- Le comunicazioni avvengono di regola via PEC all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi; il fax è residuale.
- I difensori indicano un recapito e comunicano ogni variazione.
- Atti e provvedimenti sono depositati con modalità informatiche (processo amministrativo telematico).
- La norma è il fondamento del PAT e della digitalizzazione del processo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 136 Codice del Processo Amministrativo — Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione allindirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.
2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.
2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Il fondamento del processo amministrativo telematico
L'art. 136 detta le disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici, costituendo una delle basi normative del processo amministrativo telematico (PAT). La norma disciplina le modalità con cui avvengono le comunicazioni tra ufficio giudiziario e parti e con cui gli atti e i provvedimenti sono depositati, privilegiando gli strumenti digitali.
Il regime delle comunicazioni
Le comunicazioni sono eseguite di regola a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che opera tuttavia in via residuale: la comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare quella all'indirizzo PEC, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito.
L'onere di aggiornamento dei recapiti
La norma pone a carico dei difensori l'onere di mantenere aggiornati i propri recapiti, comunicando tempestivamente ogni variazione. L'inadempimento può comportare conseguenze sul piano della conoscibilità degli atti: le comunicazioni effettuate ai recapiti risultanti si considerano ritualmente eseguite, sicché la diligenza nell'aggiornamento è essenziale per non incorrere in decadenze o pregiudizi.
I depositi informatici
Gli atti e i provvedimenti del processo sono depositati con modalità informatiche. La digitalizzazione del deposito risponde a esigenze di efficienza, tracciabilità e certezza: il sistema attesta data e ora del deposito, rilevanti ai fini del rispetto dei termini. Il PAT ha così trasformato la gestione del fascicolo, rendendolo integralmente telematico.
La ratio della digitalizzazione
La disciplina mira a coniugare celerità, economicità e certezza del processo: le comunicazioni telematiche sono immediate e documentate, i depositi informatici riducono tempi e oneri e assicurano la tracciabilità degli atti. La residualità del fax conferma la centralità della PEC quale canale ordinario di comunicazione.
Profili pratici
I difensori devono curare l'esattezza e l'aggiornamento del proprio domicilio digitale nei pubblici elenchi e gestire correttamente i depositi telematici, verificando le ricevute che attestano data e ora. La conoscenza delle regole sul PAT è indispensabile per evitare che disguidi informatici si traducano in decadenze o irregolarità degli atti.
Casi pratici
Caso 1: La comunicazione via PEC
La segreteria comunica a Tizio gli avvisi all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi: la comunicazione si considera ritualmente eseguita.
Caso 2: Il fax residuale
Per un malfunzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa, la comunicazione a Caia è eseguita, in via eccezionale, a mezzo fax.
Caso 3: Il deposito telematico
Sempronio deposita il ricorso con modalità informatiche: la ricevuta attesta data e ora, rilevanti per il rispetto dei termini.
Domande frequenti
Come avvengono le comunicazioni nel processo amministrativo?
Di regola via PEC all'indirizzo dei pubblici elenchi; il fax è solo residuale.
Devo aggiornare i miei recapiti?
Sì: è onere del difensore comunicare ogni variazione alla segreteria e alle parti.
Gli atti si depositano in modo informatico?
Sì: il processo amministrativo telematico prevede depositi con modalità informatiche.
Quando si usa il fax?
Solo se è impossibile la comunicazione via PEC per malfunzionamento del sistema informatico.
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