- L'art. 5 regola il rapporto tra il testo unico e la potestà legislativa regionale.
- Le Regioni esercitano le proprie competenze nel rispetto dei principi del testo unico.
- Riflette il riparto di competenze dell'art. 117 della Costituzione.
- Distingue i principi generali (statali) dalla disciplina di dettaglio (regionale).
- Assicura un assetto uniforme delle garanzie su tutto il territorio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 T.U. Espropriazione — Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
4. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 5 disciplina l'applicazione del testo unico nei confronti delle Regioni, definendo il rapporto tra la disciplina statale e la potestà legislativa regionale in materia di espropriazione. La norma mira a conciliare l'uniformità delle garanzie fondamentali con gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni.
Il riparto costituzionale
La materia si colloca nell'intreccio di competenze delineato dall'art. 117 della Costituzione: alcuni profili attengono a materie di competenza statale (come l'ordinamento civile, per il regime della proprietà e dell'indennità), altri rientrano in ambiti in cui le Regioni possono legiferare. L'art. 5 traduce questo riparto sul piano applicativo.
Principi e disciplina di dettaglio
Alle Regioni è riconosciuta la possibilità di disciplinare aspetti del procedimento, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal testo unico. I principi generali, di matrice statale, garantiscono un nucleo comune di tutele; la disciplina di dettaglio può essere adattata alle esigenze territoriali.
L'esigenza di uniformità
La fissazione di principi comuni risponde all'esigenza di assicurare che le garanzie essenziali del proprietario, come la legalità del potere e il diritto all'indennizzo, siano uniformi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione in cui si svolge il procedimento.
Le leggi regionali
Le leggi regionali che disciplinano profili del procedimento espropriativo devono perciò muoversi entro la cornice dei principi del testo unico: non possono derogare al nucleo di garanzie, ma possono regolare aspetti organizzativi e procedurali di competenza regionale.
Profili pratici
In concreto, per individuare la disciplina applicabile occorre considerare sia il testo unico sia l'eventuale legge regionale di settore. Un'attenta verifica delle fonti è importante per individuare l'autorità competente e le specifiche modalità procedurali; resta fermo che i principi statali costituiscono il limite invalicabile di legittimità.
Un sistema a più livelli
La materia espropriativa si presenta come un sistema a più livelli, in cui convivono la disciplina statale di principio, la legislazione regionale di dettaglio e gli atti di pianificazione e attuazione degli enti locali. Questa articolazione richiede all'operatore un'attenta ricostruzione delle fonti applicabili al caso concreto. Il nucleo delle garanzie, tuttavia, resta saldamente ancorato ai principi statali e costituzionali: la legalità del potere, la temporaneità dei vincoli, il diritto a un serio indennizzo e la tutela giurisdizionale costituiscono uno standard minimo uniforme, che le discipline regionali e locali possono integrare ma non comprimere.
Casi pratici
Caso 1: Legge regionale di dettaglio
Una Regione disciplina aspetti organizzativi del procedimento espropriativo: la legge regionale è valida se rispetta i principi del testo unico.
Caso 2: Garanzia uniforme
Tizio, espropriato in una Regione, beneficia comunque del nucleo di garanzie fissato dai principi statali, identico su tutto il territorio.
Caso 3: Disciplina applicabile
Per il procedimento sul fondo di Caio occorre coordinare il testo unico con l'eventuale legge regionale di settore al fine di individuare l'autorità competente.
Domande frequenti
Le Regioni possono legiferare sull'espropriazione?
Sì, su profili di loro competenza, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal testo unico statale.
Perché esistono principi statali comuni?
Per garantire che le tutele essenziali del proprietario siano uniformi su tutto il territorio nazionale, secondo il riparto dell'art. 117 Cost.
La legge regionale può derogare alle garanzie?
No: non può derogare al nucleo di garanzie del testo unico, ma può regolare aspetti organizzativi e procedurali di competenza regionale.
Quale disciplina si applica nel concreto?
Va considerato sia il testo unico sia l'eventuale legge regionale di settore, restando i principi statali il limite di legittimità.
Vedi anche