- L'art. 6 individua l'autorità competente a espropriare in base al soggetto che realizza l'opera.
- Di regola provvede l'amministrazione che cura l'interesse pubblico perseguito con l'opera.
- Ogni ente istituisce o individua un ufficio per le espropriazioni.
- Sono previste regole per opere statali, regionali e degli enti locali.
- La corretta competenza è condizione di legittimità degli atti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 6 T.U. Espropriazione — Regole generali sulla competenza
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l’ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente.
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un’altra forma associativa prevista dalla legge.
5. All’ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici.
7. Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
8. Se l’opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l’amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nella concessione o nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l’autorità espropriante è l’Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.
9-bis L’autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 6 detta le regole generali sulla competenza in materia espropriativa, individuando quale autorità sia titolare del potere di espropriare in relazione all'opera da realizzare. La chiarezza sulla competenza è essenziale: l'atto adottato da un'autorità incompetente è viziato.
Il criterio generale
Di regola, l'autorità competente all'espropriazione è l'amministrazione che cura l'interesse pubblico perseguito con l'opera, cioè quella titolare della funzione cui l'opera è preordinata. La competenza segue dunque la titolarità dell'interesse pubblico.
L'ufficio per le espropriazioni
Ogni ente che realizza opere espropriando beni istituisce o individua un ufficio per le espropriazioni, struttura tecnica deputata a curare gli adempimenti del procedimento. L'ufficio assicura competenza e continuità nella gestione delle pratiche espropriative.
Opere statali, regionali e locali
La norma distingue a seconda della natura dell'opera: per le opere statali provvede l'amministrazione statale competente; per quelle regionali, la Regione o l'ente da essa indicato; per quelle di competenza degli enti locali, il Comune o la Provincia. La ripartizione segue la titolarità dell'opera.
Delega e soggetti attuatori
La competenza può essere esercitata anche tramite soggetti delegati o attuatori, come i concessionari, nei limiti e con le modalità previste dall'atto di delega o di concessione. Resta ferma la riconducibilità del potere all'autorità titolare.
Profili pratici e tutela
L'individuazione dell'autorità competente è uno dei primi controlli da compiere: l'incompetenza è un vizio di legittimità che il privato può far valere davanti al giudice amministrativo. Per l'amministrazione, l'istituzione di un ufficio espropri qualificato riduce il rischio di errori procedurali e di contenzioso.
Competenza e buon andamento
La chiarezza sulle competenze non è un mero adempimento formale: risponde al principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), assicurando che ciascun atto sia adottato dall'organo effettivamente responsabile dell'opera e dotato delle necessarie competenze tecniche. L'istituzione di un ufficio per le espropriazioni stabile e qualificato consente di gestire in modo coerente le diverse fasi del procedimento, dalla determinazione dell'indennità all'esecuzione del decreto, riducendo il rischio di vizi e di contenzioso. Per il privato, sapere quale ufficio cura la pratica facilita l'esercizio dei diritti partecipativi e l'interlocuzione con l'amministrazione.
Casi pratici
Caso 1: Opera comunale
Per una scuola comunale provvede il Comune, tramite il proprio ufficio per le espropriazioni, in quanto ente titolare dell'opera.
Caso 2: Concessionario delegato
La realizzazione dell'opera è affidata a un concessionario delegato, che cura gli adempimenti espropriativi nei limiti dell'atto di concessione, restando il potere riconducibile all'autorità titolare.
Caso 3: Atto di autorità incompetente
Tizio impugna davanti al TAR il decreto adottato da un'autorità priva di competenza sull'opera, facendo valere il vizio di incompetenza.
Domande frequenti
Chi è competente a espropriare?
Di regola l'amministrazione che cura l'interesse pubblico perseguito con l'opera, secondo la titolarità dell'opera stessa.
Cos'è l'ufficio per le espropriazioni?
La struttura tecnica che ogni ente istituisce o individua per curare gli adempimenti del procedimento espropriativo.
Un concessionario può curare l'esproprio?
Sì, come soggetto delegato o attuatore, nei limiti dell'atto di delega o concessione; il potere resta riconducibile all'autorità titolare.
Cosa comporta l'incompetenza?
È un vizio di legittimità che rende annullabili gli atti del procedimento davanti al giudice amministrativo.
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