Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 L. 354/1975 – Vestiario e corredo

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
L’abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.
È concesso l’abito di lavoro quando è reso necessario
dall’attività svolta.
Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L’abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.
I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

In sintesi

  • L'art. 7 garantisce a ogni detenuto vestiario, biancheria e corredo adeguati.
  • Devono essere in quantità sufficiente e in buono stato di pulizia.
  • L'abito non deve essere umiliante né evocare segni di degradazione.
  • È vietato qualsiasi tratto infamante dell'abbigliamento.
  • È un'applicazione concreta del principio di dignità.
Indice dei contenuti

Vestire con dignità anche in carcere

L'art. 7 riguarda un aspetto solo apparentemente minore della vita detentiva: il vestiario e il corredo. In realtà l'abbigliamento è un elemento identitario e di dignità della persona. La norma stabilisce che ciascun soggetto sia fornito di biancheria, vestiario ed effetti d'uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia, tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

Il divieto di abiti umilianti

Un principio essenziale è che l'abito non deve presentare segni di degradazione o caratteri umilianti. La norma prescrive che l'abito sia di tessuto a tinta unita e di foggia dignitosa: si è così abbandonata ogni logica afflittiva o stigmatizzante dell'abbigliamento, in coerenza con il principio di umanità (art. 1) e con l'abolizione di ogni trattamento contrario al senso di umanità.

L'abito proprio

Nella prassi è ampiamente consentito ai detenuti l'uso di abiti propri, purché compatibili con le esigenze di ordine e di pulizia. L'uso dell'abito personale rafforza il senso di identità e contrasta la spersonalizzazione tipica dell'ambiente carcerario; per i semiliberi e per chi svolge attività all'esterno l'abito civile è espressamente previsto (art. 48).

Quantità, pulizia e ricambio

La quantità sufficiente e il buono stato di pulizia non sono dettagli: la possibilità di disporre di biancheria e vestiario puliti e di ricambiarli è condizione di igiene e di salute, oltre che di dignità. La norma si integra con l'art. 8 (igiene personale) e con l'art. 9 (alimentazione) nel definire le condizioni materiali di vita.

Il fondamento

Anche questa disposizione attua il principio per cui la pena incide sulla libertà, non sulla dignità della persona. Curare l'aspetto e l'abbigliamento del detenuto significa riconoscerne il valore come persona, presupposto di ogni percorso rieducativo.

I profili di tutela

La fornitura di vestiario inadeguato, insufficiente o in cattivo stato può integrare una lesione delle condizioni dignitose di detenzione, segnalabile con il diritto di reclamo (art. 35) e, nei casi più gravi, con il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis).

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 7 garantisce il diritto a essere vestito in modo dignitoso e pulito e, nella prassi, a usare abiti propri compatibili con l'ordine dell'istituto. È un aspetto della vita quotidiana che concorre, insieme all'igiene e all'alimentazione, a definire la qualità complessiva della detenzione.

Casi pratici

Caso 1: Uso di abiti propri

Tizio indossa abiti personali compatibili con le esigenze dell'istituto: l'uso dell'abito proprio è consentito e rafforza il senso di identità.

Caso 2: Vestiario insufficiente

A Caio non è garantito un ricambio adeguato di biancheria: la carenza può essere segnalata con il diritto di reclamo.

Caso 3: Abito civile per il semilibero

Sempronio, ammesso alla semilibertà, indossa abiti civili durante l'attività esterna, come previsto dall'art. 48.

Domande frequenti

I detenuti devono indossare una divisa?

No: l'abito non deve presentare segni di degradazione o caratteri umilianti ed è di foggia dignitosa; nella prassi è ampiamente consentito l'uso di abiti propri.

Cosa garantisce l'art. 7?

La fornitura a ogni detenuto di biancheria, vestiario ed effetti d'uso in quantità sufficiente e in buono stato di conservazione e pulizia.

Perché conta l'abbigliamento in carcere?

Perché è un elemento di identità e di dignità della persona: la pena incide sulla libertà, non sulla dignità, e l'abito non può avere tratti infamanti.

Cosa fare se il vestiario è inadeguato?

La fornitura insufficiente o in cattivo stato può essere segnalata con il diritto di reclamo (art. 35) e, nei casi gravi, con il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.