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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 18-ter disciplina i limiti e i controlli della corrispondenza dei detenuti.
  • Sono ammessi solo per esigenze investigative o di sicurezza e con provvedimento motivato.
  • La competenza è dell'autorità giudiziaria.
  • È esclusa la corrispondenza con il difensore e con altri soggetti tutelati.
  • Garantisce la riservatezza salvo i casi tassativi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18-ter L. 354/1975 — Limitazioni e controlli della corrispondenza

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell’articolo 103 del codice di procedura penale, all’autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell’articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell’uomo di cui l’Italia fa parte.

4. L’autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all’amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l’internato vengono immediatamente informati.

6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall’articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 666 del codice di procedura penale.

7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l’apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell’internato.

Commento

Il controllo della corrispondenza: regola ed eccezione

L'art. 18-ter disciplina le limitazioni e i controlli della corrispondenza dei detenuti e degli internati. Il principio di fondo, coerente con l'art. 15 della Costituzione (libertà e segretezza della corrispondenza), è che la corrispondenza è libera e riservata; i controlli sono l'eccezione, ammessa solo nei casi, con le modalità e con le garanzie previsti dalla legge.

I presupposti del controllo

Le limitazioni e i controlli (visto di controllo, trattenimento, limitazioni nella corrispondenza telefonica) possono essere disposti solo per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Non sono ammessi controlli generalizzati o privi di giustificazione: ogni misura deve essere ancorata a un presupposto specifico.

La competenza e la motivazione

I provvedimenti che dispongono i controlli sono adottati con decreto motivato dall'autorità giudiziaria (a seconda della fase, il giudice o il magistrato di sorveglianza). La riserva di giurisdizione e l'obbligo di motivazione sono garanzie essenziali: la compressione della segretezza della corrispondenza richiede l'intervento di un giudice e una giustificazione esplicita, controllabile.

L'esclusione della corrispondenza con il difensore

Un limite invalicabile è l'esclusione dei controlli sulla corrispondenza con il difensore e con gli altri soggetti indicati dall'art. 103 del codice di procedura penale. La riservatezza dei rapporti con la difesa è inviolabile: è il presidio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che non tollera ingerenze. La giurisprudenza costituzionale, anche con riferimento al 41-bis, ha ribadito questo principio.

Le modalità del controllo

Quando ammesso, il controllo può consistere nella sottoposizione al visto, nel trattenimento della corrispondenza o in limitazioni. Le modalità devono essere proporzionate allo scopo: il trattenimento, ad esempio, è una misura più incisiva del semplice visto e richiede una giustificazione adeguata.

La tutela e il reclamo

I provvedimenti in materia di controllo della corrispondenza sono soggetti ai rimedi previsti: il detenuto può far valere l'illegittimità dei controlli (ad esempio se disposti senza i presupposti o in violazione dell'esclusione relativa al difensore) attraverso gli strumenti di tutela, compreso il reclamo. La riservatezza della corrispondenza è un diritto azionabile.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 18-ter garantisce che la corrispondenza sia di regola libera e riservata e che i controlli siano l'eccezione, ammessa solo con decreto motivato dell'autorità giudiziaria e mai sulla corrispondenza con il difensore. I controlli illegittimi possono essere contestati a tutela della segretezza della corrispondenza.

Casi pratici

Caso 1: Controllo motivato

Per esigenze investigative, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il visto di controllo sulla corrispondenza di Tizio: la misura è ancorata a un presupposto specifico.

Caso 2: Corrispondenza con il difensore

La corrispondenza di Caio con il proprio difensore non può essere sottoposta a controllo: la riservatezza con la difesa è inviolabile.

Caso 3: Controllo illegittimo

La corrispondenza di Sempronio è controllata senza i presupposti di legge: il controllo illegittimo può essere contestato a tutela della segretezza.

Domande frequenti

La corrispondenza dei detenuti può essere controllata?

Solo in via eccezionale: i controlli sono ammessi per esigenze investigative, di prevenzione dei reati o di sicurezza, con decreto motivato dell'autorità giudiziaria; di regola la corrispondenza è libera e riservata.

Chi dispone i controlli?

L'autorità giudiziaria (giudice o magistrato di sorveglianza, a seconda della fase), con decreto motivato: vi è riserva di giurisdizione a tutela della segretezza della corrispondenza.

La corrispondenza con l'avvocato può essere controllata?

No: è esclusa dai controlli la corrispondenza con il difensore e con gli altri soggetti indicati dall'art. 103 c.p.p.; la riservatezza con la difesa è inviolabile.

Cosa fare contro un controllo illegittimo?

I controlli disposti senza i presupposti o in violazione dell'esclusione relativa al difensore possono essere contestati con gli strumenti di tutela, compreso il reclamo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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