- L'impugnazione va notificata nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza.
- In mancanza, si notifica presso il difensore o nel domicilio eletto per il giudizio risultante dalla sentenza.
- Se la notifica fallisce perché il domiciliatario si è trasferito senza comunicarlo, si può chiedere al presidente un termine perentorio per completare o rinnovare la notifica.
- La regola tutela chi impugna dai disguidi non a lui imputabili, evitando decadenze ingiuste.
Testo dell'articoloVigente
Art. 93 Codice del Processo Amministrativo — Luogo di notificazione dell’impugnazione
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. L’impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.
2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l’impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l’impugnazione, un’istanza, corredata dall’attestazione dell’omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell’impugnazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 93 Cod. Amb. — zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione
- Art. 93 D.Lgs. 159/2011 — Poteri di accesso e accertamento del prefetto
- Art. 93 D.Lgs. 209/2005 — Deposito e pubblicazione
- Art. 93 D.Lgs. 42/2004 — Determinazione del premio
- Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione
- Articolo 93 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
La ratio della norma
L'art. 93 individua il luogo in cui deve essere notificata l'impugnazione di una sentenza amministrativa. La disciplina mira a conciliare due esigenze: da un lato la certezza del destinatario e del recapito, dall'altro la tutela della parte che impugna rispetto a eventi non controllabili, come il trasferimento del domiciliatario della controparte.
I luoghi della notificazione
In via principale l'impugnazione si notifica nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto con cui essa ha notificato la sentenza: è coerente che chi fa decorrere il termine breve indichi anche dove ricevere l'eventuale impugnazione. In difetto di tale indicazione, la notifica si esegue presso il difensore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, quali risultano dalla sentenza. Si segue dunque una scala di recapiti che fa leva sugli elementi già acquisiti agli atti.
Il rimedio per la notifica non andata a buon fine
Il comma 2 affronta l'ipotesi pratica più insidiosa: la notificazione ha esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza darne formale comunicazione alle altre parti. In tal caso la parte che intende impugnare non subisce la decadenza, ma può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice dell'impugnazione, un'istanza corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione. Il presidente fissa un termine perentorio per completare la notificazione o per rinnovare l'impugnazione.
Il principio di non imputabilità
La disposizione applica il principio per cui la parte non deve sopportare le conseguenze di un fatto a lei non imputabile: il trasferimento non comunicato del domiciliatario altrui non può tradursi nella perdita del diritto di impugnare. È una proiezione del diritto di difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.).
Profili pratici
Chi impugna deve conservare la prova dell'esito negativo della notifica e attivarsi subito con l'istanza al presidente, allegando l'attestazione del mancato recapito. È buona prassi verificare in anticipo i recapiti risultanti dalla sentenza e dall'atto di notificazione, per scegliere correttamente il luogo della notifica.
Notificazioni telematiche e domicilio digitale
Nel processo amministrativo telematico la notificazione dell'impugnazione avviene di regola a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici elenchi. Anche in questo contesto resta centrale l'esatta individuazione del recapito: l'indirizzo PEC del difensore costituito assume il ruolo che la norma assegna al domicilio eletto. Gli esiti di mancata consegna per cause non imputabili al notificante sono trattati secondo la logica dell'art. 93, che consente di rimettere in termini la parte diligente mediante l'istanza al presidente.
Casi pratici
Caso 1: Notifica al domicilio eletto
Il Comune ha notificato la sentenza eleggendo domicilio presso il proprio avvocato: Tizio notifica lì l'appello, correttamente individuando il recapito principale indicato nell'atto.
Caso 2: Il domiciliatario trasferito
Caia tenta la notifica, ma il domiciliatario della controparte si è trasferito senza avvisare: ottenuta l'attestazione, chiede al presidente un termine perentorio per rinnovare la notificazione, evitando la decadenza.
Caso 3: Recapito in difetto di elezione
La sentenza non riporta un domicilio eletto per l'impugnazione: Sempronio notifica allora presso il difensore costituito, come previsto in via sussidiaria dalla norma.
Domande frequenti
Dove va notificata l'impugnazione?
Nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata nell'atto di notifica della sentenza; in mancanza, presso il difensore o il domicilio risultante dalla sentenza.
Cosa faccio se la notifica non riesce per trasferimento del domiciliatario?
Puoi chiedere al presidente, con istanza e attestazione dell'omessa notifica, un termine perentorio per completarla o rinnovarla.
Rischio la decadenza se la notifica fallisce per causa non mia?
No: il rimedio dell'istanza al presidente serve proprio a evitare la decadenza per fatto non imputabile.
Chi decide sul termine per rinnovare la notifica?
Il presidente del TAR o del Consiglio di Stato, a seconda del giudice adito con l'impugnazione.
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