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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 18 garantisce ai detenuti colloqui e corrispondenza con familiari e altre persone.
  • È sancito il diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione.
  • I colloqui si svolgono in appositi locali, con modalità che favoriscono i rapporti familiari.
  • Sono riconosciuti i colloqui con i garanti dei diritti dei detenuti.
  • I rapporti con l'esterno sono uno strumento del trattamento e del reinserimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 L. 354/1975 — Colloqui, corrispondenza e informazione

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L’amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
L’informazione è garantita per mezzo dell’accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95.
Salvo quanto disposto dall’articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell’autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell’articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell’istituto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95.
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Commento

I rapporti con l'esterno come diritto e come trattamento

L'art. 18 disciplina i contatti del detenuto con il mondo esterno: colloqui, corrispondenza e informazione. Non si tratta di mere concessioni, ma di strumenti essenziali del trattamento, perché il mantenimento dei legami affettivi e sociali è condizione del reinserimento (art. 1 e 15). La detenzione comprime la libertà personale, ma non recide il diritto del detenuto a coltivare le proprie relazioni.

Colloqui con familiari e terzi

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. La norma riconosce così sia la dimensione affettiva (i rapporti familiari) sia quella pratica (la cura dei propri interessi). I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista del personale ma senza ascolto, per preservare la riservatezza dei contenuti.

Il colloquio con il difensore

Particolare rilievo ha il diritto di conferire con il difensore sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena, fermo quanto previsto dall'art. 104 del codice di procedura penale. Questo diritto è presidio del diritto di difesa (art. 24 Cost.): proprio su questo terreno la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2013, ha dichiarato illegittime le limitazioni ai colloqui difensivi previste per i detenuti in regime di 41-bis.

I garanti dei diritti dei detenuti

La norma, aggiornata dalle riforme, riconosce il diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti delle persone private della libertà. È un canale di tutela non giurisdizionale che affianca il reclamo: il garante può raccogliere segnalazioni, visitare gli istituti e interloquire con l'amministrazione.

Controlli e corrispondenza

La corrispondenza può essere sottoposta a forme di controllo nei casi e con le garanzie previsti dalla legge (in particolare l'art. 18-ter), sempre nel rispetto della riservatezza con il difensore. I controlli devono essere proporzionati alle esigenze di sicurezza e non possono tradursi in una compressione indiscriminata del diritto.

Profili pratici

Per i familiari, l'art. 18 è la base del diritto a incontrare il proprio congiunto detenuto, secondo il numero e le modalità stabiliti dal regolamento e dall'amministrazione. Eventuali dinieghi o limitazioni ingiustificate dei colloqui possono essere oggetto di reclamo al magistrato di sorveglianza. Le riforme più recenti hanno valorizzato anche i colloqui a distanza e le comunicazioni telefoniche, strumenti che ampliano le occasioni di contatto con l'esterno e che si sono rivelati preziosi nei periodi di limitazione degli accessi agli istituti.

Casi pratici

Caso 1: Colloquio con il difensore in 41-bis

Tizio, in regime differenziato, si vede limitare i colloqui con l'avvocato: dopo la sentenza 143/2013 della Corte costituzionale tali limitazioni sono illegittime, perché il rapporto con il difensore è inviolabile.

Caso 2: Diniego di colloquio familiare

Alla famiglia di Caio viene negato senza motivo un colloquio già autorizzato: il detenuto può presentare reclamo al magistrato di sorveglianza per la tutela del proprio diritto ai rapporti familiari.

Caso 3: Atto giuridico da compiere

Sempronio deve firmare davanti a un notaio un atto di vendita: l'art. 18 consente il colloquio anche al fine di compiere atti giuridici, e l'amministrazione organizza l'incontro nei locali idonei.

Domande frequenti

Quante volte un detenuto può avere colloqui con i familiari?

Il numero e le modalità sono stabiliti dal regolamento penitenziario e dall'amministrazione; l'art. 18 ne garantisce comunque il diritto, in funzione del mantenimento dei rapporti familiari.

Il colloquio con l'avvocato può essere limitato?

No nella sua sostanza: il diritto di conferire con il difensore è garantito sin dall'inizio dell'esecuzione. La Corte costituzionale, con la sentenza 143/2013, ha dichiarato illegittime le limitazioni ai colloqui difensivi anche per i detenuti in 41-bis.

Chi sono i garanti dei diritti dei detenuti?

Sono organismi (nazionale, regionali e locali) di tutela non giurisdizionale con cui il detenuto ha diritto di avere colloqui e corrispondenza per segnalare violazioni dei propri diritti.

La corrispondenza dei detenuti viene controllata?

Può essere sottoposta a controllo solo nei casi e con le garanzie previsti dalla legge (art. 18-ter), in modo proporzionato e salva sempre la riservatezza con il difensore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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