In sintesi
- L'art. 21-ter consente al detenuto visite al figlio minore infermo o gravemente disabile.
- Si applica in caso di imminente pericolo di vita o gravi condizioni di salute del figlio.
- È estesa al coniuge o convivente con handicap grave.
- L'autorizzazione tiene conto delle esigenze di sicurezza.
- Tutela i legami familiari nei momenti più critici.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21-ter L. 354/1975
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Stare accanto ai familiari malati
L'art. 21-ter disciplina la possibilità per il detenuto di effettuare visite al proprio figlio minore in condizioni di salute gravi, o ad altri familiari in situazioni analoghe. È una norma di forte valore umano, che riconosce il diritto del genitore (o del familiare) recluso a essere accanto ai propri cari nei momenti di malattia e sofferenza, in attuazione della cura dei rapporti familiari (art. 28).
Le visite al figlio minore
In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, al detenuto può essere autorizzata la visita, con le cautele previste. La norma tutela in primo luogo il rapporto genitore-figlio nelle situazioni più drammatiche, in cui la presenza del genitore assume un valore insostituibile per il minore.
L'estensione ai familiari con handicap grave
Le disposizioni si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. L'estensione riconosce che le esigenze di assistenza e vicinanza non riguardano solo i figli minori, ma anche il partner gravemente disabile, in una concezione ampia della solidarietà familiare.
Le cautele e la sicurezza
Le visite sono autorizzate con le cautele necessarie a contemperare l'esigenza familiare con quelle di sicurezza. Possono prevedere la scorta o altre misure, modulate in base alla pericolosità del detenuto e alle circostanze. Il bilanciamento è tra il valore umano della visita e le necessità di ordine e sicurezza.
Il rapporto con i permessi
L'art. 21-ter si colloca accanto agli istituti dei permessi (art. 30 per le necessità, art. 30-ter per i permessi premio) e ne condivide la logica di apertura verso l'esterno per ragioni familiari. Rispetto al permesso di necessità, la norma valorizza specificamente la relazione con il figlio minore malato e con il familiare gravemente disabile.
Il fondamento costituzionale
La disposizione attua i principi di tutela della famiglia (artt. 29-31 Cost.), dell'interesse del minore e del senso di umanità della pena (art. 27 Cost.). Riconoscere al detenuto la possibilità di assistere il figlio o il partner gravemente malato significa non recidere i legami affettivi nemmeno nelle situazioni più estreme.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 21-ter consente di chiedere l'autorizzazione a visitare il figlio minore in gravi condizioni di salute o il coniuge/convivente con handicap grave. La domanda va documentata (certificazione sanitaria) e l'autorizzazione tiene conto delle esigenze di sicurezza; il diniego ingiustificato può essere oggetto di reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Visita al figlio in pericolo di vita
Il figlio minore di Tizio è in imminente pericolo di vita: il detenuto è autorizzato a visitarlo, con le cautele di sicurezza previste.
Caso 2: Coniuge con handicap grave
La moglie di Caio è affetta da handicap grave ai sensi della legge 104/1992: l'art. 21-ter consente la visita anche in questa ipotesi.
Caso 3: Cautele di sicurezza
Per la visita di Sempronio, valutata la sua pericolosità, è disposta la scorta: si contempera l'esigenza familiare con quella di sicurezza.
Domande frequenti
Quando un detenuto può visitare il figlio malato?
In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, con le cautele previste, ai sensi dell'art. 21-ter.
La norma si applica anche ad altri familiari?
Sì: si applica anche al coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
La visita avviene senza controlli?
No: è autorizzata con le cautele necessarie (anche scorta), per contemperare l'esigenza familiare con quelle di sicurezza, in base alla pericolosità e alle circostanze.
Qual è il fondamento della norma?
La tutela della famiglia e del minore e il senso di umanità della pena (art. 27 Cost.): non recidere i legami affettivi nemmeno nelle situazioni di malattia più gravi.
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