← Torna a Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'appello sulle operazioni elettorali del Parlamento europeo si propone con dichiarazione presso la segreteria del TAR entro cinque giorni.
  • L'atto con i motivi va depositato entro trenta giorni dall'avviso di pubblicazione della sentenza.
  • È un rito scisso: dichiarazione di appello e successiva motivazione.
  • Per il resto valgono le regole degli altri riti elettorali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 132 Codice del Processo Amministrativo — Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

2. L’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione della sentenza.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell’articolo 131.

LIBRO QUINTO – NORME FINALI

Commento

Il rito d'appello per le elezioni europee

L'art. 132 detta una disciplina specifica per l'appello relativo alle operazioni elettorali del Parlamento europeo, distinta da quella dell'art. 131 per le elezioni di enti locali e regioni. La peculiarità sta nella struttura scissa dell'impugnazione, articolata in una dichiarazione di appello e in un successivo deposito dei motivi.

La dichiarazione di appello

Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. La dichiarazione, da rendere in tempi brevissimi, manifesta la volontà di impugnare e fissa l'avvio del giudizio di secondo grado.

Il deposito dei motivi

L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza. La scissione tra dichiarazione e motivazione consente di anticipare l'instaurazione del gravame con un atto essenziale, rinviando a un momento successivo l'articolazione completa delle censure, una volta acquisita piena conoscenza della motivazione della sentenza.

La ratio della struttura scissa

La particolare scansione risponde all'esigenza di conciliare la celerità, garantita dalla tempestiva dichiarazione di appello, con la necessità di una motivazione compiuta, che presuppone la conoscenza integrale della sentenza. Il modello bifasico assicura così rapidità nell'avvio e completezza nell'esposizione dei motivi.

Il rinvio alle altre regole

Per quanto non disposto dall'articolo, si applicano le regole proprie del contenzioso elettorale e, in quanto compatibili, quelle dell'appello amministrativo. Il rito europeo si inserisce dunque nel più ampio sistema dei riti elettorali speciali, condividendone i caratteri di celerità e specialità, con gli adattamenti propri della competizione per il Parlamento europeo.

Profili pratici

Chi intende appellare in materia di elezioni europee deve presentare la dichiarazione di appello entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o del dispositivo, e poi depositare l'atto con i motivi entro trenta giorni dall'avviso di pubblicazione. È essenziale rispettare entrambi i termini della sequenza, perché l'omissione dell'uno o dell'altro compromette l'impugnazione.

Casi pratici

Caso 1: La dichiarazione tempestiva

Tizio presenta la dichiarazione di appello in segreteria entro cinque giorni dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza europea.

Caso 2: Il deposito dei motivi

Caia deposita l'atto di appello con i motivi entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

Caso 3: La sequenza bifasica

Sempronio rispetta entrambi i passaggi: prima la dichiarazione, poi la motivazione, completando ritualmente l'appello.

Domande frequenti

Come si propone l'appello sulle elezioni europee?

Con dichiarazione in segreteria del TAR entro cinque giorni, e successivo deposito dei motivi entro trenta giorni.

Da quando decorre il termine per la dichiarazione?

Dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

Quando si depositano i motivi?

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

Cosa si applica per il resto?

Le regole del contenzioso elettorale e, in quanto compatibili, quelle dell'appello amministrativo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.