Testo dell'articoloVigente
Art. 46 Codice del Processo Amministrativo – Costituzione delle parti intimate
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L’amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e funzione dell'art. 46
L'art. 46 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010) disciplina le modalità e i termini della costituzione in giudizio delle parti intimate, vale a dire dell'amministrazione resistente e dei controinteressati che intendano partecipare al processo. La norma risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire un termine certo entro il quale le parti chiamate in giudizio possano esercitare il loro diritto di difesa ex art. 24 Cost.; dall'altro, assicurare che il materiale istruttorio essenziale per la decisione - in particolare gli atti del procedimento amministrativo - sia messo a disposizione del giudice in modo tempestivo. L'art. 46 è strettamente correlato all'art. 45 (deposito del ricorso da parte del ricorrente) e si inserisce in quel complesso di disposizioni che regolano la fase c.d. «introduttiva del giudizio», successiva alla notificazione e al deposito del ricorso.
Il termine di sessanta giorni per la costituzione
Il comma 1 fissa il termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti della parte intimata come dies ad quem per la costituzione in giudizio. Entro questo termine le parti intimate possono compiere una serie di attività processuali: costituirsi in giudizio (condizione necessaria per partecipare attivamente al processo), presentare memorie difensive, formulare istanze (comprese quelle cautelari nel caso di ricorso incidentale o di appello incidentale), indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Il termine di sessanta giorni è ordinatorio nel senso che la parte intimata che non si costituisce entro tale data non decade dal diritto di costituirsi in un momento successivo, ma non può compiere gli atti che il codice collega espressamente alla tempestiva costituzione (ad esempio, la proposizione di eccezioni processuali da sollevare a pena di decadenza).
L'obbligo di deposito documentale dell'amministrazione
Il comma 2 introduce una previsione di grande rilievo pratico: l'amministrazione ha l'obbligo - non la mera facoltà - di depositare nel medesimo termine di sessanta giorni i seguenti documenti: (i) il provvedimento impugnato; (ii) gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento è stato emanato (il «procedimento amministrativo» in senso tecnico ai sensi della L. 241/1990); (iii) gli atti espressamente citati nel provvedimento; (iv) quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Si tratta di un obbligo che deriva dal ruolo istituzionale dell'amministrazione nel processo: essendo la parte che ha adottato l'atto impugnato, essa detiene il fascicolo procedimentale e deve consentire al giudice e alla controparte di verificarne la legittimità. L'inadempimento a questo obbligo non è privo di conseguenze: il giudice può trarne argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4 c.p.a. e, nei casi più gravi, ordinare l'esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 65 c.p.a.
La comunicazione della segreteria alle parti
Il comma 3 prevede che la segreteria del TAR comunichi alle parti costituite l'avvenuta produzione documentale dell'amministrazione resistente. Questa comunicazione ha una funzione essenziale di garanzia del contraddittorio: il ricorrente e gli eventuali controinteressati costituiti devono essere posti in condizione di prendere visione dei documenti depositati dall'amministrazione e di controdedurre nelle memorie successive. In assenza di questa comunicazione, una parte che non fosse venuta a conoscenza della produzione documentale potrebbe utilmente dedurre una violazione del principio del contraddittorio, con possibili riflessi sulla regolarità del processo. La segreteria assolve a questo compito d'ufficio, senza necessità di istanza delle parti, il che conferisce all'adempimento un carattere sistematico e automatico.
Profili pratici e interazione con l'accesso agli atti
Nella prassi del contenzioso amministrativo, l'art. 46 interagisce strettamente con la disciplina dell'accesso ai documenti della L. 241/1990 (artt. 22-25) e con il diritto di accesso endoprocessuale. Spesso il ricorrente, dopo la costituzione dell'amministrazione, esamina gli atti depositati e valuta l'opportunità di proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a. per censurare vizi emersi dalla documentazione prodotta in giudizio. È dunque fondamentale che la produzione documentale dell'amministrazione sia tempestiva, completa e rispettosa dei termini dell'art. 46: produzioni documentali tardive - effettuate nei giorni immediatamente precedenti l'udienza - possono ledere il diritto di difesa del ricorrente e fondare richiesta di rinvio dell'udienza. Il codice non prevede sanzioni specifiche per l'inadempimento all'obbligo di produzione, ma il giudice ha strumenti di reazione sia sul piano istruttorio (ordine di esibizione) sia, indirettamente, sul piano del merito (valutazione del contegno delle parti).
Aumento dei termini per distanza
Il comma 4 prevede l'aumento dei termini di cui al presente articolo nei casi e nella misura stabiliti dall'art. 41, comma 5. Questa disposizione ha importanza residuale nel processo telematico, dove la distanza fisica tra le parti e il tribunale è in larga parte superata dal deposito elettronico, ma conserva rilevanza nelle ipotesi eccezionali di notificazioni eseguite all'estero o a soggetti di difficile reperibilità.
Domande frequenti
Entro quanto tempo deve costituirsi il Comune dopo la notifica del ricorso?
Entro sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso nei propri confronti, ai sensi dell'art. 46, comma 1. L'omessa costituzione nei termini non preclude la costituzione tardiva, ma fa decadere dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali tempestive.
L'amministrazione è obbligata a depositare gli atti del procedimento?
Sì, è un vero e proprio obbligo ai sensi del comma 2: l'amministrazione deve depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento da cui deriva, quelli citati nell'atto e quelli ritenuti utili al giudizio.
Cosa succede se l'amministrazione non deposita gli atti del procedimento?
Il giudice può ordinare l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65 c.p.a. e, in ogni caso, trarre argomenti di prova dal contegno omissivo dell'amministrazione ai sensi dell'art. 64, comma 4 c.p.a.
Come vengo avvisato della produzione documentale dell'amministrazione?
La segreteria del TAR ne dà comunicazione d'ufficio a tutte le parti già costituite in giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, senza necessità di istanza.
Un controinteressato che non si è costituito può ancora partecipare al giudizio?
Può costituirsi tardivamente fino alla discussione, ma non potrà compiere gli atti che il codice collega alla tempestiva costituzione, quali la proposizione di eccezioni processuali in decadenza.