Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15-bis L. 354/1975 – Giustizia riparativa

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

In sintesi

  • L'art. 15-bis introduce la giustizia riparativa nell'esecuzione penale.
  • L'autorità giudiziaria può inviare i condannati ai programmi riparativi.
  • La partecipazione è su base volontaria, previa adeguata informazione.
  • Mira alla riparazione e al riconoscimento della vittima.
  • È valorizzata nel percorso trattamentale.
Indice dei contenuti

La giustizia riparativa entra nell'esecuzione

L'art. 15-bis introduce nell'ordinamento penitenziario la giustizia riparativa, un paradigma che affianca a quello tradizionale, fondato sulla punizione, una prospettiva centrata sulla riparazione del danno, sul riconoscimento della vittima e sulla ricomposizione del conflitto generato dal reato. La norma riflette un'evoluzione culturale e normativa che valorizza il ruolo della vittima e la dimensione riparativa della pena.

L'invio ai programmi

In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati ai programmi di giustizia riparativa. L'invio presuppone un'adeguata informazione del soggetto e avviene su base volontaria: la partecipazione a un percorso riparativo non può essere imposta, perché richiede l'adesione consapevole dell'interessato.

La volontarietà

La base volontaria è un tratto essenziale della giustizia riparativa: i programmi (come la mediazione tra autore e vittima) hanno senso solo se fondati sulla libera scelta dei partecipanti. La norma garantisce che il condannato sia adeguatamente informato e che la sua partecipazione sia frutto di una decisione libera, non condizionata.

Le finalità

I programmi di giustizia riparativa mirano alla riparazione del danno, al riconoscimento della vittima e alla responsabilizzazione dell'autore. Il reo è chiamato a confrontarsi con le conseguenze del proprio comportamento e con la persona offesa; la vittima, se aderisce, ha l'opportunità di vedere riconosciuta la propria condizione e di partecipare a un percorso di ricomposizione.

Il rilievo per il trattamento

La partecipazione a un programma di giustizia riparativa è valorizzata nel percorso trattamentale: l'adesione e l'esito del percorso sono elementi di valutazione della maturazione del condannato e della sua partecipazione all'opera di rieducazione, rilevanti anche per i benefici. La giustizia riparativa si integra così con la finalità rieducativa.

Il quadro normativo

L'art. 15-bis si inserisce in un più ampio quadro normativo che ha disciplinato organicamente la giustizia riparativa, definendone i principi, i programmi e le garanzie. L'introduzione di questo paradigma rappresenta una delle innovazioni più significative del diritto penale e penitenziario, in linea con gli orientamenti europei e internazionali.

Profili pratici

Per il condannato, l'art. 15-bis offre l'opportunità di partecipare, volontariamente, a programmi di giustizia riparativa, la cui adesione seria è valorizzata nel percorso trattamentale e per i benefici. Per la vittima, rappresenta la possibilità di un riconoscimento e di un percorso di ricomposizione, sempre nel rispetto della libera scelta di entrambe le parti.

Casi pratici

Caso 1: Invio a un programma riparativo

L'autorità giudiziaria, previa informazione e con il consenso di Tizio, dispone l'invio a un programma di giustizia riparativa.

Caso 2: Mediazione con la vittima

Caio partecipa volontariamente a un percorso di mediazione con la persona offesa, confrontandosi con le conseguenze del reato.

Caso 3: Valorizzazione nel trattamento

L'adesione seria di Sempronio al percorso riparativo è valutata come indice di maturazione e di partecipazione alla rieducazione, rilevante per i benefici.

Domande frequenti

Che cos'è la giustizia riparativa?

È un paradigma che affianca alla punizione la riparazione del danno, il riconoscimento della vittima e la ricomposizione del conflitto generato dal reato, attraverso programmi come la mediazione.

La partecipazione è obbligatoria?

No: l'invio ai programmi avviene previa adeguata informazione e su base volontaria; la partecipazione richiede l'adesione consapevole e libera dell'interessato.

Chi può disporre l'invio ai programmi?

L'autorità giudiziaria, in qualsiasi fase dell'esecuzione, con il consenso del condannato o dell'internato.

La giustizia riparativa incide sui benefici?

Sì: la partecipazione è valorizzata nel percorso trattamentale come indice di maturazione e di partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante anche per i benefici.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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