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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'azione di ottemperanza si propone con ricorso notificato all'amministrazione e a tutte le parti, anche senza previa diffida.
  • Si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza (actio iudicati).
  • Va depositato in copia autentica il provvedimento da eseguire, con prova del giudicato.
  • Il giudice decide con sentenza in forma semplificata e può adottare misure attuative, tra cui le penalità di mora e il commissario ad acta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 Codice del Processo Amministrativo — Procedimento

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. L’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;

c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

5. Se è chiesta l’esecuzione di un’ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’articolo 29, con il rito ordinario.

7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza.

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

Commento

L'azione di ottemperanza e la sua funzione

L'art. 114 disciplina il procedimento del giudizio di ottemperanza, lo strumento con cui si ottiene l'attuazione coattiva di una sentenza o di altro titolo rimasto ineseguito dall'amministrazione. Il giudizio dà concretezza al principio di effettività della tutela: una decisione favorevole sarebbe priva di valore se l'amministrazione potesse impunemente non darvi seguito. L'ottemperanza chiude perciò il cerchio della tutela, trasformando l'accertamento in risultato concreto.

La proposizione senza previa diffida

L'azione si propone con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo. La norma precisa che non è necessaria una previa diffida: superando orientamenti più formalistici, il legislatore ha semplificato l'accesso al rimedio, ritenendo sufficiente l'inadempimento dell'obbligo nascente dal titolo.

Il termine decennale di prescrizione

L'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Si tratta della prescrizione dell'actio iudicati: la pretesa di ottenere l'esecuzione del giudicato è soggetta al termine ordinario decennale, in coerenza con la natura del diritto a vedere attuata la decisione. Il termine può essere interrotto secondo le regole generali, anche mediante atti diretti a conseguire quanto dovuto in base al giudicato.

Gli oneri documentali

Unitamente al ricorso deve essere depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato. La completezza documentale consente al giudice di verificare l'esistenza e la definitività del titolo, presupposti dell'azione. La mancanza di tali elementi incide sulla procedibilità del ricorso.

La decisione e i poteri del giudice

Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. I suoi poteri sono ampi: può ordinare l'esecuzione, determinare le modalità attuative, dichiarare nulli gli atti elusivi o violativi del giudicato e nominare un commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione inadempiente. Su richiesta di parte può inoltre fissare una penalità di mora (astreinte) per ogni ritardo nell'esecuzione, rafforzando la coazione all'adempimento.

La natura mista del giudizio

Il giudizio di ottemperanza ha carattere composito: è esecuzione del giudicato, ma anche cognizione, perché può richiedere l'interpretazione del comando contenuto nella sentenza e la verifica della conformità ad esso dell'attività amministrativa successiva. Questa duplice anima ne fa uno strumento particolarmente incisivo, capace di garantire il risultato anche di fronte alla persistente inerzia o all'elusione dell'amministrazione.

Profili pratici

Per agire in ottemperanza occorre munirsi della copia autentica del titolo e, se necessario, della prova del giudicato, e notificare il ricorso all'amministrazione e alle altre parti. È utile chiedere fin da subito la fissazione delle penalità di mora e, in caso di persistente inadempimento, la nomina del commissario ad acta. Va infine monitorato il termine decennale, attivando eventuali atti interruttivi.

Massime giurisprudenziali

Cons. Stato, Ad. Plenaria, sent. n. 15/2014

La comminatoria delle penalità di mora (astreintes) prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile in relazione a tutte le decisioni di condanna eseguibili in sede di ottemperanza, comprese quelle aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro.

Perché è importante: Ha esteso l'astreinte anche alle condanne pecuniarie, rafforzando l'effettività dell'esecuzione del giudicato amministrativo.

Cons. Stato, Ad. Plenaria, sent. n. 24/2020

Il termine di prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza (actio iudicati), previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., può essere interrotto anche mediante un atto stragiudiziale diretto a conseguire quanto dovuto in base al giudicato. L'amministrazione soccombente è tenuta a dare spontanea esecuzione alla sentenza, in coerenza con il principio del buon andamento.

Perché è importante: Ha chiarito decorrenza e interruzione del termine per agire in ottemperanza, in linea con il principio di effettività della tutela.

Casi pratici

Caso 1: Il ricorso senza diffida

Tizio, dopo l'inerzia dell'amministrazione, propone direttamente il ricorso per ottemperanza senza alcuna previa diffida, come consentito dalla norma.

Caso 2: Le penalità di mora

Caia chiede e ottiene la fissazione di un'astreinte per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, così da indurre l'amministrazione ad adempiere.

Caso 3: Il commissario ad acta

Persistendo l'inadempimento, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell'amministrazione a dare attuazione alla sentenza in favore di Sempronio.

Domande frequenti

Serve diffidare l'amministrazione prima dell'ottemperanza?

No: il ricorso può essere proposto anche senza previa diffida.

In quanto tempo si prescrive l'azione di ottemperanza?

In dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Cosa devo allegare al ricorso?

La copia autentica del provvedimento da eseguire, con l'eventuale prova del giudicato.

Cosa può fare il giudice se l'amministrazione non esegue?

Adottare misure attuative, fissare penalità di mora e nominare un commissario ad acta.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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