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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 41 disciplina la commissione provinciale competente a determinare l'indennità.
  • È un organo tecnico, stabilmente preposto alla stima delle indennità.
  • Determina l'indennità definitiva nei casi previsti dall'art. 21.
  • Ne sono disciplinati composizione e funzionamento.
  • Offre una stima imparziale e qualificata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41 T.U. Espropriazione — Commissione competente alla determinazione dell’indennità definitiva

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede; b) dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato; c) dall’ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato; d) dal presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato; e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione; f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.

3. La commissione ha sede presso l’ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell’Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l’assegnazione del personale necessario.

4. Nell’ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

Commento

Oggetto e ratio

L'art. 41 disciplina la commissione provinciale competente alla determinazione dell'indennità di espropriazione. Si tratta di un organo tecnico, stabilmente preposto alla stima delle indennità nel territorio, che interviene nei casi in cui non si raggiunga un accordo sull'indennità provvisoria e occorra una determinazione definitiva.

La funzione della commissione

La commissione determina l'indennità definitiva di espropriazione, applicando i criteri di legge in base alla natura del bene. Il suo intervento offre una valutazione qualificata e tendenzialmente imparziale, alternativa o complementare rispetto alla stima affidata a periti nominati dalle parti (art. 21).

La composizione

La commissione è composta da membri dotati di competenze tecniche in materia estimativa e urbanistica, secondo quanto previsto dalla legge, ed è di regola istituita a livello provinciale. La presenza di professionalità qualificate e di componenti rappresentativi delle diverse istanze coinvolte è funzionale alla correttezza e all'attendibilità della stima, oltre che alla sua percepita imparzialità. La stabilità dell'organo, rispetto a periti nominati caso per caso, contribuisce inoltre a una maggiore uniformità dei criteri applicati sul territorio.

Il funzionamento

La commissione opera secondo le regole stabilite per il suo funzionamento, esaminando gli elementi rilevanti per la stima, come la destinazione urbanistica del bene, le sue caratteristiche e i dati di mercato. L'esito si traduce in una determinazione motivata dell'indennità.

Il rapporto con il procedimento di stima

L'intervento della commissione si inserisce nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennità (art. 21): essa rappresenta uno degli strumenti attraverso cui si giunge alla quantificazione definitiva, in alternativa o in mancanza dell'accordo sulla terna di periti.

L'impugnabilità della stima

La determinazione dell'indennità operata dalla commissione non è insindacabile: può essere contestata con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello (art. 54), che può disporre una consulenza tecnica per rideterminare il valore. La stima della commissione costituisce comunque un punto di riferimento qualificato nel giudizio.

Profili pratici e tutela

Per il proprietario, la stima della commissione è un momento importante: conviene fornire elementi e documentazione a sostegno del valore preteso. Se la determinazione non è condivisa, resta la via dell'opposizione alla stima nel termine di legge. La qualità della motivazione della commissione incide anche sull'esito dell'eventuale giudizio.

Casi pratici

Caso 1: Stima della commissione

Mancando l'accordo sui periti, l'indennità del fondo di Tizio è determinata dalla commissione provinciale competente.

Caso 2: Opposizione alla stima

Caio non condivide la determinazione della commissione e propone opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello.

Caso 3: Documenti a sostegno

Sempronio fornisce alla commissione perizie e dati di mercato a sostegno del maggior valore del proprio bene.

Domande frequenti

Cos'è la commissione provinciale espropri?

Un organo tecnico stabilmente preposto alla determinazione delle indennità di espropriazione nel territorio.

Quando interviene?

Nei casi di determinazione definitiva dell'indennità, in alternativa o in mancanza dell'accordo sui periti, ai sensi dell'art. 21.

La sua stima è definitiva e insindacabile?

No: può essere contestata con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, che può disporre una consulenza tecnica.

Come posso far valere il maggior valore del bene?

Fornendo alla commissione elementi e documentazione e, se la stima non è condivisa, proponendo opposizione nel termine di legge.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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