- L'espropriazione comporta l'estinzione dei diritti reali o personali sul bene, salvo quelli compatibili.
- I diritti estinti si trasferiscono sull'indennità.
- Le azioni dei terzi non incidono sul procedimento espropriativo.
- I creditori possono soddisfarsi sulle somme dovute, non sul bene.
- Tutela la realizzazione dell'opera e l'ordine dei rapporti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 T.U. Espropriazione — Effetti dell’espropriazione per i terzi
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.
4. A seguito dell’esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma.
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 25 disciplina gli effetti dell'espropriazione nei confronti dei terzi titolari di diritti sul bene. La norma assicura che l'acquisto da parte del beneficiario avvenga libero da pesi incompatibili con la destinazione pubblica, garantendo al contempo ai terzi un'adeguata tutela mediante il trasferimento delle loro ragioni sull'indennità. Si realizza così un punto di equilibrio tra l'interesse alla realizzazione dell'opera e la posizione dei titolari di diritti.
L'estinzione dei diritti
Con l'espropriazione del diritto di proprietà si estinguono automaticamente gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Cessano quindi, ad esempio, le ipoteche, le servitù e i diritti di godimento incompatibili con la destinazione pubblica del bene.
Il trasferimento sull'indennità
I diritti estinti si trasferiscono sull'indennità di espropriazione: i titolari, come i creditori ipotecari, possono far valere le proprie ragioni sulle somme dovute all'espropriato, secondo l'ordine e le regole proprie dei rispettivi diritti. Il meccanismo della surrogazione reale tutela i terzi senza ostacolare l'acquisto del bene.
L'irrilevanza per il procedimento
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo né sugli effetti del decreto: il procedimento prosegue e l'esproprio produce i suoi effetti indipendentemente dalle controversie tra i privati sui diritti relativi al bene. Tali controversie si risolvono sul piano del riparto dell'indennità.
I diritti compatibili
Non si estinguono i diritti compatibili con i fini dell'espropriazione: alcune servitù o vincoli che non ostacolano la destinazione pubblica del bene possono permanere. La valutazione di compatibilità dipende dalla natura dell'opera e del diritto considerato.
Il deposito a garanzia dei terzi
Quando esistono diritti di terzi sul bene o contestazioni sulla titolarità, l'indennità è di regola depositata, anziché pagata direttamente, così da garantire le ragioni di tutti gli aventi diritto. Il deposito assicura che le somme restino disponibili per chi risulterà titolare.
Profili pratici e tutela
Per il creditore o il titolare di un diritto sul bene è essenziale sapere che, dopo l'esproprio, la garanzia si sposta sull'indennità: occorre quindi attivarsi per far valere le proprie ragioni sulle somme. Le controversie sul riparto dell'indennità tra gli aventi diritto appartengono al giudice ordinario, mentre i vizi del procedimento restano sindacabili davanti al giudice amministrativo.
Casi pratici
Caso 1: Ipoteca trasferita
Sul bene espropriato a Tizio gravava un'ipoteca: con l'esproprio l'ipoteca si estingue sul bene e il creditore si soddisfa sull'indennità depositata.
Caso 2: Servitù compatibile
Una servitù che non ostacola la destinazione pubblica del bene di Caio permane anche dopo l'espropriazione, in quanto compatibile con i fini dell'opera.
Caso 3: Contestazione tra terzi
Sussistendo contestazioni sulla titolarità del fondo, l'indennità è depositata: la controversia tra i privati non blocca il procedimento espropriativo.
Domande frequenti
Cosa succede ai diritti dei terzi con l'esproprio?
Si estinguono i diritti reali o personali sul bene, salvo quelli compatibili con i fini dell'espropriazione, e si trasferiscono sull'indennità.
Il creditore ipotecario perde la garanzia?
No: la garanzia si trasferisce sull'indennità, su cui il creditore può far valere le proprie ragioni.
Le liti tra privati bloccano l'esproprio?
No: le azioni sul bene non incidono sul procedimento; in caso di contestazioni l'indennità è depositata.
Tutti i diritti si estinguono?
No: permangono i diritti compatibili con i fini dell'espropriazione, secondo la natura dell'opera e del diritto.
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