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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 20 disciplina il lavoro penitenziario, elemento centrale del trattamento.
  • Il lavoro non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
  • Sono favorite la formazione professionale e l'organizzazione di attività produttive.
  • Il lavoro può svolgersi dentro o fuori l'istituto, anche per imprese e cooperative.
  • Si applicano tutele in materia di assicurazione e di trattamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 L. 354/1975 — Lavoro

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.

2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

3. L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell’area sicurezza e dell’area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l’impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.

7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).

9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l’istituto.

10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall’amministrazione penitenziaria impiegando l’attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.

11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento.

12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell’attività in autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

13. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.

14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell’anno precedente.

Commento

Il lavoro come perno del trattamento

L'art. 20 disciplina il lavoro penitenziario, tradizionalmente considerato il perno del trattamento rieducativo (art. 15). Negli istituti deve essere favorita in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. Il lavoro restituisce dignità, struttura il tempo della detenzione e costruisce competenze utili al reinserimento.

I principi: non afflittività e remunerazione

Due principi qualificano il lavoro penitenziario. Il primo è la non afflittività: il lavoro non è un castigo, ma uno strumento di crescita. Il secondo è la remunerazione: il lavoro è retribuito, in misura proporzionata alla qualità e quantità della prestazione. Si supera così la concezione del lavoro come pena, in coerenza con la dignità della persona.

L'organizzazione del lavoro

Il lavoro può essere organizzato e gestito all'interno e all'esterno dell'istituto, anche da imprese pubbliche o private e da cooperative. Possono essere istituite lavorazioni, gestite direttamente dall'amministrazione o affidate a terzi. La legge incentiva il coinvolgimento del mondo produttivo, anche tramite agevolazioni per i datori di lavoro che impiegano detenuti.

Formazione professionale

Accanto al lavoro, la norma valorizza la formazione professionale: i corsi consentono di acquisire qualifiche spendibili sul mercato del lavoro. Lavoro e formazione si integrano nel programma individualizzato, con l'obiettivo di dotare il detenuto di strumenti concreti per il rientro nella società.

Le tutele del lavoratore detenuto

Al lavoro penitenziario si applicano tutele assicurative e previdenziali e, nei limiti della specialità del rapporto, principi a protezione del lavoratore. La remunerazione è soggetta a regole proprie, ma la prestazione lavorativa del detenuto è riconosciuta e tutelata, non assimilabile a una mera occupazione interna priva di garanzie.

Il rilievo ai fini dei benefici

La partecipazione al lavoro è un indice centrale di adesione al trattamento, valutato nelle relazioni di sintesi e rilevante per la liberazione anticipata (art. 54) e per le misure alternative. Il lavoro all'esterno (art. 21) è inoltre una modalità che apre il trattamento verso la società.

Profili pratici

Per il detenuto, accedere al lavoro è spesso il primo obiettivo concreto del percorso trattamentale: oltre al sostegno economico, documenta impegno e affidabilità. Le opportunità dipendono dalle risorse e dalle lavorazioni attivate; il coinvolgimento di imprese e cooperative, agevolato dalla legge, è decisivo per ampliarle.

Casi pratici

Caso 1: Lavorazione interna

Tizio è impiegato in una lavorazione gestita all'interno dell'istituto: percepisce una remunerazione e acquisisce competenze.

Caso 2: Cooperativa esterna

Una cooperativa, agevolata dalla legge, assume Caio per un'attività produttiva, contribuendo al suo reinserimento.

Caso 3: Lavoro e liberazione anticipata

L'impegno lavorativo costante di Sempronio è valutato come partecipazione al trattamento e sostiene la concessione della liberazione anticipata.

Domande frequenti

Il lavoro in carcere è retribuito?

Sì: il lavoro penitenziario è remunerato, in misura proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, e non ha carattere afflittivo.

Dove può svolgersi il lavoro del detenuto?

All'interno o all'esterno dell'istituto, anche presso imprese pubbliche o private e cooperative; la legge incentiva il coinvolgimento del mondo produttivo.

Il lavoratore detenuto ha tutele?

Sì: si applicano tutele assicurative e previdenziali e, nei limiti della specialità del rapporto, principi a protezione del lavoratore.

Il lavoro incide sui benefici penitenziari?

Sì: la partecipazione al lavoro è un indice di adesione al trattamento, valutato per la liberazione anticipata e per le misure alternative.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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