai prelievi e ai pignoramenti, perché destinata alle esigenze di vita del detenuto e a costituire una risorsa per il momento della scarcerazione.

Il limite all'aggressione dei crediti

La disciplina pone limiti all'aggressione della remunerazione da parte dei creditori, analoghi nella logica a quelli previsti dal codice di procedura civile per le retribuzioni del lavoratore libero. Il principio è che il lavoro non può essere svuotato della sua funzione di sostegno alla persona: anche al detenuto deve restare un minimo vitale.

La funzione riparativa

Il prelievo per il risarcimento del danno ha un significato rieducativo: responsabilizza il condannato rispetto alle conseguenze del reato e lo orienta verso la riparazione. Questa dimensione si collega all'attenzione, presente nell'ordinamento, per la posizione della vittima e per la giustizia riparativa.

Il collegamento con il peculio

L'art. 24 va letto insieme all'art. 25 sul peculio: ciò che residua dopo i prelievi, insieme ad altre somme, costituisce la disponibilità economica del detenuto in istituto, con i limiti e le tutele previsti. È un sistema che governa in modo organico le risorse economiche del recluso.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 24 significa che dalla remunerazione possono essere prelevate le somme per il risarcimento e le spese, ma una parte resta sempre tutelata. Eventuali prelievi eccedenti i limiti di legge o l'aggressione della quota riservata possono essere contestati a tutela del minimo garantito.

Casi pratici

Caso 1: Prelievo per il risarcimento

Dalla remunerazione di Tizio è prelevata la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno alla vittima, in attuazione della funzione riparativa.

Caso 2: Quota riservata tutelata

Una parte della remunerazione di Caio resta riservata e confluisce nel peculio: è sottratta ai prelievi, a tutela delle sue esigenze di vita.

Caso 3: Prelievo eccedente

A Sempronio viene aggredita anche la quota protetta della remunerazione: il prelievo eccedente i limiti di legge può essere contestato.

Domande frequenti

La remunerazione del detenuto è pignorabile?

Solo in parte: sono prelevate le somme per risarcimento del danno e spese di procedimento, ma una quota resta riservata al detenuto e confluisce nel peculio, sottratta ai prelievi.

Quali somme vengono prelevate?

Quelle dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento, oltre alle altre finalità indicate dalla legge.

Perché si preleva per il risarcimento?

Perché ha un significato riparativo e rieducativo: responsabilizza il condannato rispetto alle conseguenze del reato e tutela la posizione della vittima.

Esiste un minimo intangibile?

Sì: una quota della remunerazione resta sempre riservata al detenuto, a tutela della dignità e delle esigenze personali e familiari; l'aggressione di tale quota è contestabile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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