- Il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione si propone, anche senza diffida, nel termine dell'art. 31, comma 2 (un anno).
- È deciso con sentenza in forma semplificata.
- In caso di accoglimento il giudice ordina di provvedere, di norma entro trenta giorni.
- Il giudice può nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Testo dell'articoloVigente
Art. 117 Codice del Processo Amministrativo — Ricorsi avverso il silenzio
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito.
6. Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.
Titolo IV – Procedimento di ingiunzione
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Commento
La tutela contro l'inerzia dell'amministrazione
L'art. 117 disciplina il rito speciale per i ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, cioè la sua mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine di conclusione del procedimento. Il rito attua il diritto del cittadino a ottenere una risposta e dà concretezza all'obbligo di provvedere previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).
La proposizione del ricorso
Il ricorso è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, nel termine di cui all'art. 31, comma 2, cioè fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La possibilità di agire senza diffida semplifica l'accesso alla tutela, ancorandola al solo dato oggettivo dell'inerzia.
Il rito semplificato
Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata, secondo una scansione accelerata coerente con l'esigenza di una risposta rapida. La celerità del rito riflette la natura dell'interesse fatto valere: ottenere senza ulteriori ritardi la pronuncia dell'amministrazione sull'istanza rimasta inevasa.
Il contenuto della decisione
In caso di totale o parziale accoglimento, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni. L'ordine giudiziale impone all'amministrazione di esercitare il potere, ferma restando, di regola, la sua discrezionalità sul contenuto del provvedimento. Quando però si tratti di attività vincolata o non residuino margini di discrezionalità, il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, ai sensi dell'art. 31, comma 3.
Il commissario ad acta
Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza che definisce il giudizio o successivamente. Il commissario interviene in caso di perdurante inerzia, provvedendo in luogo dell'amministrazione: è la garanzia ultima dell'effettività, che assicura il risultato anche quando l'ordine di provvedere resti inattuato.
Profili pratici
Per agire contro il silenzio basta verificare il decorso del termine di conclusione del procedimento; non occorre diffidare, ma è necessario notificare ad almeno un controinteressato. Conviene chiedere fin dal ricorso la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, e valutare se la pretesa, in quanto vincolata, consenta al giudice di pronunciarsi anche sulla fondatezza.
Casi pratici
Caso 1: Il ricorso senza diffida
Tizio, decorso il termine senza risposta, propone ricorso contro il silenzio senza previa diffida, notificando all'amministrazione e a un controinteressato.
Caso 2: L'ordine di provvedere
Accolto il ricorso, il giudice ordina al Comune di provvedere entro trenta giorni sull'istanza di Caia.
Caso 3: Il commissario per il silenzio persistente
L'amministrazione resta inerte anche dopo l'ordine: il commissario ad acta nominato dal giudice provvede in sua vece in favore di Sempronio.
Domande frequenti
Quando posso ricorrere contro il silenzio?
Decorso il termine di conclusione del procedimento, anche senza diffida, e comunque entro un anno (art. 31, comma 2).
Cosa ordina il giudice se accoglie il ricorso?
Ordina all'amministrazione di provvedere, di norma entro trenta giorni.
Il giudice può decidere sul contenuto del provvedimento?
Solo se si tratta di attività vincolata o senza margini di discrezionalità (art. 31, comma 3).
Cosa succede se l'amministrazione resta inerte?
Il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sua vece.
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