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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il terzo può opporsi a una sentenza pronunciata tra altri soggetti, anche se passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
  • È l'opposizione di terzo ordinaria, a tutela di chi non ha partecipato al giudizio.
  • Aventi causa e creditori possono opporsi quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione a loro danno (opposizione revocatoria).
  • È un mezzo che apre la tutela a soggetti rimasti estranei al processo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108 Codice del Processo Amministrativo — Casi di opposizione di terzo

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

Commento

La tutela del terzo estraneo al giudizio

L'art. 108 disciplina l'opposizione di terzo, mezzo di impugnazione che consente a chi non è stato parte di un giudizio di reagire contro una sentenza che lo pregiudichi. La norma riconosce che il giudicato, pur facendo stato tra le parti, non può ledere impunemente le posizioni di soggetti che non hanno avuto modo di difendersi.

L'opposizione di terzo ordinaria

Il comma 1 prevede che un terzo possa opporsi a una sentenza del TAR o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando essa pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. È lo strumento del terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile con quella riconosciuta dalla sentenza, che resterebbe altrimenti privo di tutela.

L'opposizione di terzo revocatoria

Il comma 2 contempla una figura distinta: gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono opporsi alla sentenza quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno. Qui il terzo non vanta una posizione autonoma incompatibile, ma subisce gli effetti di un giudizio fraudolento orchestrato a suo danno: l'opposizione mira a rimuovere gli effetti pregiudizievoli di una decisione collusiva.

Il presupposto del pregiudizio

In entrambe le ipotesi è essenziale il pregiudizio: nel primo caso la lesione diretta di diritti o interessi legittimi del terzo, nel secondo il danno derivante dal dolo o dalla collusione. Senza un effettivo pregiudizio manca l'interesse a opporsi. La posizione del terzo deve essere giuridicamente qualificata, non un mero interesse di fatto.

Il rapporto con il giudicato

La possibilità di opporsi anche a sentenza passata in giudicato segna la specialità del rimedio: il giudicato è stabile tra le parti, ma cedevole rispetto al terzo pregiudicato che non vi ha partecipato. Si attua così il principio per cui nessuno può subire gli effetti sfavorevoli di un processo in cui non è stato posto in condizione di difendersi.

Profili pratici

Il terzo che intenda opporsi deve dimostrare la propria estraneità al giudizio e il pregiudizio subito; nell'opposizione revocatoria occorre allegare e provare il dolo o la collusione. La scelta tra le due figure dipende dalla natura della posizione e dal tipo di lesione patita.

Le due figure a confronto e il diritto di difesa

L'opposizione ordinaria e quella revocatoria, pur accomunate dalla tutela del terzo, divergono per presupposti ed effetti: la prima protegge chi vanta una posizione autonoma e incompatibile con il giudicato, la seconda chi subisce un giudizio fraudolento. Entrambe attuano il principio del contraddittorio, per cui il processo non può pregiudicare chi non vi ha partecipato. La distinzione incide anche sui termini e sull'onere probatorio, particolarmente gravoso nell'opposizione revocatoria, dove vanno dimostrati il dolo o la collusione e il nesso con il danno subito dal terzo.

Casi pratici

Caso 1: Il terzo titolare di un diritto

Tizio, proprietario di un fondo, è pregiudicato da una sentenza resa tra altri soggetti sulla medesima area: propone opposizione di terzo ordinaria a tutela del suo diritto.

Caso 2: La sentenza collusiva

Caia, creditrice di una delle parti, scopre che la sentenza è frutto di collusione a suo danno: propone opposizione di terzo revocatoria.

Caso 3: Il difetto di pregiudizio

Sempronio vuole opporsi ma non subisce alcuna lesione di una posizione giuridica propria: l'opposizione è inammissibile per difetto di interesse.

Domande frequenti

Chi può proporre opposizione di terzo?

Il terzo che, non avendo partecipato al giudizio, è pregiudicato nei suoi diritti o interessi legittimi dalla sentenza.

Si può opporre anche a sentenza definitiva?

Sì, anche se passata in giudicato.

Cos'è l'opposizione revocatoria?

Quella di aventi causa e creditori contro una sentenza effetto di dolo o collusione a loro danno.

Basta un interesse di fatto?

No: occorre una posizione giuridica qualificata e un effettivo pregiudizio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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