- L'art. 12 individua gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità.
- Di regola è l'approvazione del progetto dell'opera a dichiarare la pubblica utilità.
- La PU può derivare anche da altri atti previsti dalla legge (accordi, conferenze di servizi).
- La dichiarazione è presupposto indispensabile del decreto di esproprio.
- Senza una valida PU il procedimento non può proseguire.
Testo dell'articoloVigente
Art. 12 T.U. Espropriazione — Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell’accordo di programma o di altro atto di cui all’articolo 10, nonché le successive varianti in corso d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Oggetto e ratio
L'art. 12 individua gli atti dai quali deriva la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, momento centrale del procedimento perché collega l'intervento all'interesse pubblico e legittima le fasi successive fino al decreto di esproprio. La norma elenca le fonti della dichiarazione, dando certezza su quando essa si intende intervenuta.
L'approvazione del progetto
Di regola, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con l'approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità. È l'atto che, definendo l'opera nei suoi contenuti, ne afferma la necessità per l'interesse generale e ne consente la realizzazione anche mediante espropriazione.
Gli altri atti previsti dalla legge
La pubblica utilità può discendere anche da atti diversi cui la legge attribuisce tale effetto, come gli accordi di programma, le determinazioni conclusive delle conferenze di servizi o altri provvedimenti settoriali. In questi casi è la specifica previsione normativa a ricollegare la dichiarazione all'atto.
Il rapporto con la fase del vincolo
La dichiarazione di pubblica utilità presuppone, di norma, che il bene sia già sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio e deve intervenire entro il termine di efficacia del vincolo. Le due fasi sono concatenate: il vincolo individua il bene, la dichiarazione afferma la concreta utilità dell'opera.
Gli effetti
Con la dichiarazione di pubblica utilità il procedimento entra nella fase che può condurre all'espropriazione: si apre la strada alla determinazione dell'indennità e all'emanazione del decreto. La dichiarazione ha però efficacia temporanea, soggetta al termine entro cui deve essere emanato il decreto (art. 13).
Il contenuto necessario
L'atto che comporta la dichiarazione deve consentire di individuare con precisione i beni interessati e l'opera da realizzare, anche attraverso gli elaborati progettuali. La completezza di tali elementi è condizione di legittimità e presupposto per la corretta prosecuzione del procedimento.
Profili pratici e tutela
Per il privato, individuare l'atto che ha dichiarato la pubblica utilità è essenziale, perché da esso decorrono i termini e dipende la legittimità degli atti successivi. La dichiarazione e l'atto che la comporta sono impugnabili davanti al giudice amministrativo per i vizi propri, ad esempio per carenza dei presupposti o difetto di motivazione sull'interesse pubblico.
Casi pratici
Caso 1: Approvazione del progetto
Il Comune approva il progetto definitivo di una scuola: con tale atto si intende dichiarata la pubblica utilità dell'opera sul terreno di Tizio.
Caso 2: Conferenza di servizi
La determinazione conclusiva di una conferenza di servizi comporta, secondo la legge, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera che interessa il fondo di Caio.
Caso 3: Pubblica utilità mancante
Sempronio impugna il decreto di esproprio rilevando l'assenza di un valido atto dichiarativo della pubblica utilità.
Domande frequenti
Quale atto dichiara la pubblica utilità?
Di regola l'approvazione del progetto dell'opera; la pubblica utilità può derivare anche da altri atti cui la legge attribuisce tale effetto.
La pubblica utilità può nascere da una conferenza di servizi?
Sì, quando la legge ricollega la dichiarazione alla determinazione conclusiva della conferenza o ad altri atti settoriali.
Perché è così importante?
Perché è il presupposto indispensabile del decreto di esproprio: senza una valida dichiarazione il procedimento non può proseguire.
L'atto è impugnabile?
Sì, davanti al giudice amministrativo per i vizi propri, come la carenza dei presupposti o il difetto di motivazione.
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