In sintesi
- Definizione accelerata: a seguito dell'istanza di prelievo (art. 71, comma 2), il giudice può definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.
- Presupposti necessari: il giudice deve aver accertato la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e aver sentito le parti costituite sul punto.
- Procedimento: la definizione avviene in camera di consiglio, senza udienza pubblica, dopo aver interpellato le parti sulla possibilità di una definizione accelerata.
- Natura del provvedimento: la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata, che ha lo stesso valore e gli stessi effetti di una sentenza ordinaria.
- Coordinamento: l'art. 71-bis si raccorda con l'art. 71 (istanza di prelievo), l'art. 74 (sentenza in forma semplificata) e l'art. 60 (definizione del giudizio in sede cautelare).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71-bis Codice del Processo Amministrativo — Effetti dell’istanza di prelievo
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e origine dell'istituto
L'art. 71-bis del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) è stato introdotto per valorizzare l'istanza di prelievo prevista dall'art. 71, comma 2, trasformandola da mero segnale di urgenza in un possibile gateway verso la definizione accelerata della controversia. La norma risponde all'esigenza di smaltire il contenzioso pendente con modalità semplificate quando la causa sia già matura per la decisione, senza attendere i tempi ordinari di fissazione dell'udienza pubblica.
L'istituto si inserisce nel più ampio sistema di riti alternativi e di deflazione del contenzioso che caratterizza il processo amministrativo contemporaneo: sentenza in forma semplificata (art. 74), definizione in sede cautelare (art. 60), rito abbreviato in materia di appalti (art. 120), decisioni camerali in varie tipologie di ricorsi. L'art. 71-bis aggiunge un ulteriore strumento, attivabile su impulso della stessa parte interessata tramite l'istanza di prelievo, che consente al giudice di evitare il formalismo dell'udienza pubblica quando questa sarebbe superflua.
I presupposti applicativi
La norma subordina la definizione accelerata al concorrente ricorrere di tre condizioni, che devono essere tutte presenti.
La prima condizione è che vi sia stata un'istanza di prelievo depositata ai sensi dell'art. 71, comma 2, c.p.a. L'istanza di prelievo non è una domanda di definizione in forma semplificata: è una richiesta di trattazione prioritaria. Tuttavia, l'art. 71-bis le attribuisce un effetto ulteriore, quello di aprire la strada alla definizione camerale. Il giudice non è obbligato a percorrere questa strada: la norma usa il termine «può», ribadendo la natura facoltativa del potere.
La seconda condizione è la «completezza del contraddittorio». Il contraddittorio è completo quando tutte le parti del giudizio si sono costituite (o il termine di costituzione è comunque decorso) e hanno avuto la possibilità di esporre le proprie difese. Non è necessario che tutte le parti abbiano effettivamente depositato memorie: è sufficiente che la fase processuale sia tale da escludere che si possa ancora dare ingresso a difese nuove che modificherebbero il thema decidendum.
La terza condizione è la «completezza dell'istruttoria»: il giudice deve ritenere che l'istruttoria sia già esaurita e che non vi siano ulteriori atti istruttori necessari per decidere. Questa valutazione è rimessa alla discrezionalità del collegio: se residuano acquisizioni documentali, consulenze o verificazioni ancora da compiere, la definizione in forma semplificata non può aver luogo.
L'audizione delle parti sul punto
Prima di procedere alla definizione in camera di consiglio, il giudice deve sentire «le parti costituite sul punto». Questo passaggio procedurale è essenziale per garantire il rispetto del principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) nella sua dimensione dinamica: le parti devono essere messe in condizione di interloquire sulla possibilità stessa di una definizione accelerata, prima che questa avvenga.
L'audizione avviene normalmente tramite avviso comunicato dalla segreteria, con cui si segnala alle parti che il giudice valuta la possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio. Le parti possono opporsi, e la loro opposizione — pur non vincolante — è tenuta in considerazione dal collegio nel valutare se effettivamente procedere. L'audizione serve anche a consentire alle parti di rappresentare eventuali profili di incompletezza del contraddittorio o dell'istruttoria che il collegio potrebbe non aver colto.
La sentenza in forma semplificata
La decisione è adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Questa tipologia di sentenza è caratterizzata da una motivazione per relationem o concisa, che si limita a indicare le ragioni della decisione in modo succinto, senza l'ampia motivazione propria di una sentenza ordinaria. Tuttavia, la sentenza in forma semplificata ha la stessa efficacia di una sentenza ordinaria: è pienamente appellabile al Consiglio di Stato nei termini ordinari, produce giudicato, e può essere fatta valere in giudizi futuri.
L'adozione della forma semplificata non deve tradursi in una motivazione talmente scarna da non consentire alle parti di comprendere le ragioni della decisione e di articolare i motivi di appello: il principio del giusto processo e il diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.) impongono in ogni caso un livello minimo di motivazione sufficiente a rendere intellegibile il ragionamento del giudice.
Raccordo con gli artt. 60 e 74 c.p.a. e profili pratici
L'art. 71-bis si raccorda strettamente con l'art. 60 c.p.a. (definizione del giudizio in sede di decisione sulla domanda cautelare), che consente al giudice di decidere il merito in sede di udienza cautelare quando ritiene la causa matura. La differenza è che l'art. 60 opera nella fase cautelare, mentre l'art. 71-bis opera nella fase di merito che segue all'istanza di prelievo. Entrambi gli istituti condividono la ratio di anticipare la definizione della controversia, bypassando i tempi ordinari, quando la maturità della causa lo consente.
Dal punto di vista pratico, l'art. 71-bis è particolarmente utile nei contenziosi in materia di procedure concorsuali, appalti e provvedimenti ampliativi, dove la rapidità della definizione è di per sé un valore tutelato, e nei casi in cui la questione di diritto sia già ben cristallizzata da precedenti conformi che rendono superflua un'ampia trattazione orale. L'avvocato che deposita l'istanza di prelievo deve essere consapevole che questa può innescare il meccanismo dell'art. 71-bis e prepararsi di conseguenza, assicurandosi che le proprie difese scritte siano già complete e organicamente esposte nel fascicolo.
Casi pratici
Caso 1: Definizione accelerata dopo istanza di prelievo in materia concorsuale
Tizio, escluso da un concorso pubblico, deposita ricorso e contestualmente istanza di prelievo, segnalando che la graduatoria finale sta per essere approvata. Il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, avvisa le parti e, senza opposizioni, definisce il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, accogliendo il ricorso nel merito e annullando il provvedimento di esclusione.
Caso 2: Opposizione delle parti alla definizione semplificata
Caio propone ricorso contro un provvedimento di diniego e deposita istanza di prelievo. Il giudice avvisa le parti della possibilità di definire la causa in forma semplificata; l'amministrazione resistente si oppone, eccependo che l'istruttoria non è completa per la mancata produzione di un documento essenziale. Il collegio accoglie l'eccezione, rinvia la causa alla trattazione ordinaria e dispone l'acquisizione del documento mancante.
Caso 3: Appello della sentenza semplificata al Consiglio di Stato
Sempronio ottiene una sentenza in forma semplificata sfavorevole emessa ai sensi dell'art. 71-bis c.p.a. e ritiene che la motivazione sia eccessivamente concisa da non consentirgli di comprendere le ragioni del rigetto. Sempronio propone appello al Consiglio di Stato, deducendo sia la censura sulla motivazione insufficiente sia vizi di merito; il giudice di appello integra la motivazione e, nel merito, conferma la sentenza di primo grado.
Domande frequenti
Cosa deve depositare la parte per innescare il procedimento dell'art. 71-bis c.p.a.?
Un'istanza di prelievo ai sensi dell'art. 71, comma 2, c.p.a.; non è necessaria una specifica domanda di definizione semplificata, poiché è il giudice a valutare se procedere in tal senso.
Il giudice è obbligato a definire il giudizio in forma semplificata dopo l'istanza di prelievo?
No. La norma usa il termine 'può': si tratta di un potere discrezionale del giudice, che può esercitarlo solo se il contraddittorio e l'istruttoria sono completi.
Le parti possono opporsi alla definizione in camera di consiglio?
Sì. Il giudice deve sentire le parti sul punto; le eventuali opposizioni, pur non vincolanti, sono tenute in considerazione nella valutazione sulla completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
La sentenza in forma semplificata è appellabile?
Sì, pienamente. Ha gli stessi effetti di una sentenza ordinaria ed è appellabile al Consiglio di Stato nei termini ordinari.
Qual è la differenza tra l'art. 71-bis e l'art. 60 c.p.a.?
L'art. 60 consente la definizione del merito in sede cautelare, nella stessa udienza in cui si discute la misura cautelare; l'art. 71-bis opera successivamente, nella fase di merito aperta dall'istanza di prelievo.
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